Trib. Trani, sentenza 09/01/2025, n. 31
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Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3825 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
IO SS, rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola RI Losito, con studio in Andria, ed elettivamente
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
OV LE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mascoli,
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata
all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente
il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale
dell'udienza del 24.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito
vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con
d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.7.2019, l'attore ha proposto rituale
opposizione al decreto n. 811/2019 di questo Tribunale, con
cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della OV
LE la somma di € 6.524,60, oltre ad interessi e spese del
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare
rimasto insoluto delle fatture n. 1 dell'8.1.2018
dell'importo di € 7.291,90, parzialmente pagata e rimasta
insoluta per il minore importo di € 1.791,90, e n. 4 del
7.5.2018 dell'importo di € 4.732,70, totalmente insoluta,
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al
relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture
di vendita, emesse per saldo del corrispettivo di lavori di
<
completamento di posa in opera di cappotto>>, realizzati
2
dalla società ricorrente opposta in favore del IO
<
Saverio Nitti n. 9, censito al N.C.E.U. al Foglio 32, p.lla
1399>>, in esecuzione di contratto di appalto sottoscritto
il 10.5.2017>>, parimenti depositato in allegato al ricorso
per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce
l'inesigibilità del credito vantato ex adverso, quanto meno
per il suo intero ammontare, sia per difetto della ricorrenza
delle condizioni a cui l'esigibilità del saldo spettante
all'appaltatrice è subordinata dal contratto inter partes,
sia per l'inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1460 c.c., delle prestazioni a suo carico di cui
l'appaltatrice si è resa responsabile, per <
ritardo … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune
opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti
certificati di idoneità e conformità degli impianti
realizzati>>.
Quanto al primo profilo di contestazione, il IO
obietta in particolare che: 1) <
1) del contratto di appalto … è esplicitamente convenuto che
"il pagamento dell'ultima rata di acconto (non del saldo
quindi), qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale">>
e <
pagamento del saldo e di "… qualsiasi altro credito
3
eventualmente spettante" in favore dell'impresa al
ricevimento "… del nulla osta" della Direzione dei Lavori e
quindi alla consegna delle certificazioni di idoneità degli
impianti e di agibilità dell'immobile siccome previste per
legge>>, nel mentre, <
fattura a saldo da parte dell'impresa, la CILA di riferimento
presso il Comune di Corato è ancora aperta né è stata
depositata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori al
Comune … [e] nessun nulla osta è stato mai rilasciato in
favore del IO né … le dovute certificazioni di
idoneità degli impianti>>;
2) <
Direzione Lavori e comunicato[gli] … con email del
13/02/2018, cui necessariamente il totale dei pagamenti da
corrispondere all'impresa soggiace, reca un importo
diverso>>, che, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in
acconto, conduce ad un minore saldo <>.
In riferimento alla prima delle predette obiezioni,
l'opposta deduce in contrario che essa era invece
<
in quanto aveva terminato i lavori di sua competenza a regola
d'arte, come anche verificato in loco dalla D.L. con il
Collaudo del 30/11/2017>>, così come attestato dal documento
depositato dallo stesso opponente sotto il n. 9 della sua
produzione;
a norma dell'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001, la
CILA non prevedeva <
di fine lavori>>, che comunque non avrebbe potuto essere
4
presentata al momento della ultimazione da parte della OV
LE dei lavori di sua spettanza, <
dal cantiere della Nuova Edile S.r.l. … i lavori continuavano
con altre maestranze e/o imprese fiduciarie del Sig.
BUONGIORNO>>;
non faceva carico all'opposta l'obbligo di
rilasciare <
degli impianti>>, in quanto, come da contratto, essa si è in
proposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3825 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
IO SS, rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola RI Losito, con studio in Andria, ed elettivamente
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
OV LE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mascoli,
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata
all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente
il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale
dell'udienza del 24.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito
vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con
d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.7.2019, l'attore ha proposto rituale
opposizione al decreto n. 811/2019 di questo Tribunale, con
cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della OV
LE la somma di € 6.524,60, oltre ad interessi e spese del
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare
rimasto insoluto delle fatture n. 1 dell'8.1.2018
dell'importo di € 7.291,90, parzialmente pagata e rimasta
insoluta per il minore importo di € 1.791,90, e n. 4 del
7.5.2018 dell'importo di € 4.732,70, totalmente insoluta,
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al
relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture
di vendita, emesse per saldo del corrispettivo di lavori di
<
completamento di posa in opera di cappotto>>, realizzati
2
dalla società ricorrente opposta in favore del IO
<
Saverio Nitti n. 9, censito al N.C.E.U. al Foglio 32, p.lla
1399>>, in esecuzione di contratto di appalto sottoscritto
il 10.5.2017>>, parimenti depositato in allegato al ricorso
per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce
l'inesigibilità del credito vantato ex adverso, quanto meno
per il suo intero ammontare, sia per difetto della ricorrenza
delle condizioni a cui l'esigibilità del saldo spettante
all'appaltatrice è subordinata dal contratto inter partes,
sia per l'inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1460 c.c., delle prestazioni a suo carico di cui
l'appaltatrice si è resa responsabile, per <
ritardo … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune
opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti
certificati di idoneità e conformità degli impianti
realizzati>>.
Quanto al primo profilo di contestazione, il IO
obietta in particolare che: 1) <
1) del contratto di appalto … è esplicitamente convenuto che
"il pagamento dell'ultima rata di acconto (non del saldo
quindi), qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale">>
e <
pagamento del saldo e di "… qualsiasi altro credito
3
eventualmente spettante" in favore dell'impresa al
ricevimento "… del nulla osta" della Direzione dei Lavori e
quindi alla consegna delle certificazioni di idoneità degli
impianti e di agibilità dell'immobile siccome previste per
legge>>, nel mentre, <
fattura a saldo da parte dell'impresa, la CILA di riferimento
presso il Comune di Corato è ancora aperta né è stata
depositata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori al
Comune … [e] nessun nulla osta è stato mai rilasciato in
favore del IO né … le dovute certificazioni di
idoneità degli impianti>>;
2) <
Direzione Lavori e comunicato[gli] … con email del
13/02/2018, cui necessariamente il totale dei pagamenti da
corrispondere all'impresa soggiace, reca un importo
diverso>>, che, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in
acconto, conduce ad un minore saldo <>.
In riferimento alla prima delle predette obiezioni,
l'opposta deduce in contrario che essa era invece
<
in quanto aveva terminato i lavori di sua competenza a regola
d'arte, come anche verificato in loco dalla D.L. con il
Collaudo del 30/11/2017>>, così come attestato dal documento
depositato dallo stesso opponente sotto il n. 9 della sua
produzione;
a norma dell'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001, la
CILA non prevedeva <
di fine lavori>>, che comunque non avrebbe potuto essere
4
presentata al momento della ultimazione da parte della OV
LE dei lavori di sua spettanza, <
dal cantiere della Nuova Edile S.r.l. … i lavori continuavano
con altre maestranze e/o imprese fiduciarie del Sig.
BUONGIORNO>>;
non faceva carico all'opposta l'obbligo di
rilasciare <
degli impianti>>, in quanto, come da contratto, essa si è in
proposito
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