Trib. Venezia, decreto 14/02/2025

TRIB Venezia
Decreto
14 febbraio 2025
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Decreto
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, decreto 14/02/2025
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero :
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 1158/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice nella causa iscritta al N. 1158/2021 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011
depositato in data 07/02/2021 da:

MA MO (c.f.: [...]; Codice CUI: 04XQU7J), con l'avv. DAVIDE
VERLATO, ricorrente, contro
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, resistente, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/nov-2022/Prot. 38 dell'11/11/2020, notificato l'11/01/2021, della Questura di Vicenza, che ha rigettato la sua domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, sulla base di un parere negativo reso in data 21/07/2020 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova.
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Il ricorrente richiama l'attenzione sulla propria integrazione in Italia e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ovvero speciale.
Il Ministero dell'Interno – Questura di Vicenza si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI
(introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il pagina 2 di 7
d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d- bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità”. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito
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