Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 862

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 862
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 862
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4659 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Nanfa, presso il cui studio a Palermo, piazza
Leoni n. 49, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 18/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RI (PA) il 28/06/2011 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 28/11/2024 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;

• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3607/2018, emesso da questo Tribunale in data 05-12/10/2018;

1


• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/10/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo, però, di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni;

2) I minori (nata il [...]) e
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