Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 833

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 833
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 833
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1684/2021
CONTENZ. N. _______________

CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: separazione
- Dr. N S - Presidente rel. giudiziale
- Dr. S M D - Giudice
- Dr. A C - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.C M del foro di Busto Arsizio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Busto Arsizio via Cantore n.2, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore


- Ricorrente -


c o n t r o

rappresentato e difeso dall'avv.A L, in virtù di procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della medesima sito in Parma (PR), strada Farini n.34.
- Resistente-
- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Causa Civile iscritta al n.1684/21 del Ruolo Generale e rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 23 e del 29 novembre 2023 avanti al G.I.: Per la ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, respinte tutte le istanze e domande avversarie: A. dichiarare l'addebito della già pronunciata separazione a carico del signor per CP_1 violazione degli obblighi coniugali, con tutti i conseguenti provvedimenti del caso pagina 1 di 10 B. preso atto che il figlio primogenito ha, in data 20.09.2022, conseguito la maggiore Persona_1 età e risiede a tutt'oggi presso la madr oncerne il figlio secondogenito, , Persona_2 ancora minorenne, disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, prevalente presso la madre - alla quale saranno riconosciuti i benefici fiscali e gli aiuti di Stato previsti in ragione del prevalente collocamento presso la stessa - e con facoltà per il signor CP_1 di vedere e di tenere con sé il figlio minore, secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, il padre terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì, dal Per_2 pomeriggio alla mattina del giorno successivo;

- fine settimana alternati, salve diverse volontà del figlio;

- per il periodo di non frequenza della scuola, tarà con il padre: Per_2
- per sette giorni consecutivi durante le festiv zie a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;

- per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo dei genitori;

- per due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con previsione di un eguale periodo a favore della madre. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari, la madre in quelli dispari. Salvo diverso accordo delle parti, il giorno del compleanno verrà trascorso dal figlio conla madre negli anni dispari e con il padre in quelli pari, con obbligo per il coniuge che lo avrà presso di sé in occasione del suo compleanno di consentire la visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza, nonché l'indicazione delle persone eventualmente presenti oltre al genitore. Al di fuori delle settimane di vacanza, il calendario di frequentazione rimarrà invariato. C. Considerato che, a differenza di quanto in precedenza prospettato, durante la settimana il signor
non tiene con sé i figli per pranzo e che, in particolare, il figlio , dal CP_1 Per_1 ella maggiore età, ha diradato i suoi periodi di permanenza dal padre, tra dosi quasi esclusivamente presso la madre, considerate altresì le disponibilità economiche accertate in corso di causa in capo al signor , dichiarare quest'ultimo tenuto a contribuire al CP_1 mantenimento di entrambi i figli, in r lla loro non autosufficienza economica, ponendo a carico dello stesso il versamento della complessiva somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 mensili per ciascun figlio), da aggiornare secondo l'indice ISTAT, e da corrispondersi - con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora - entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento Parte_1 del 50% delle spese straordinarie, da i come da prassi in uso presso il Tribunale di Parma.
…. Per quanto concerne le spese che non necessitano del preventivo consenso, il signor CP_1 dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro sette giorni dalla pres documentazione attestante il relativo esborso, che potrà avvenire anche a mezzo messaggistica telefonica, ovvero posta elettronica ordinaria;
quanto invece alle spese che necessitano del preventivo accordo, il signor corrisponderà alla signora l'importo da lui dovuto già CP_1 Parte_1 all'atto dell'accordo stesso. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore, l'altro - entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta - non esprima, per iscritto, parere discordante motivato. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova e, in particolare, di prova testimoniale e interrogatorio formale di controparte su tutte le seguenti circostanze
…. Si chiede che il Giudice voglia disporre d'ufficio l'accertamento della posizione reddituale e fiscale del signor , mediante richiesta di informazioni all CP_1 Organizzazione_1
pagina 2 di 10 Org_
di Parma, nonché all ( di Parma), per l'accertamento della Org_2 Organizzazione_4 etributiva e contributiva s periodo 2017 - 2022. Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. al signor – ovvero CP_1 disposta d'ufficio - la produzione in giudizio della documentazione reddit nsiderata la non completezza dei documenti già prodotti in atti), ovvero delle dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche relative agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 nonché degli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio allo stesso intestati, dal momento dell'apertura alla data odierna, ovvero fino all'estinzione.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge” All'udienza del 29.11.2023
“.. la avv.M fa presente di avere accertato unitamente alla propria assistita l'intervenuta intrapresa di attività lavorativa da parte del figlio, pertanto vengono meno le necessità di contribuzione per entrambi i genitori..” per il resistente
1) Confermarsi la sentenza non definitiva pubblicata il 24.03.2023, di pronuncia della separazione dei coniugi e uniti in matrimonio con rito concordatario in Langhirano in CP_1 Parte_1 data 07 egistro degli atti di matrimonio del Comune di Langhirano dell'anno 2002, al n.19, P.II, S. A. Reg. Uff. dell'anno 2002.
2) Darsi atto della raggiunta indipendenza economica del figlio e conseguentemente revocare Per_1 l'ordinanza cron. n.9299 del 29.09.23 del Giudice delegato dichia non più dovuta, con decorrenza dalla data 12.10.23, l'obbligazione di pagamento gravante sul padre Sig. relativa al CP_1 contributo di mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 nonchè de 0% a titolo Per_1 di spese straordinarie del figlio Per_1
3) Revocarsi l'affidamento cond el figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1 statuendo che il figlio dimori a sua scelta pre padre in Langhirano o presso la madre nella sua abitazione in Parma.
4) Confermarsi le modalità di affidamento, i tempi di permanenza con i genitori, il contributo al mantenimento da parte del padre per il figlio così come indicati nell'ordinanza cron. n. 9299 Per_2 del 29.9.23.
5) Spese di lite da liquidarsi secondo il criterio di soccombenza.

Il Pubblico Ministero ha così concluso: Per l'accoglimento della richiesta di pronuncia della separazione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE In data 24 marzo 2022 questo Tribunale emetteva la sentenza parziale n.379, dichiarando la separazione personale delle parti disponendo, con separata ordinanza in pari data, la prosecuzione della fase istruttoria, articolatasi con assunzione di prove per interpelli e testimoniali ed indagini della Guardia di Finanza. Rileva il Collegio, all'esito della disamina delle conclusioni delle parti, che la raggiunta indipendenza economica del figlio , ricavabile dalla documentazione prodotta dal padre Per_1
(suo datore di lavoro) è stata riconosciuta dalla difesa ricorrente a verbale all'udienza del 29.11.2023, pertanto sul punto va revocata l'ordinanza cron. n.9299 del 29.09.23 del Giudice delegato dichiarando non più dovuta, con decorrenza dalla data 12.10.23, l'obbligazione di pagamento gravante sul padre del contributo al suo mantenimento, pari ad euro 200,00 nonchè del contributo del 50% a titolo di spese straordinarie
Ciò posto va, in primo luogo, esaminata la richiesta di della separazione al marito. pagina 3 di 10
In proposito, si legge nel ricorso introduttivo “.. il rapporto coniugale entrava irrimediabilmente in crisi a causa del temperamento aggressivo e collerico del Sig. , CP_1 il quale in più occasioni ha posto in essere condotte contrarie agli obblighi nascenti dal matrimonio ai danni della moglie. Sin dai primi anni di fidanzamento, infatti, la morbosa quanto ingiustificata gelosia provata dal marito nei confronti della ricorrente è stata causa di frequenti litigi tra i coniugi, che non di rado trascendevano in accessi d'ira da parte del resistente. Con il trascorrere del tempo la situazione è progressivamente peggiorata dal momento che quest'ultimo non tollera che la moglie si relazioni con la propria cerchia di amici e conoscenti fino a condizionarne anche la frequentazione con il proprio nucleo familiare di origine. La ricorrente è stata dunque costretta ad isolarsi e a limitare i contatti con terze persone, ma ciò non è stato sufficiente, in quanto ogni immotivato sospetto di infedeltà costituisce motivo di discussione tra le parti;

- a seguito dell'ennesimo episodio lesivo della dignità della ricorrente, verificatosi in data 21.10.2020, la Sig.ra si è quindi determinata a sporgere querela nei confronti del Parte_1 marito (Doc. n. 04), dalla quale è scaturito a carico del Sig. un procedimento penale CP_1 per il reato di cui all'art.572 c.p., iscritto al n. 5378/2020 R.G.N.R. .. (Doc. n. 05). In tale occasione, infatti, la ricorrente, temendo seriamente per la propria incolumità psico-fisica, è stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare, trovando riparo presso la casa dei propri genitori .. “.
Gli esiti della svolta istruttoria inducono il Collegio a non accogliere la richiesta, rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio.
Premesso che la convivenza è terminata alla fine dell'ottobre 2020 allorchè la moglie con i figli si è allontanata dalla casa coniugale facendosi ospitare dai suoi genitori, a fronte delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni dalla difesa ricorrente va confermata l'esclusione delle posizioni da 4 ad 8 su circostanze oggetto del procedimento penale non ancora concluso e, comunque, avvenute in un periodo nel quale la crisi di coppia poteva reputarsi già concretizzata. Riscontri a quanto lamentato in ricorso non si sono avuti nell'interpello del il CP_1 quale se ha riconosciuto “.. che, in costanza di matrimonio, le attività domestiche quali cucinare, fare la spesa, fare il bucato, seguire i figli nei compiti e nelle attività extrascolastiche, stirare, riordinare e pulire la casa erano svolte personalmente ed unicamente dalla personalmente mi occupavo del terreno e del prato adiacente Parte_1
e degli animali .. del mènage familiare si occupava del tutto la io fornivo il Parte_1 denaro necessario a sua richiesta, girando le somme sul conto cointestato ..”, ha negato di aver consentito alla moglie di uscire di casa solo per recarsi a prendere i figli da scuola ovvero per recarsi con lui a fare la spesa, nel periodo successivo alla nascita del secondo figlio (novembre 2006), come pure di avere mosso accuse di infedeltà alla Parte_1
Costei nel suo interpello, per quanto interessa, ha risposto “.. le decisioni più importanti riguardanti i figli minori e come ad esempio la scelta della scuola da Per_1 Per_2 frequentare in costanza di matrimonio venivano discusse e decise di comune accordo fra di noi genitori .. in effetti ho pronunciato nei confronti del delle frasi offensive ma CP_1 solo in replica a pesanti offese da parte sua .. io cucinavo per tutti ma quando la situazione fra noi due era alterata semplicemente evitavo di servire il ..”. CP_1
Sentito quale teste, sempre all'udienza del 15.03.2023, il figlio Per_1
pagina 4 di 10
“.. posso confermare che ci sono state discussioni fra i miei genitori entrambi adirati l'uno nei confronti dell'altro .. posso ricordare che per un periodo mangiavamo insieme con la mamma e mio fratello;
il papà era già in casa ma soggiornava in salotto una volta che noi avevamo finito subentrava lui in cucina per mangiare .. è vero che mia madre ha talvolta
“bloccato” il numero di cellulare del papà impedendogli di fatto di poter comunicare con lei in qualsiasi modo possibile (via telefono, whatsapp, social, ecc..) in merito a noi figli o per altre esigenze connesse alla famiglia”. Infine la teste sorella della ricorrente, ha riferito “.. è vero che mia sorella Testimone_1 usciva di casa per portare e riprendere i figli da scuola .. confermo che andava a fare la spesa una volta alla settimana, sempre accompagnata dal marito, in particolare venivano dai miei genitori, lasciavano i figli facevano spesa e poi tornavano a prenderli .. mia sorella mi ha telefonato una volta e mi riferì che il si era adirato con lei avendo trovato una CP_1 chat sua con un suo vecchio compagno di classe, altra volta mi disse che in una occasione era tornata tardi a casa ed il aveva insinuato avesse una relazione;
in generale si CP_1 lamentava che erano sempre loro in coppia non poteva uscire o fare altro con le amiche per gelosia del marito ..”. Rileva il Collegio che le prime due circostanze riferite non integrano gli estremi dell'addebito mentre l'ultima risposta non è utilizzabile.
“I testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa ..” (cfr. CASS.Sez.I, ord. 15.02.2024 n.4150). Ulteriori riscontri non possono ricavarsi dai verbali delle sommarie informazioni rese dai genitori della e dalla sorella ai Carabinieri di Langhirano il 29.10.2020, Parte_1 Tes_1 allegati alla memoria difensiva depositata il 18.10.2022.
Venendo al figlio ancora (ormai solo per qualche mese) minore, con l'ordinanza in Per_2 data 29.09.2021, resa all'esito della fase presidenziale, dopo l'ascolto d entrambi i figli della coppia, veniva disposto l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e calendarizzazione delle frequentazioni con il padre. In sede di conclusioni entrambe le difese hanno chiesto di mantenere tale regime ordinario per Per_2
Ciò premesso, il Tribunale non può non tenere conto di quanto esposto nella memoria conclusiva depositata dalla ricorrente il 26 gennaio scorso. Relativamente al rapporto con i figli si legge (pagg.8-9) “.. il signor si è reso spesso CP_1 inadempiente ai propri obblighi. In primo luogo, egli è solito violare sistematicamente il calendario di visita, limitato oggi dal solo secondogenito , Per_2
Contrariamente a quanto stabilito in via provvisoria dall'ordinanza del 29.09.2021, il padre tiene con sé il figlio solo qualche volta durante la settimana o il fine settimana, mai per pranzo e solo occasionalmente per il pernottamento .. Ciononostante, la signora Parte_1 non ha mai chiesto la revisione del contributo ordinario al mantenimento, benché i costi dalla stessa via via sostenuti per il sostentamento dei figli fossero maggiori rispetto a quelli preventivati e che la stessa dovesse sempre accollarsi l'anticipazione di tutte le spese straordinarie.
pagina 5 di 10
E infatti, il signor , oltre a non essere mai puntuale nel versamento dell'assegno CP_1 mensile, ometteva del tutto di rimborsare la quota - allo stesso spettante - delle spese straordinarie anticipate dalla ex moglie per e Per_1 Per_2
Dopo innumerevoli richieste, tutte rimaste senza esito, solo a seguito della notifica di due atti di precetto e di un pignoramento presso terzi, la signora riusciva finalmente a Parte_1 recuperare le somme alla stessa dovute (doc. 27) ..”;
ancora si legge (pag.10) “.. .. Per_2 risiede attualmente presso la madre, che si occupa di tutte le sue necessità, seguendolo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. A differenza dei primi tempi della separazione, il signor , infatti, ormai da almeno un CP_1 anno, è poco presente nella vita del figlio, non lo accompagna più neppure a svolgere attività sportiva o ludica. Qualche volta, durante la settimana o nel fine settimana, il resistente contatta per Per_2 cenare o trascorrere insieme qualche ora, avvisando generalmente con scarsissimo preavviso. Tale prassi determina difficoltà di organizzazione per il ragazzo, che non è autonomo negli spostamenti e che, a volte, si trova in difficoltà nel coordinare i compiti scolastici con le estemporanee richieste del padre. Peraltro, nell'ultimo periodo, pare che, in occasione delle frequentazioni con il padre, Per_2 non si trattenga presso l'abitazione paterna ma, dopo aver cenato insieme, il ragazzo viene accompagnato in un appartamento indipendente, di proprietà di conoscenti del signor
, ed invitato a passare lì la notte. CP_1
Il ragazzo resta dunque da solo, talvolta in compagnia unicamente del fratello , ma Per_1 comunque senza la sorveglianza del genitore e senza la possibilità di usufruire del servizio di una cucina funzionante. In definitiva, il signor tiene con sé sporadicamente, per lo più a sua CP_1 Per_2 discrezione e, quando lo prende con sé, non sta con lui neppure per tutto il tempo. Al contrario, la signora che - peraltro - è lavorativamente impegnata a tempo Parte_1 pieno, finito il proprio orario di lavoro, si occupa della nuova casa, di fare la spesa, il bucato, cucinare per sé ed il figlio, seguirlo nei compiti, accompagnarlo al corso di nuoto e nei suoi altri impegni extrascolastici, acquistare per lui vestiario e tutto quanto necessario per la scuola, lo sport e le uscite con gli amici. Il signor , di contro, passa con il figlio qualche ora alla settimana, senza svolgere CP_1 nessuna delle attività sopra descritte ..”.
A fronte di tutto quanto esposto e su riportato alcuna contestazione risulta mossa dal
, pertanto le circostanze possono ritenersi acquisite, stante il disposto dell'art.115 CP_1
c.p.c..
“L'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile, il quale impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte vada contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio” (cfr. Trib. Napoli Nord sez.II, 18/09/2023, n.3717).
In conseguenza, avvalendosi del potere officioso riconosciuto dall'art.337 quater c.c., il Tribunale dispone l'affido esclusivo di lla madre. Per_2
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Com'è noto, tale regime è possibile solo qualora l'affido condiviso sia reputato dal giudice contrario all'interesse del minore, come nel casi di specie atteso quanto riportato in precedenza circa la più recente condotta del padre.
“In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori .. deve essere sostenuta .. anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr.CASS.Sez.I, ord. 8/06/2023, n.16205).
Disposto l'affido esclusivo alla alla stessa competerà in via esclusiva anche Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale su Per_2
Resta fermo che il potere per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, ricorrendo al giudice qualora ritenga che l'altro genitore adotti comportamenti pregiudizievoli nel suo interesse.
Riguardo alle frequentazioni con il genitore, atteso l'ormai prossimo compimento dei 18 anni di età, va rimesso ad accordi diretti fra lui ed il padre, circa tempi e modalità.
Venendo, infine, al profilo economico, nella cit.ordinanza presidenziale veniva rilevato che la ricorrente, all'epoca dell'instaurazione della relazione sentimentale lavorava in qualità di contabile alle dipendenze di una ditta;
successivamente alla nascita del secondogenito, per scelta asseritamente condivisa con il marito, ha cessato di espletare lavoro fuori casa.
“.. Ha documentato di essersi attivata per reperire un qualsiasi impiego lavorativo che la rendesse economicamente indipendente;
dopo un lungo periodo di inoccupazione, nel novembre 2020 ha concluso con l un primo contratto Controparte_2 di somministrazione lavoro a tempo determinato della durata di un solo mese (con scadenza fissata al 02.01.2021), ricoprendo la mansione di addetta al magazzino (doc.6);
lo scorso aprile, dopo aver svolto un corso di formazione per il reinserimento lavorativo offerto dall' , è stata assunta, con contratto a tempo determinato Controparte_3 Orga (scadenza 21.05.2021), presso il Caf di Parma. Il è artigiano edile ed è plausibile abbia un guadagno variabile;
si ricava dal CP_1 prodotto CUD 2020 (suo doc.2), un reddito intorno ai 1500 euro mensili;
avendo subito un infortunio nel mese di giugno 2021 ha interrotto per più di un mese l'attività lavorativa percependo dall' soltanto una indennità giornaliera pari circa ad euro 29,39 (doc.3). Org_6
Espone nella memoria di costituzione di avere contratto un prestito bancario a tasso agevolato con obbligo di provvedere al pagamento delle rate concesse (doc.4), oltre alle spese ed i costi periodicamente sostenuti esclusivamente in proprio: bollo auto annuale;
bollette energia elettrica;
tassa rifiuti, ecc… (doc.5) ..” In conseguenza, nella cit.ordinanza, riguardo a veniva fissata in € 300 mensili la Per_2 somma di contribuzione ordinaria a carico del padre, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si legge nella sua memoria conclusiva che la ricorrente vive attualmente in un appartamento di piccole dimensioni, sostenendone tutti i relativi costi (circostanza confermata in sede testimoniale dalla teste ;
“.. percepisce uno stipendio Testimone_1
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da lavoro dipendente netto pari ad € 1.100,00 mensili, con cui deve pagare il canone dell'appartamento di Parma, ammontante ad € 450,00, nonchè far fronte a tutti gli ulteriori esborsi per imposte, tasse, utenze e polizze assicurative .. il trasferimento di residenza della ricorrente dalla casa di Langhirano - di cui, come detto, è ancora comproprietaria - a quella attuale sita in Parma, ha determinato per la stessa la perdita dei benefici fiscali cd. “prima casa”, con conseguente obbligo per la stessa di pagare l'IMU in ragione della sua quota di proprietà - 1/2 - sull'immobile, per l'ammontare di € 1.100,00 annui (doc. 24 fascicolo ricorrente). Imposta che, invece, non grava in alcun modo sull'ex marito, per il quale detto immobile costituisce la prima casa ..” .
Riguardo al , come si ricava anche dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza CP_1
(relazione 18.11.2022) resta titolare di un'impresa edile bene avviata e dispone di un patrimonio personale, costituito da immobili, tre autovetture di grossa cilindrata ed un motoveicolo, pur se datati;
in sostanza l'entità del reddito considerata all'esito della fase presidenziale va confermata.
Ciò chiarito, occorre tener conto, com'è noto, dei parametri indicati dall'art.337 ter, comma quarto, c.c. ed in particolare di quelli della maggior permanenza dei minori presso la madre, delle rispettive risorse economiche dei genitori “.. deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1/03/2018 n.4811;
Cass. 10/07/2013 n.17089) ..” (cfr. CASS.Sez.I, 28/02/2020 n.5604). In mancanza di accordo diverso liberamente sottoscritto dalle parti, dovendo decidere questo Collegio, considerato quanto su riportato circa l'attuale scarsa frequentazione fra il minore ed il padre, va accolta la richiesta della madre di incrementare ad € 350 mensili la contribuzione ordinaria, mantenendo al 50% quella per le spese straordinarie, ferma restando la percezione dell'assegno unico Le spese del procedimento potendosi ravvisare reciproca soccombenza vanno compensate.
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