Trib. Trento, ordinanza 12/02/2025

TRIB Trento
Ordinanza
12 febbraio 2025
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TRIB Trento
Ordinanza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, ordinanza 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

WALINA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
****
Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 368/2024 R.G. e pendente
TRA
JI LL (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Gangemi del Foro di Bolzano e dall'Abogado Valentin
Kofler, elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Bolzano, in Via Giannantonio Manci n. 25, giusta procura allegata agli atti

- Ricorrente -

NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI BOLZANO (C.F. 00389240219), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bianca Maria Giudiceandrea e Alessandra Merini e con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura Comunale, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 104 e 105 del 04.11.2010,
- Resistente -
****
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 Dicembre 2024, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ante causam, il ricorrente ha dedotto:
- che, è cittadino Albanese residente in Italia e, nello specifico a Bolzano, da oltre dieci anni, nonché titolare di regolare permesso di soggiorno lungo soggiornanti, ossia a tempo indeterminato (doc. n. 1); che, a seguito del decorso decennale di residenza in Italia, il ricorrente presentava domanda per ottenere la cittadinanza italiana;

- che, a Febbraio del 2023, controllando lo stato di avanzamento della sua pratica relativa all'ottenimento della cittadinanza italiana, vedeva sul portale un messaggio di impedimento al rilascio della richiesta cittadinanza, in quanto


privo di residenza nel territorio italiano e, nello specifico, nel Comune di
Bolzano (doc. n. 2);
- che, a seguito di detta comunicazione, si rivolgeva al Comune di Bolzano per chiedere chiarimenti in merito e, non ricevuti gli stessi, in data 14/03/2024 era inviata istanza di accesso agli atti (doc. 3), la quale era regolarmente riscontrata dal Comune di Bolzano con PEC del 18/03/2024
(doc. 4, 5, 6, 7 e 8); che, dalla documentazione risultava che il ricorrente era stato cancellato dall'anagrafe dei residenti in quanto:
a) a seguito della riforma di cui alla Legge 238/2021, in forza della quale è stato previsto che i permessi di soggiorno per lungo soggiornanti, pur rimanendo a tempo indeterminato (doc. 9), scadono passati dieci anni dal rilascio (cfr. art. 15 co. 1 e 2 L. 238/2021); b) non avendo provveduto alla dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell'art. 7 co. 3 D.P.R. 223/1989, in data 05/07/2023, il Comune di Bolzano provvedeva a inviare al ricorrente una comunicazione con cui richiedeva la relativa dichiarazione, comunicazione rimasta inevasa (cfr. doc. 6);
c) a seguito della mancata comunicazione ai sensi dell'art. 11, si provvedeva a cancellare il ricorrente dall'anagrafe dei residenti, giusta comunicazione del
04/01/2024 notificata per irreperibili (cfr. doc. 8);
- che, il ricorrente prima della comunicazione di rinnovo della dichiarazione di residenza abituale aveva provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e tanto in data 27/05/2023 (doc. 10);
- che, ai sensi dell'art. 7 co. 3 D.P.R. 223/1989 è previsto che “e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno";
- che, in ogni caso il ricorrente risiede a Bolzano in via Bari 19, unitamente a sua moglie e ai figli (soggetti ancora iscritti presso la relativa residenza anagrafica), nell'immobile dallo stesso acquistato, nonché sede della sua impresa (doc. 11 e 12); che, è irregolare la notifica della comunicazione di cancellazione della residenza effettuata per irreperibili, nonostante presso l'abitazione del ricorrente, dove risiede con la sua famiglia, erano presenti sul campanello e sulla posta il suo cognome;

- che, vi è urgenza per il ricorrente di riottenere la corretta iscrizione del suo nominativo nell'anagrafe dei residenti senza interruzioni di continuità, in quanto diversamente, oltre ad avere ripercussioni sulla richiesta di cittadinanza e sul rinnovo del permesso di soggiorno lungo soggiornanti posto che con una nuova iscrizione anagrafica equivale a un nuovo ingresso nel territorio italiano, il ricorrente per acquistare il proprio immobile ha richiesto e ottenuto una contribuzione dalla Provincia di Bolzano, la quale richiede la continuità nella residenza anagrafica presso l'abitazione acquistata con la relativa agevolazione;

- che, in via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'A.G.O., atteso che anche la giurisprudenza, anche amministrativa, è pacifica nel ritenere che i provvedimenti amministrativi inerenti alle questioni di iscrizione anagrafica
sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di diritti soggettivi (si v. Consiglio di Stato n. 310 del 23 gennaio 2015; Cass. Sez. un., n. 449 del 19 giugno 2000; Cass. Sez Un. 7637/2020);
- che, in ordine alla legittimazione passiva, le funzioni di ufficiale dell'anagrafe sono attribuite al sindaco, quale ufficiale del Governo (art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228). In particolare, l'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che, a seguito della riforma di cui alla Legge 238/2021 è stato previsto che i permessi di soggiorno lungo soggiornanti (a tempo indeterminato) scadono come documentato trascorsi dieci anni dal rilascio;

- che, il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale del Governo quando esercita le funzioni di Ufficiale dell'anagrafe, avrebbe dovuto, prima di procedere con l'invio della comunicazione e successiva cancellazione, richiedere al Ministero dell'Interno e ai suoi organi territoriali se il ricorrente aveva o meno provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, tanto anche in un'ottica di legalità e corretto agire della P.A., in considerazione del fatto che le norme espressamente prevedono il divieto di decadenza in fase di rinnovo del permesso;

- che, il ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di giacenza della raccomandata nella propria cassetta postale ed è, altresì invalida la notifica del provvedimento di cancellazione, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto all'indirizzo indicato la persona risulta irreperibile. Non si trovano COGNOME/NOME, né sul campanello che altrove. Non si hanno altre informazioni utili;

- che, invero, sul campanello di casa e sulla cassetta della posta è presente il cognome del ricorrente (Kolluri), unitamente a quello della moglie, KO
(RE) e al nome dell'azienda;
- che, circa il periculum in mora, il ricorrente vedrà persa la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana, in quanto la relativa richiesta verrà rigettata per assenza del requisito della residenza;

- che, in assenza della continuità della residenza nel territorio italiano, rischia di vedersi revocato il permesso di soggiorno lungo soggiornanti, con necessità di richiedere un nuovo titolo di soggiorno se viene concesso -,
-
che in ogni caso non avrebbe durata illimitata;

- che, l'assenza della continuità della residenza, è fonte di nocumento anche con riferimento ai diritti acquisiti nella Provincia di Bolzano, sia sotto l'aspetto delle sovvenzioni ricevute dalla Provincia per l'acquisto della casa, sia per gli altri istituti provinciali, quali assegni alla famiglia, concessi a chi ha la residenza nel territorio alto atesino da più di cinque anni;

- che, si indica quale futura causa di merito la domanda volta ad accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Comune di Bolzano del 04/01/2024 prot. N. 39/2024 con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dall'anagrafe dei residenti nel Comune di Bolzano e per l'effetto di ordinarsi al Comune di Bolzano di riscrivere il ricorrente nell'anagrafe residenti.
Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, di seguito testualmente riportate:
"1. Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concesso un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ordinarsi ex art. 700 c.p.c. di riscrivere il Sig. DI LL nell'anagrafe dei residenti del Comune di
Bolzano con residenza in via Bari 19 – Bolzano e, tanto, con continuità della residenza accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del 04/01/2024 prot n. 39/2024; 2. in subordine emettersi un provvedimento che accerti l'illegittimità del provvedimento del Sindaco del Comune di Bolzano del 04/01/2024 prot. N. 39/2024 di cancellazione dall'anagrafe dei residenti del Sig. DI LL. In via istruttoria Si indicano come persone informate dei fatti, sia in ordine alla presenza di indicazioni sul cognome del ricorrente sul campanello e cassetta della posta, sia sulla residenza del ricorrente presso l'abitazione familiare, la moglie dello stesso RE KO residente in [...]. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

2. Si è costituito ritualmente in giudizio il Comune di Bolzano, il quale ha eccepito:
- che, con atto dd. 5/7/2023 (Prot. 19088dd. 5.7.2023), spedito con raccomandata n. 688788888501 tramite posta, tornata per compiuta giacenza il 24.08.2023 (doc. 1), LL IJ, in possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo, veniva invitato "a rendere dichiarazione di dimora abituale", espressamente specificando che, essendo entrata in vigore il 1° Febbraio 2022 la L. 238 del 23 dicembre 2021, il permesso di soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo UE acquisiva una durata limitata a dieci anni dalla data di rilascio (cfr. art. 15 c. 2 L. 238/211);
- che, il permesso di soggiorno era già scaduto il 20.01.2022 (cfr. data di rilascio 20.1.2012 - doc. 3);
- che, il ricorrente non si presentava, né faceva pervenire alcunché;
- che, in data 04.01.2024, a LL veniva notificata, tramite messi, la cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell'art. 7, c. 3, del DPR 233/89 e ss.mm. giusto

provvedimento prot. n. 0001451/2024 dd. 03.01.2024, tornato però per
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