Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 12

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 12
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. RG 7671/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7671/2023 R.G. promossa da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., p. iva. 01483500524, in persona del rappresentante legale
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Gitto (c.f. [...]) e Alberto Giaconia (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Catania,
Via Francesco Crispi n. 247.
Opponente

contro

IS Giorgio,
c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. [...]), presso il cui studio in Foggia, alla via Lustro n. 29, elegge domicilio.
Opposto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 30.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5358/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 18.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2277/2023 e notificato il 7.6.2023, con cui è stato ordinato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di consegnare a IS Giorgio la copia del contratto revolving n.****773, a lui intestato, nonché di pagare in favore del procuratore anticipatario le spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione, notificato in forma telematica il 22.6.2023, l'opponente riepilogava i fatti: intratteneva con la banca opponente un rapporto di finanziamento con utilizzo del credito rotativo o c.d.
“revolving” denominato M'honey Card;
in data 24.11.2022 riceveva a mezzo pec (All. 4) da parte dell'opposto una richiesta ex art. 119 TUB (All.5) di copia: del contratto sottoscritto dal cliente relativo alla Carta Revolving n.***773 di apertura del c/c e di quelli eventuali sottoscritti successivamente nonché dell'estratto conto sin dall'apertura del conto.
La Banca riscontrava la richiesta con pec del 6.12.2022 (All.6) provvedendo a trasmettere gli estratti conto (All. 7), quanto al contratto, trasmetteva al richiedente copia della denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Firenze Castello (All. 8), richiedendo l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
Nonostante il riscontro fornito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., richiedeva il decreto ingiuntivo opposto, omettendo di riferire al Giudice del procedimento monitorio della comunicazione di smarrimento presentata dalla Banca, agendo pertanto con mala fede o colpa grave, giustificando la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: ““Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

1. annullare, revocare o con qualsiasi altra formula dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto

pagina 1 di 5 non sussistendo i presupposti di legge per la sua concessione;

2. Condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio di opposizione;

3. Condannare, altresì, parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c”.

Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale faceva presente che la denuncia di smarrimento, presentata dall'istituto di credito e trasmessa all'opposto, era afferente ad un altro contratto e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, difatti, dall'estratto conto prodotto, era possibile notare che il contratto oggetto di ingiunzione era antecedente alla data riportata sulla denuncia.
Pertanto, l'omissione della consegna del contratto non poteva trovare giustificazione nella circostanza che la Banca avesse comunicato il relativo smarrimento, difatti, la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.
Sottolineava, dunque, che la Banca ha violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), dal quale scaturisce anche il dovere di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento posto che avrebbe dovuto inviare tutta la documentazione richiesta (i.e. il contratto inter partes e la sequenza completa degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, oltre i documenti relativi al contratto di mutuo) e non solo una parte di essa, limitandosi per il resto a dichiararne l'impossibilità di reperirlo.
Infine, avendo la Banca agito il mala fede, resistendo in giudizio con dolo e/o colpa grave, per aver indotto il Giudice a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi