Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/01/2025, n. 15

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 15
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
CA ST, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Merlini
(attore)
E
NU LA, nata a [...] il [...] (c.f. [...]),
ST EL, nato a [...] il [...] (c.f. [...]),
ST IE, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), CA
AN, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini
(attori)
CONTRO
ALLIANZ S.p.A, corrente in Milano, P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. 05032630963, P. IVA n.
01333250320, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Dr. Michele
Argentieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli
(convenuta)
E CONTRO
TI IN, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Gabrielli
(convenuto)
pagina 1 di 41
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza del 4.10.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato NU LA, ST EL, ST IE,
CA AN, rispettivamente madre, padre, fratello e NN del signor ST CA, citavano in giudizio la Allianz Ass.ni S.p.A. e BE IL, nella loro qualità di società assicurativa e conducente
/proprietario del veicolo responsabile del sinistro occorso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, diretti e riflessi, dai medesimi subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale che, in data
13.04.2016, aveva interessato il proprio congiunto ST CA.
A sostegno delle pretese gli attori hanno in particolare dedotto:
- che, in data 13.04.2016 alle ore 12.55, circa il sig. ST, alla guida del proprio motociclo CA tg.
DZ33574, assicurato con la Compagnia Axa Assicurazioni (polizza n. 5235501614800000) si trovava a transitare nel territorio di San Benedetto Del Tronto, lungo la S.S. 16 nel tratto in cui la predetta arteria prende il nome di Via Della Liberazione, con direzione di marcia sud – nord quando, giunto all'altezza del Km 386,700, corrispondente al civico n. 57/B, entrava in collisione con la BMW 320 tg.
DB324CG, di proprietà del sig. BE IL, da costui condotta ed assicurata Allianz S.p.A.(polizza
n. 00770396488). In particolare il BA, percorrendo la SS 16 nel medesimo senso di marcia dello
ST, giunto all'altezza della predetta chilometrica, accostava sulla destra nel piazzale antistante
l'esercizio commerciale di frutta e verdura ivi esistente, ma poi, improvvisamente, riprendeva la marcia immettendosi nel flusso veicolare della circolazione al fine di invertire il senso di marcia precedentemente percorso, omettendo di concedere la dovuta precedenza al sig. ST che sopraggiungeva ed il quale nulla poteva fare per evitare la collisione;

- che, il sig. ST CA veniva valutato sul posto dal 118, intubato e trasportato in elicottero presso
l'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, dove veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione dal 13.04.2016 al 03.05.2016, con la seguente diagnosi: “estese contusioni parenchimali polmonari bilaterali. Frattura dell'arco posteriore della II costa bilateralmente. Frattura del processo trasverso dx di C7”;
Tc addome completo: “piccolo ematoma dei tessuti molli sottocutanei in regione laterale dx di bacino”;
Tc capo: “falde ematiche subdurali acute a livello fronto – parietale dx e parietale sn. Tracce ematiche cortico – meningee e sub-aracnoidee in sede frontale sn. Soffusione ematica della giunzione falcorentoriale. Versamento ematico minimo in sede entroventricolare declive dx. Tracce ematiche nella
pagina 2 di 41
cisterna interpenducolare”;
Tc collo: “frattura a più frammenti del margine infero-laterale della massa laterale sn di C1. Frattura a più frammenti del processo trasverso dx di C7”;

- che, in seguito all'evento lesivo sopra descritto, il sig. ST CA riportava un danno biologico permanente quantificato dal dott. Paolo Malatini, che lo aveva avuto in cura, nella misura del 90% con postumi tali da incidere sull'attività lavorativa specifica, con perdita totale della stessa, oltre ad un'inabilità temporanea pari a 46 mesi, di cui 10 mesi di I.T.T., 12 mesi I.T.P. al 75% 12 mesi di I.T.P. al 50% 12 mesi di I.T.P. al 25%, danno confermato dall'Inail, che ha riconosciuto nei confronti dello stesso un grado di menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 77% nonchè la qualifica, dapprima di “portatore di handicap in situazione di gravità”, e poi di “invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;

- che i gravissimi danni riportati dal prossimo congiunto avevano causato agli attori NU LA,
ST EL, ST IE, CA AN, oltre ad un grave dolore, patimento e una grande preoccupazione, anche un danno personale di natura biologica, nonché un danno c.d. riflesso da intendersi quale danno indiretto e non patrimoniale determinato dal mutamento delle loro condizioni di vita in ambito familiare.
Pertanto, gli attori NU LA, ST EL, ST IE, CA AN formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA
PRINCIPALE: a) ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA
l'esclusiva responsabilità del sig. IL BE, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente in [...], in qualità e proprietario e conducente del veicolo BMW 320 tg. DB324CG nella determinazione del sinistro del 13.04.2016,
ACCERTATA altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA al momento del sinistro tra il sig. IL BE e la convenuta compagnia di assicurazione società ALLIANZ S.p.A., con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva 01333250320), in persona del suo rapp.te legale pro- tempore;
b)per l'effetto CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, al pagamento: - in favore della sig.ra NU LA, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), residente in [...], della somma di € 360.818,10
(eurotrecentosessantamilaottocentodiciotto/10) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig. CA
ST, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima pagina 3 di 41
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. ST EL, nato
a San Benedetto del Tronto il 12.07.1954 (c.f. [...]), residente in [...], della somma di € 342.421,40
(eurotrecentoquarantaduemilaquattrocentoventuno/40) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig. CA
ST, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. ST IE, nato a
San Benedetto del Tronto il 07.02.1986 (c.f. [...]), residente in [...], della somma di € 253.135,70
(euroduecentocinquantatremilacentotrentacinque/70) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al fratello sig. CA
ST, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore della sig.ra CA AN, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), residente in [...], della somma di € 156.907,20
(eurocentocinquantaseimilanovecentosette/20) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 subito dal NI sig. CA
ST, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
c) Con vittoria di spese e compensi ex
D.M. 55/14;

Si costituiva in giudizio il convenuto BE IL, che, nell'allegare che il sinistro era imputabile all'imprudente condotta di guida dello ST che procedeva a velocità non consona al tratto di strada percorso, chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazioni ALLIANZ S.p.A., che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
pagina 4 di 41
Con atto di citazione ritualmente notificato, che dava vita all'originario procedimento n. 1859/2022, il signor ST CA. Agiva nei confronti degli odierni convenuti Allianz Ass.ni S.p.A. e BE IL onde ottenere il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale verificatosi in data 24.05.2014.
In particolare, ST CA chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del sig. IL
BE, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), residente in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi