Trib. Catanzaro, sentenza 12/11/2024, n. 920

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 12/11/2024, n. 920
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 920
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 160/2022
Udienza del 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lav. n. 160/2022 promossa

DA

(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M e N G


- RICORRENTE -

CONTRO


(C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti A C e A M
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive - licenziamento orale -
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reintegrazione.

Conclusioni delle parti: come da atti di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/01/2022, ha Parte_1 esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 09/01/2021 al
19/04/2021, con mansioni di segretaria, alle dipendenze della dott.ssa esercente la professione di medico di base, CP_1 presso il suo studio sito in Nocera Terinese (CZ), nonché quella di medico legale in Catanzaro, presso il suo studio condiviso con altri specialisti;

- che era stata sottoposta al potere gerarchico della dott.ssa
[...]
ed aveva agito sotto le esclusive direttive della medesima, CP_1 sia presso lo studio sito in via M. Pontieri di Nocera Terinese (CZ) che presso lo studio sito in via Lago Cecita di Catanzaro;

- che nel periodo citato (dal 09/01/2021 al 19/04/2021) aveva osservato un orario di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 a.m. alle ore
14 p.m., per un totale di 56 giornate e 336 ore lavorative, solo parzialmente retribuite e senza copertura assicurativa e previdenziale;

- che nel medesimo periodo aveva prestato la propria attività di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese e di Catanzaro, oltre le ore
14 p.m. ed anche nelle giornate di sabato e mercoledì, per un totale complessivo di 181 ore lavorative, non retribuite;

- che nel periodo citato aveva prestato la propria attività lavorativa in Nocera Terinese, anche in occasione di diverse visite domiciliari, alcune per inoculazione del vaccino antiCovid-19;

- che l'attività di lavoro aveva comportato anche il regolare accompagnamento della dott.ssa dalla città di CP_1
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Catanzaro alla città di Nocera Terinese, presso il proprio studio medico, mediante utilizzo dell'autovettura di sua proprietà - per il quale non era mai stato corrisposto il pattuito rimborso spese mensile
- e lo svolgimento dell'attività di segreteria presso lo studio medesimo;

- che le era stato anche richiesto espressamente di avviare un percorso professionalizzante - iscrizione a corso OSS - con impegno al rimborso dei costi necessari, come condizione per la regolarizzazione del rapporto di lavoro;

- che il rapporto di lavoro, instaurato per accordo verbale, non era invece mai stato regolarizzato sotto il profilo assicurativo e contributivo ed, anzi, era improvvisamente cessato per licenziamento verbale, intimato dal datore di lavoro in data 19 aprile 2021, senza alcun preavviso;

- che indubbia appariva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti atteso che sussistono nella fattispecie tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della subordinazione del prestatore d'opera (quali: l'inserimento nell'organizzazione aziendale con utilizzo di strumenti offerti dal datore di lavoro, il rispetto di un orario di lavoro fissato dal datore di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo e gerarchico di quest'ultimo);

- che il detto rapporto di lavoro cui è applicabile il CCNL Studi
Professionali – livello 4° (addetto segreteria) – era cessato per licenziamento verbale che deve ritenersi illegittimo;

- che ella si era occupata di prestare, in entrambi gli studi (in
Catanzaro e in Nocera Terinese) in cui la dott.ssa esercitava CP_1 la professione, le seguenti mansioni: a. effettuare fotocopie;
b. accogliere e ricevere i pazienti presso lo studio medico;
c. aprire e chiudere lo studio;
d. prenotare gli appuntamenti degli informatori scientifici e/o dei pazienti;
e. ricevere la
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