Trib. Roma, sentenza 07/05/2024, n. 7715

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/05/2024, n. 7715
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7715
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la
seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 43216 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuta in
decisione all'udienza del 18.12.2023 e vertente
TRA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bellomo ed elettivamente
domiciliata in Roma, al Viale Liegi n. 14, per procura in atti;

ATTORE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lanza , in virtù di procura ad litem in atti, ed
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Lucio Petrone n. 77;

CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno subito per il mancato introito dei contributi;

CONCLUSIONI: come in atti;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato Cassa Nazionale Forense chiedeva la condanna
dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento dei danni nella misura di € ad € 8.431,59
oltre interessi di mora, credito quantificato nel mancato introito dei contributi iscritti (ruolo 2007
2008 2009 Avv. Barbuto Luca) dichiarati giudizialmente prescritti a causa del mancato tempestivo
compimento da parte del Concessionario di validi atti interrottivi della prescrizione.
La Cassa Forense esponeva che il credito oggetto di domanda traeva origine da opposizione
proposta dall'avv. Barbato Luca davanti al Tribunale di Roma sezione lavoro con due distinti
ricorsi relativi ad intimazioni di pagamento inerenti alle cartelle esattoriali relative ai ruoli 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, contenenti le tre rate della contribuzione minima soggettiva e del
contributo di maternità degli anni 2001 e 2002, oltre interessi di rateazione, e la contribuzione
minima degli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre interessi, la contribuzione integrativa
dovuta in autoliquidazione per l'anno 2005, oltre sanzioni ed interessi, nonché le sanzioni ex art. 9
L. 141/92
degli anni 2001 e 2005, per l'importo complessivo di € 12.691,10;
- che la Cassa in data

7.2.2001 tempestivamente iscriveva iscritto a ruolo le somme;
che il Tribunale di Roma con
sentenze n. 47 e 48 del 2021, passate in giudicato, rilevava l'intervenuta prescrizione degli
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