Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 147

TRIB Asti
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Asti
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 147
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 147
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2471/2022 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale promossa da
SOCIETA' GRUPPO FARMAIMPRESA S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Partita Iva 05534151211,
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caccavale del Foro di Roma, in forza di procura speciale del 20 Giugno 2022, allegata agli atti del giudizio

- ricorrente -

contro
CIVERT S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Partita Iva e
Codice Fiscale 03512590047,
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti, per nomina contenuta in procura speciale resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in data 11 Gennaio 2023
- resistente -
1
Conclusioni della parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti, e disattesa ogni diversa e contraria istanza così provvedere: Nel merito Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453
cod. civ.
la risoluzione del contratto di fornitura n. 2103_3180_1207.1 siglato tra le parti il
12.05.2021 e per l'effetto accertare ex art. 1458 cod. civ. il diritto della Società Gruppo
Farmaimpresa S.r.l. alla restituzione dell'acconto versato, condannando la Società Civert S.r.l.
a restituire la somma di € 8.133,74, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
sino alla presente domanda e del comma 4 cod. civ. successivamente alla proposizione della stessa. In via subordinata, tenuto conto del rifiuto opposto dalla Civert S.r.l. all'esecuzione del contratto alle condizioni pattuite, e della volontà espressa di GFI di non voler più ricevere le prestazioni a condizioni diverse, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione dell'acconto versato;
In via ulteriore, e nell'ipotesi in cui si ritenga comunque di procedere alla risoluzione del contratto, dichiarare che la Civert S.r.l. non ha titolo a trattenere le somme versate in acconto, e per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione anche ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e ss. In ogni caso Condannare la
Società Civert S.r.l. alle spese del presente giudizio, anche tenuto conto della mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita.
Conclusioni della parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa, se del caso, ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, respingere le avversarie domande giacché destituite di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., del 5 Settembre 2022, la ricorrente società GRUPPO
FARMAIMPRESA S.r.l. chiamava a giudizio avanti al Tribunale di Asti, la convenuta società
CIVERT S.r.l., per domandare la risoluzione del contratto sorto tra le medesime alla data 12
Maggio 2021 e relativo all'acquisto ed al montaggio di una copertura in telo, per un prezzo complessivo di Euro 20.000,00, oltre I.v.a.
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Riferiva la ricorrente che, stante l'intervenuto accordo, alla data del 14 Maggio 2021, avesse provveduto a versare alla CIVERT S.r.l. la somma di Euro 8.133,74, I.v.a. compresa (pari ad
Euro 6.667,00 oltre I.v.a.), a titolo di acconto e corrispondente al valore di 1/3 del prezzo totale di acquisto.
Completate, nel Gennaio del 2022, le opere murarie che la società ricorrente doveva realizzare a proprie spese prima del montaggio del telo, la stessa chiedeva alla venditrice di provvedere alla fornitura ed alla posa della copertura, ma la società CIVERT S.r.l. non adempiva alla propria obbligazione, lamentando l'intervenuto aumento del costo dei materiali e chiedendo un adeguamento del prezzo concordato, con un aumento di Euro 6.330,00 oltre I.v.a. La
venditrice riferiva di voler subordinare la fornitura e posa del telo alla sottoscrizione della invocata modifica contrattuale.
Alla data del 13 Maggio 2022, la società GRUPPO FARMAIMPRESA S.r.l. esprimeva il proprio dissenso alla modifica contrattuale, specificando di non essere più interessata a mantenere il rapporto contrattuale in essere e domandando la restituzione della somma versata in acconto.
Non accordandosi le parti con una composizione amichevole della lite, la società GRUPPO
FARMAIMPRESA introduceva il giudizio avanti al Tribunale di Asti.
Si costituiva nel processo la società CIVERT S.r.l., la quale negava qualsiasi propria responsabilità. In primis riteneva doversi configurare il rapporto contrattuale quale appalto e non quale vendita, stante la prevalenza della attività (facere) rispetto al valore della vendita del mero materiale. Altresì riteneva corretto l'adeguamento di prezzo domandato dalla resistente nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1664 c.c. in tema di appalto. Riteneva
inoltre il ritardo nell'adempimento imputabile in via esclusiva alla società Gruppo
Farmaimpresa S.r.l. Asseriva, inoltre, che la ricorrente si fosse resa responsabile avendo omesso di fornire la comunicazione amministrativa necessaria alla posa del manufatto.
Specificava, infine, che, in ogni caso, il rimborso alla ricorrente non fosse dovuto in quanto
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nel contratto era stato espressamente pattuito che l'importo versato in acconto sarebbe valso per i costi amministrativi e per le spese di progettazione sostenute dalla CIVERT S.r.l.
Il procedimento a seguito delle difese espletate dalle parti si mostrava non di pronta definizione ed anzi, proprio alla luce delle articolate difese introdotte, appariva necessario trattare il giudizio secondo le forme del rito ordinario. Pertanto il giudice con ordinanza del 23
Gennaio 2023, disponeva la trasformazione del procedimento da sommario ad ordinario concedendo i termini di legge all'epoca vigenti.
Si procedeva quindi con le attività istruttorie secondo la disciplina codicistica anteriore alla riforma attuata dal D. L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Quindi, ammessa ed assunta l'istruttoria valutata utile al processo, alla data del 15 Luglio 2024, le parti procedevano alla precisazione delle proprie rispettive conclusioni definitive ed il giudice, in ossequio all'art. 190 c.p.c., vecchio rito, ancora applicabile, concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La domanda formulata dalla parte attrice viene, oggi, ritenuta condivisibile come infra
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