Trib. Lecce, sentenza 06/12/2024, n. 3875
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7989/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Centonze Chiara Parte_1
e Castrignanò Genni, ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 come docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
[...] attività didattiche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, esponeva che per tali anni non gli era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che, secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p,c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito