Trib. Potenza, sentenza 22/11/2024, n. 1908

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 22/11/2024, n. 1908
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 1908
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716/21 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Rapolla presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vania Lapolla che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria

Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: il ricorrente come note di trattazione scritta per
l'udienza del 10.07.2024, da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.06.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 15.02.2003 in San Donato Controparte_1
Milanese e che con sentenza n. 394/14 del 19.11.2014 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio Per_1 il quale, all'epoca della separazione, è stato affidato in via esclusiva ad esso ricorrente.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni statuite in sede di separazione, dunque con l'imposizione alla resistente del contributo di mantenimento per il figlio di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.12.2022, in via temporanea
e urgente sono state confermate le condizioni della separazione, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 10.07.2024 – sostituita con il deposito di note scritte - il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione con i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
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