Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2024, n. 1258

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2024, n. 1258
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1258
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 25 settembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4552/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S P_1
P e dell'avv. A V, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
G M, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2019, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti di esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato in favore della convenuta in forza di un contratto a termine stipulato in data 15 febbraio 2013, rinnovatosi di anno in anno fino al 31 dicembre 2016, per la prestazione di attività formalmente qualificata in termini di “consulenza”, dietro un corrispettivo annuo di euro 40.000,00, oltre i.v.a. e contributi previdenziali;

- che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti aveva assunto le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa e come tale avrebbe dovuto essere presuntivamente considerato anche ai sensi dell'art. 69 bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

- di avere conseguentemente diritto alla speciale tutela di cui all'art. 69, comma primo, dello stesso d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, a mente del quale “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, posto che nel
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contratto non era possibile individuare uno specifico progetto;

- di aver pertanto maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, mai riconosciutole dalla convenuta, da parametrarsi alla retribuzione percepita fino al 31 dicembre 2016;

- che in data 16 gennaio 2017 le parti avevano concluso un nuovo contratto, analogo al precedente, della durata di un anno, rinnovato alla scadenza per un altro anno, con la previsione di un compenso annuo di euro 45.000,00 oltre accessori;

- che la aveva receduto dal rapporto prima della sua naturale scadenza, Controparte_1
prevista per il 31 dicembre 2018, con atto scritto comunicatole il 17 aprile 2018 e decorrenza degli effetti a partire dal 1° giugno 2018;

- di aver diritto al risarcimento del danno da recesso illegittimo, da quantificarsi in misura corrispondente al compenso contrattuale perduto dal 1° giugno al 31 dicembre 2018.
Sulla base della ricostruzione della vicenda sopra sintetizzata, la ricorrente ha domandato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 11.380,41, salva diversa quantificazione all'esito del giudizio, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato fino al
31 dicembre 2016, in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da convertire in rapporto di subordinazione per mancanza del progetto;
ha inoltre invocato la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 26.250,00, oltre i.v.a. e contribuzione previdenziale, a titolo di risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto instaurato nel gennaio 2017. si è costituita in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il Controparte_1
rigetto, con articolate difese.

2. La domanda di condanna della resistente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato in connessione al contratto di lavoro stipulato in data 15 febbraio 2013 e risolto il 31 dicembre 2016 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

2.1. L'azione della ricorrente si basa su un duplice passaggio argomentativo: (I) poiché il contratto di lavoro del febbraio 2013 identifica una collaborazione coordinata e continuativa, questa avrebbe dovuto essere instaurata nella forma del contratto a progetto, ai sensi dell'art.
61 del d.lgs. n. 276/2003
;
(II) poiché le parti non hanno previsto un progetto, il rapporto deve essere convertito in rapporto di subordinazione fin dall'origine, ai sensi dell'art. 69, comma 1, dello stesso testo normativo.
Dei due argomenti, è condivisibile soltanto il primo.

2.2. Valga osservare che è pacifico tra le parti che abbia lavorato con Parte_1
continuità e in forza di una prestazione prevalentemente personale, in favore di CP_1
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CP_
dal 15 febbraio 2013 al 31 dicembre 2016, coordinando il proprio agire con i vertici aziendali della convenuta.
La ricorrente non mette in discussione il carattere autonomo del proprio incarico, ed anzi lo enfatizza essa stessa invocando addirittura, a tal fine, la presunzione semplice prevista dall'art. 69 bis del d.lgs. n. 276/2003.
I caratteri della parasubordinazione non sono contestati neppure dalla resistente, come è agevole ricavare da taluni passaggi della sua memoria difensiva, ad esempio quelli contenuti alle pagg. 11 e 12, dove si legge:
“Vero è, per contro, che la era libera di organizzare autonomamente il proprio Pt_1
lavoro, salvo rapportarsi con il personale aziendale al fine di ricevere un mero supporto al compimento delle proprie attività;
supporto che si risolveva nella richiesta da parte della di informazioni utili o necessarie all'espletamento dei compiti alla medesima assegnati Pt_1
in virtù del contratto di consulenza o nella richiesta, ai competenti uffici, di porre essere attività non rientranti nell'oggetto del proprio incarico.
A titolo esemplificativo. Accadeva di frequente che la dopo aver gestito le trattative Pt_1
finalizzate alla stipula di accordi con operatori interessati a nuove aperture, necessitasse di formalizzare l'accordo;
in tal caso, non essendo in possesso delle necessarie cognizioni e competenze di carattere giuridico, si rivolgeva al procuratore generale, , il quale Persona_1 aveva il compito di predisporre la bozza dell'accordo, sulla base delle informazioni fornite dalla la quale provvedeva, in seguito, ed in linea con gli impegni assunti per il tramite Pt_1
della sottoscrizione del contratto di consulenza, a sottoporlo alla firma del cliente interessato.
Poteva, altresì, accadere che la ricevesse dal potenziale cliente una richiesta di Pt_1
chiarimenti in merito alla bozza del contratto predisposta dal procuratore generale;
in tal caso la stessa rigirava
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