Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2024, n. 1282
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.3110/2022 R.G. vertente
TRA
GU NO, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 2524/2022 r.g., dall'avv. Vincenzo Marsico;
-ATTORE-INTIMATO
E
NO ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti ER Colombo e Adolfo
Procopi, in virtù di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 2524/2022 r.g.;
- CONVENUTO-INTIMANTE
Oggetto: risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per la convalida, ritualmente notificato, ER MA ha intimato lo sfratto per morosità a NO GL, premettendo quanto di seguito:
- di aver acquistato in data 20/07/2021 l'immobile sito in Settingiano via XX Settembre n.
30, già concesso in locazione ad uso abitativo dalla precedente proprietaria, con contratto
1
stipulato in data 01/11/2018 - regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro il 02/11/2018 - a NO GL, per un canone mensile di € 250,00 da pagarsi il giorno 5 di ogni mese;
- che il conduttore non ha proceduto al pagamento dei canoni di locazione decorrenti da gennaio a maggio 2022, risultando così moroso, al tempo della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, per un ammontare complessivo di € 1.250,00.
Ha chiesto, pertanto, che venisse convalidato lo sfratto per morosità e fissata la data per il rilascio dell'immobile nella sua piena disponibilità.
Si è costituito NO GL, opponendosi alla convalida dello sfratto, eccependo che
l'immobile locato fosse affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all'uso abitativo, in specie, infiltrazioni d'acqua dalle pareti esterne, macchie di umidità di risalita e malfunzionamento della caldaia, chiedendo, pertanto, di non convalidare lo sfratto e di respingere le domande del locatore, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, comparse le parti all'udienza del 4/08/2022, con provvedimento in pari data, non è stato convalidato lo sfratto, è stata respinta la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile ed è stato disposto il mutamento del rito con termine per il deposito di memorie integrative, assegnando alle parti ulteriore termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che ha tuttavia avuto esito negativo per mancata partecipazione del GL (v. verbale mediazione del 7.09.2022 – all. 6 comparsa MA).
La causa, istruita mediante allegazione documentale ed escussione di testi, anche su delega al Tribunale di Ivrea, all'udienza del 20 giugno 2024 è stata decisa, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., a seguito della discussione avvenuta con il deposito di note scritte.
*** *** *** *** ***
Innanzitutto, si dà atto che, in data 8 luglio 2022, NO GL ha comunicato a
ER MA il rilascio dell'immobile condotto in locazione, restituendo le chiavi a
ER MA in data 8/08/2022, a seguito dell'udienza di comparizione del 4/08/2022
e che è pendente tra le parti altro giudizio (iscritto al n. 1606/2022 r.g.) avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.277/2022 emesso per il mancato pagamento dei canoni di locazione di gennaio, febbraio e marzo 2022, assegnato al G.O.P. dott.ssa
Maura Fragale che non può trattare i procedimenti di convalida
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.3110/2022 R.G. vertente
TRA
GU NO, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 2524/2022 r.g., dall'avv. Vincenzo Marsico;
-ATTORE-INTIMATO
E
NO ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti ER Colombo e Adolfo
Procopi, in virtù di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 2524/2022 r.g.;
- CONVENUTO-INTIMANTE
Oggetto: risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per la convalida, ritualmente notificato, ER MA ha intimato lo sfratto per morosità a NO GL, premettendo quanto di seguito:
- di aver acquistato in data 20/07/2021 l'immobile sito in Settingiano via XX Settembre n.
30, già concesso in locazione ad uso abitativo dalla precedente proprietaria, con contratto
1
stipulato in data 01/11/2018 - regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro il 02/11/2018 - a NO GL, per un canone mensile di € 250,00 da pagarsi il giorno 5 di ogni mese;
- che il conduttore non ha proceduto al pagamento dei canoni di locazione decorrenti da gennaio a maggio 2022, risultando così moroso, al tempo della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, per un ammontare complessivo di € 1.250,00.
Ha chiesto, pertanto, che venisse convalidato lo sfratto per morosità e fissata la data per il rilascio dell'immobile nella sua piena disponibilità.
Si è costituito NO GL, opponendosi alla convalida dello sfratto, eccependo che
l'immobile locato fosse affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all'uso abitativo, in specie, infiltrazioni d'acqua dalle pareti esterne, macchie di umidità di risalita e malfunzionamento della caldaia, chiedendo, pertanto, di non convalidare lo sfratto e di respingere le domande del locatore, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, comparse le parti all'udienza del 4/08/2022, con provvedimento in pari data, non è stato convalidato lo sfratto, è stata respinta la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile ed è stato disposto il mutamento del rito con termine per il deposito di memorie integrative, assegnando alle parti ulteriore termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che ha tuttavia avuto esito negativo per mancata partecipazione del GL (v. verbale mediazione del 7.09.2022 – all. 6 comparsa MA).
La causa, istruita mediante allegazione documentale ed escussione di testi, anche su delega al Tribunale di Ivrea, all'udienza del 20 giugno 2024 è stata decisa, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., a seguito della discussione avvenuta con il deposito di note scritte.
*** *** *** *** ***
Innanzitutto, si dà atto che, in data 8 luglio 2022, NO GL ha comunicato a
ER MA il rilascio dell'immobile condotto in locazione, restituendo le chiavi a
ER MA in data 8/08/2022, a seguito dell'udienza di comparizione del 4/08/2022
e che è pendente tra le parti altro giudizio (iscritto al n. 1606/2022 r.g.) avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.277/2022 emesso per il mancato pagamento dei canoni di locazione di gennaio, febbraio e marzo 2022, assegnato al G.O.P. dott.ssa
Maura Fragale che non può trattare i procedimenti di convalida
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