Trib. Messina, sentenza 02/12/2024, n. 2737
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3279/2020 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.7.2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. COSTA EUGENIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
I procuratori precisano come da note di trattazione scritta in sostituzione della presenza in udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 25.08.2020, Parte_1 chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 29 settembre 2007 in Venetico (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Venetico, anno 2007, atto 2, parte II, serie A).
La ricorrente premetteva che dall'unione erano nate due figlie: nata a [...] il 25 gennaio Per_1
2007, e nata a [...] il [...];
che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato Per_2 deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e che i frequenti litigi, determinati dal carattere possessivo e geloso del marito, spesso sfociavano in vere e proprie aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della decisione, da entrambi adottata, di interrompere la convivenza, il aveva cominciato a porre in essere una serie di condotte vessatorie nei suoi CP_1 confronti e che, temendo per la propria incolumità, ella si era determinata a denunciarlo.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che fosse disposto l'affidamento esclusivo delle minori a sé e regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che le fosse assegnata la casa coniugale;
infine, che fosse posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo per il suo mantenimento di importo non inferiore ad € 500,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 24.10.2020 si costitutiva in giudizio il aderendo alla CP_1 richiesta di separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge. Concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito a carico della ricorrente, per violazione del dovere di fedeltà;
che fosse disposto
l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione presso la madre, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla un contributo mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie di € 200,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale, sussistendo un contrasto tra le parti in ordine all'affidamento delle figlie, incaricava i servizi sociali di Messina di verificare le condizioni di vita delle minori, con particolare riferimento ai rapporti con le due figure genitoriali, ed il competente consultorio familiare al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti.
Successivamente, tenuto conto degli esiti delle indagini socio ambientali svolte, il Presidente dava con ordinanza gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione presso la madre, e regolamentava i tempi di permanenza con il padre;
assegnava la casa coniugale alla ed ordinava al di Pt_1 CP_1 corrisponderle un assegno provvisorio mensile di € 400,00 per contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Richiedeva, altresì, al Consultorio Familiare di Valdina di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, allo scopo di agevolare i genitori nella elaborazione di un progetto educativo condiviso nell'interesse delle figlie e di supportare le minori nella costituzione di una più solida relazione affettiva con il padre. Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
A seguito di istanza congiunta depositata dai procuratori delle parti, il Giudice Istruttore, con decreto del 20/07/2021, disponeva, ad integrazione della ordinanza emessa in data 1.3.2021, la presa in carico delle minori da parte della al fine di verificare se il conflitto genitoriale in Pt_2 essere avesse determinato un disagio in capo alle stesse e per predisporre gli eventuali necessari interventi.
Successivamente, all'esito del sub procedimento di modifica del provvedimento presidenziale, con ordinanza del 13/12/2021, il Giudice rideterminava in € 350,00 il contributo a carico del in CP_1 favore delle figlie minori e, preso atto del fatto che il resistente non aveva corrisposto nella sua
interezza e con puntualità l'assegno dovuto alla moglie, ordinava all'INPS di versare direttamente alla la somma stabilita per il mantenimento della prole. Pt_1
All'udienza del 13.12.2021, entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta nelle quali chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c..
Concessi i chiesti termini, dopo l'espletamento delle prove ammesse, con decreto del 29/03/2023, sussistendo ancora contrasto tra le parti in ordine al regime dell'affido delle figlie, il Giudice fissava udienza per procedere all'ascolto delle minori.
Successivamente, con note congiunte del 26 maggio 2023, le parti chiedevano venisse disposta ctu psichiatrica sulla persona del al fine di verificare se lo stesso fosse portatore di patologie CP_1 che potessero mettere a rischio le figlie, ed il Giudice, nominato il ctu, rinviava per la prosecuzione del giudizio, alla udienza del 6.11.2023.
Infine, all'udienza dell'1.7.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce