Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 833

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 833
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 833
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1684/2021
CONTENZ. N. _______________

CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: separazione
- Dr. N S - Presidente rel. giudiziale
- Dr. S M D - Giudice
- Dr. A C - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.C M del foro di Busto Arsizio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Busto Arsizio via Cantore n.2, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore


- Ricorrente -


c o n t r o

rappresentato e difeso dall'avv.A L, in virtù di procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della medesima sito in Parma (PR), strada Farini n.34.
- Resistente-
- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Causa Civile iscritta al n.1684/21 del Ruolo Generale e rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 23 e del 29 novembre 2023 avanti al G.I.: Per la ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, respinte tutte le istanze e domande avversarie: A. dichiarare l'addebito della già pronunciata separazione a carico del signor per CP_1 violazione degli obblighi coniugali, con tutti i conseguenti provvedimenti del caso pagina 1 di 10 B. preso atto che il figlio primogenito ha, in data 20.09.2022, conseguito la maggiore Persona_1 età e risiede a tutt'oggi presso la madr oncerne il figlio secondogenito, , Persona_2 ancora minorenne, disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, prevalente presso la madre - alla quale saranno riconosciuti i benefici fiscali e gli aiuti di Stato previsti in ragione del prevalente collocamento presso la stessa - e con facoltà per il signor CP_1 di vedere e di tenere con sé il figlio minore, secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, il padre terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì, dal Per_2 pomeriggio alla mattina del giorno successivo;

- fine settimana alternati, salve diverse volontà del figlio;

- per il periodo di non frequenza della scuola, tarà con il padre: Per_2
- per sette giorni consecutivi durante le festiv zie a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;

- per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo dei genitori;

- per due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con previsione di un eguale periodo a favore della madre. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari, la madre in quelli dispari. Salvo diverso accordo delle parti, il giorno del compleanno verrà trascorso dal figlio conla madre negli anni dispari e con il padre in quelli pari, con obbligo per il coniuge che lo avrà presso di sé in occasione del suo compleanno di consentire la visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza, nonché l'indicazione delle persone eventualmente presenti oltre al genitore. Al di fuori delle settimane di vacanza, il calendario di frequentazione rimarrà invariato. C. Considerato che, a differenza di quanto in precedenza prospettato, durante la settimana il signor
non tiene con sé i figli per pranzo e che, in particolare, il figlio , dal CP_1 Per_1 ella maggiore età, ha diradato i suoi periodi di permanenza dal padre, tra dosi quasi esclusivamente presso la madre, considerate altresì le disponibilità economiche accertate in corso di causa in capo al signor , dichiarare quest'ultimo tenuto a contribuire al CP_1 mantenimento di entrambi i figli, in r lla loro non autosufficienza economica, ponendo a carico dello stesso il versamento della complessiva somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 mensili per ciascun figlio), da aggiornare secondo l'indice ISTAT, e da corrispondersi - con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora - entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento Parte_1 del 50% delle spese straordinarie, da i come da prassi in uso presso il Tribunale di Parma.
…. Per quanto concerne le spese che non necessitano del preventivo consenso, il signor CP_1 dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro sette giorni dalla pres documentazione attestante il relativo esborso, che potrà avvenire anche a mezzo messaggistica telefonica, ovvero posta elettronica ordinaria;
quanto invece alle spese che necessitano del preventivo accordo, il signor corrisponderà alla signora l'importo da lui dovuto già CP_1 Parte_1 all'atto dell'accordo stesso. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore, l'altro - entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta - non esprima, per iscritto, parere discordante motivato. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova e, in particolare, di prova testimoniale e interrogatorio formale di controparte su tutte le seguenti circostanze
…. Si chiede che il Giudice voglia disporre d'ufficio l'accertamento della posizione reddituale e fiscale del signor , mediante richiesta di informazioni all CP_1 Organizzazione_1
pagina 2 di 10 Org_
di Parma, nonché all ( di Parma), per l'accertamento della Org_2 Organizzazione_4 etributiva e contributiva s periodo 2017 - 2022. Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. al signor – ovvero CP_1 disposta d'ufficio - la produzione in giudizio della documentazione reddit nsiderata la non completezza dei documenti già prodotti in atti), ovvero delle dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche relative agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 nonché degli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio allo stesso intestati, dal momento dell'apertura alla data odierna, ovvero fino all'estinzione.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge” All'udienza del 29.11.2023
“.. la avv.M fa presente di avere accertato unitamente alla propria assistita l'intervenuta intrapresa di attività lavorativa da parte del figlio, pertanto vengono meno le necessità di contribuzione per entrambi i genitori..” per il resistente
1) Confermarsi la sentenza non definitiva pubblicata il 24.03.2023, di pronuncia della separazione dei coniugi e uniti in matrimonio con rito concordatario in Langhirano in CP_1 Parte_1 data 07 egistro degli atti di matrimonio del Comune di Langhirano dell'anno 2002, al n.19, P.II, S. A. Reg. Uff. dell'anno 2002.
2) Darsi atto della raggiunta indipendenza economica del figlio e conseguentemente revocare Per_1 l'ordinanza cron. n.9299 del 29.09.23 del Giudice delegato dichia non più dovuta, con decorrenza dalla data 12.10.23, l'obbligazione di pagamento gravante sul padre Sig. relativa al CP_1 contributo di mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 nonchè de 0% a titolo Per_1 di spese straordinarie del figlio Per_1
3) Revocarsi l'affidamento cond el figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1 statuendo che il figlio dimori a sua scelta pre padre in Langhirano o presso la madre nella sua abitazione in Parma.
4) Confermarsi le modalità di affidamento, i tempi di permanenza con i genitori, il contributo al mantenimento da parte del padre per il figlio così come indicati nell'ordinanza cron. n. 9299 Per_2 del 29.9.23.
5) Spese di lite da liquidarsi secondo il criterio di soccombenza.

Il Pubblico Ministero ha così concluso: Per l'accoglimento della richiesta di pronuncia della separazione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE In data 24 marzo 2022 questo Tribunale emetteva la sentenza parziale n.379, dichiarando la separazione personale delle parti disponendo, con separata ordinanza in pari data, la prosecuzione della fase istruttoria, articolatasi con assunzione di prove per interpelli e testimoniali ed indagini della Guardia di Finanza. Rileva il Collegio, all'esito della disamina delle conclusioni delle parti, che la raggiunta indipendenza economica del figlio , ricavabile dalla documentazione prodotta dal padre Per_1
(suo datore di lavoro) è stata riconosciuta dalla difesa ricorrente a verbale all'udienza del 29.11.2023, pertanto sul punto va revocata l'ordinanza cron. n.9299 del 29.09.23 del Giudice delegato dichiarando non più dovuta, con
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