Trib. Roma, sentenza 06/12/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/12/2024
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero :
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6396/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 6396/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
– CUI , residente a [...] C.F._2
Costantini n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Candeloro, C.F.
C.F._3

- ricorrente -

contro
Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/02/2023 il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 24/01/2023 e notificato il 25/01/2023, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di CP_1 soggiorno per motivi umanitari rilasciatogli nel 2016. Esponeva che era originario dell'Edo State, zona caratterizzata da un alto livello di violenza, come attestato dalle fonti internazionali;
che il ritorno nel paese d'origine avrebbe dunque messo in pericolo la sua incolumità, circostanza riconosciuta anche dalla Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, che pur non avendogli riconosciuto la protezione internazionale, aveva trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 co.6 TUI;
che inoltre era presente sul territorio italiano da oltre sette anni, risultando ormai integrato nel tessuto socio-economico nazionale, come attestato dalla documentazione lavorativa in atti;
che la condizione di particolare vulnerabilità a cui sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio sarebbe stata infine determinata dall'assenza di legami familiari e sociali nel paese d'origine;
che il diniego della si era basato CP_1 esclusivamente sul parere negativo della Commissione Territoriale e non aveva tenuto in considerazione tutti gli elementi sopra evidenziati.
Chiedeva dunque di annullare il provvedimento in quanto illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, e di riconoscere il suo diritto alla protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è
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