Trib. Velletri, sentenza 14/02/2024, n. 250
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Testo completo
N. R.G. 3166/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL OPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/01/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3166/2021 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
ST LV Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Zega
E
SO & SO S.p.A. in persona del l.r. pro-tempore, Resistente
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Federica
Paternò, Ornella Patanè e Anna Lubinski
Oggetto: Accertamento Mansioni Superiori/ Differenze Retributive.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
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1. Accerta e dichiara il diritto di ST LV ad essere inquadrato nella categoria D posizione organizzativa 3 del CCNL Industria Chimica nel periodo Gennaio 2009 –
Giugno 2016 e per l'effetto condanna la società NO & SO S.p.A., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a ST LV la somma complessiva di €
31.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per i titoli di cui in motivazione, nonché all'accantonamento della somma di €
4.1000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a titolo di differenze sul TFR per il medesimo periodo.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.09.2021, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società SN & SO S.p.A. di cui è dipendente dall'1.04.1992. Premette di essere stato inquadrato inizialmente nel Livello I del CCNL
Industria Chimica poi: nel Livello H dal mese di Luglio 1993;
nel Livello G da Aprile 1994;
nel Livello E2 da Novembre 1994;
nel Livello E1 da Gennaio 2015;
nel Livello D3 da Luglio
2016 con le mansioni, a far data da Aprile 2012, di Warehouse (Magazziniere). Quanto all'orario di lavoro riferisce che, dall'assunzione a Dicembre 2013, ha lavorato per 40 ore settimanali distribuite su due turni -6:00/14:00 o 14:00/22:00- dal lunedì al venerdì e, da
Gennaio 2014 in poi su tre turni -6:00/14:00 o 14:00/22:00 o 22:00/6:00- dal lunedì al venerdì.
Sostiene che, in virtù delle attività quotidianamente svolte in via di fatto (analiticamente descritte nel capitolo 8 della premessa del ricorso), aveva diritto ad essere inquadrato nel Livello C1 in quanto le predette mansioni comportano:
Il Controllo degli acquisti presso i fornitori;
nella risoluzione degli eventuali guasti delle linee onde evitare un fermo con accumulo in magazzino di materiale non necessario;
nella gestione dei problemi con l'utilizzo dei software informatici installati sugli hardware presenti nel Magazzino;
nel controllo delle giacenze di magazzino;
nel controllo conformità delle navette in affitto presso terzi e del numero da richiedere per eseguire i trasporti;
nella idoneità dei mezzi ad eseguire trasporti in sicurezza;
Il Coordinamento nella gestione dei rapporti con i fornitori per gli approvvigionamenti del magazzino;
della pianificazione dei flussi da magazzini esterni di materie prime in base ai piani produttivi;
delle rettifiche di inventario;
dell'imballaggi packaging dei prodotti chimici;
della pulizie contabili successive alla verifica delle giacenze di
Magazzino e delle differenze in termini monetari;
delle verifiche del reparto spedizione
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di materie prime e materiali imballaggio a terzi;
della gestione/aggiornamento TMS;
nelle partecipazioni ad alcune riunioni dei vari dipartimenti;
nel controllo dei dipendenti delle cooperative;
La Tenuta della contabilità del magazzino e la predisposizione dei relativi documenti contabili;
Impartire Direttive per la risoluzione di problematiche legate alla qualità dei materiali in arrivo dai fornitori decidendo se accantonarli, scartarli o riutilizzarli per arti Lotti;
nella gestione dei turni del personale della logistica;
nell'organizzazione e coordinamento delle attività svolte dl personale delle Cooperative che operavano nel Magazzino e dei reparti produttivi, illustrando le relative procedure ai responsabili delle cooperative medesime.
Precisa (cfr. capitoli 9-10-11) che dal Giugno 2004 ad Ottobre 2019, nei turni notturni che non prevedono la presenza del Coordinatore del Magazzino, ha svolto le predette mansioni in piena autonomia e senza alcun controllo e che, invero, anche nei turni diurni in cui è presente il Coordinatore, ha agito in autonomia posto che questi svolgeva solo una funzione di verifica e di controllo di procedure particolari.
Sostiene, infine, che da Novembre 2019 è stato illegittimamente demansionato in quanto la società convenuta, senza alcuna ragione plausibile, ha modificato le sue funzioni, svuotando la competenza professionale acquisita nel tempo, collocandolo sulle linee di produzione del Reparto Filling che in precedenza aveva coordinato, ingenerandogli così una grave frustrazione professionale.
Sulla base di tale premessa, sostiene di avere maturato nei confronti della società datrice di lavoro nel periodo innanzi indicato un credito per differenze retributive pari alla somma di € 77.782,54 lordi e a titolo di TFR di € 63.032,99 lordi, come calcolato nei conteggi analitici allegati al ricorso.
La società NO & SO S.p.A. (da qui in poi J&J) si costituisce tardivamente in giudizio ed eccepisce la prescrizione dell'azione promossa da ST LV per il riconoscimento della qualifica superiore, soggetta all'orinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Nel merito, resiste alle domande proposte dal lavoratore chiedendone il rigetto per l'infondatezza in fatto e in diritto. Premette che il ricorrente è stato inquadrato nel Livello D3 a seguito dell'Accordo aziendale del 9.11.2015 in virtù del quale veniva stabilito che i profili del personale di produzione e magazzino interessati al progetto di valorizzazione professionale potevano essere inquadrati nel Livello D3 dopo la relativa formazione e sulla base delle capacità, attitudini, impegno e comprovato completo esercizio delle attività previste da ogni singolo livello della matrice. Precisa, inoltre, che la composizione del Reparto di Logistica è mutata negli anni e, dal 2004, il
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Reparto è composto da: un Logistic manager che ha il ruolo di responsabile;
un Logistic supervisor che, tra le altre attività , controlla gli inventari e le materie prime;
due
Coordinatori ruolo ricoperto fino al 30 novembre 2019 da DR HI e da IA AL
(quest'ultimo dal 16.02.2015);
quattro Logistic specialist;
sette Operatori di magazzino tra cui ST LV. Descrive, quindi, al capitolo 10 tutte le mansioni svolte dal ricorrente
e dagli operatori di magazzino dal 2004 al 2019 secondo le direttive impartite da DR
HI e da IA AL. Contesta, pertanto, tutte le allegazioni attore di cui ai capitoli da
8 a 13 e da 17 a 23 del ricorso. Sostiene, quindi, in conclusione, che i livelli E1 ed E2, prima, ed il livello D3, poi, descritti dal CCNL di Categoria fotografano esattamente il profilo lavorativo del ST da giugno 2004 ad ottobre 2019.
Infine, con riferimento al dedotto demansionamento riferisce che nel Giugno 2019 la società avviava una procedura di licenziamento collettivo per la riduzione del personale nei confronti di 70 dipendenti in esubero, tra cui la posizione del ricorrente. La procedura si concludeva con la sottoscrizione di un accordo sindacale in virtù del quale era prevista la possibilità di raggiungere accordi con uscite incentivanti per i dipendenti in esubero che manifestavano la volontà di non opporsi al licenziamento.
Considerato che
il ST non manifestava la volontà di accettare l'uscita incentivata, al solo fine di evitare il licenziamento, gli veniva affidata la mansione di Line operator presso il reparto produzione dell'unità Filling.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato al ricorso, con la prova per testi chiesta dal procuratore del ricorrente e con gli ulteriori documenti acquisiti al processo ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c.. Ed infatti, la società resistente, tardivamente costituta, decadeva dalle istanze istruttorie sia con riferimento alle cd prove costituite, che vanno quindi, stralciate dagli atti di causa, sia a quelle costituende.
All'udienza del 17.03.2022 il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva, per cui il giudicante non dava corso all'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., con la chiamata in giudizio dell'Ente previdenziale.
All'esito del deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art.
127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così individuato il thema decidendum del giudizio si impongono alcune precisazioni.
In primo luogo, si osserva che il procuratore del ricorrente alla lettera a) delle conclusioni chiede l'accertamento del diritto di ST LV ad essere inquadrato nel superiore
Livello C1 del CCNL Industria Chimica a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro
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tra le parti (1.04.1992);
alla lettera b) delle conclusioni propone la stessa domanda
(diritto all'inquadramento nella categoria C1) per il minor periodo da Giugno 2004 ad
Ottobre 2019;
alla lettera c) delle conclusioni chiede la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di € 77.782,54 a titolo di differenze retributive - senza indicare il periodo di maturazione del credito-;
alla lettera d) delle conclusioni chiede il riconoscimento del diritto all'accantonamento del TFR per la somma di €
63.032,99 per il periodo dall'1.04.1992 a Novembre 2020.
Ciò non di meno, nella parte in diritto del ricorso, il procuratore del ST (cfr. lett. A) si limita a dedurre la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed i livelli di inquadramento professionale che gli sono stati riconosciuti dalla società datrice di lavoro;
diversamente, al paragrafo 8 della premessa in fatto e alla lett. B) della parte in diritto del ricorso, deduce lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili nel livello C1, con decorrenza dal mese di Giugno 2004 e il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del corretto inquadramento contrattuale.
Ed infatti a pag. 9 del ricorso le differenze retributive rivendicate dal ST vengono espressamente quantificate con decorrenza da Giugno 2004, e scaturiscono dal raffronto della retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati in C1 raffrontate con quelle percepite dal ricorrente tenuto conto dell'inferiore inquadramento al livello E2 fino a dicembre 2014, al livello E1 da gennaio 2015 a giugno 2016 e al livello D3 da luglio 2016 al deposito del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che siano ammissibili, salvo poi verificarne la fondatezza, le sole domande proposte con riferimento al periodo Giugno 2004 - Ottobre 2019, oltre che la domanda di accertamento e risarcimento del danno da demansionamento proposta dal mese di Novembre 2019 in poi, per cui lo scrutinio demandato a questo giudicante va limitato al periodo innanzi indicato.
Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori sollevata dalla società resistente, è bene ribadire che, come detto, la J&J si è costituita tardivamente in giudizio (11.03.2022) quindi, ben oltre il termine di 10 giorni fissato dall'art. 416 c.p.c.
considerato che
la prima udienza di discussione veniva fissata per il 7.12.2021 (cfr. decreto ex art. 415 c.p.c.).
L'eccezione di prescrizione, pertanto, va ritenuta inammissibile, a prescindere dalle modalità della sua formulazione, perché nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra cui quella di prescrizione), ai sensi dell'art. 416, comma secondo,
c.p.c..
pagina 5 di 21
Tanto premesso e precisato, e prima entrare nel merito del giudizio, è bene rammentare che l'art. 2103 c.c. così recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”.
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
1) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e
l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi
l'assunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL OPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/01/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3166/2021 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
ST LV Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Zega
E
SO & SO S.p.A. in persona del l.r. pro-tempore, Resistente
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Federica
Paternò, Ornella Patanè e Anna Lubinski
Oggetto: Accertamento Mansioni Superiori/ Differenze Retributive.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
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1. Accerta e dichiara il diritto di ST LV ad essere inquadrato nella categoria D posizione organizzativa 3 del CCNL Industria Chimica nel periodo Gennaio 2009 –
Giugno 2016 e per l'effetto condanna la società NO & SO S.p.A., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a ST LV la somma complessiva di €
31.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per i titoli di cui in motivazione, nonché all'accantonamento della somma di €
4.1000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a titolo di differenze sul TFR per il medesimo periodo.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.09.2021, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società SN & SO S.p.A. di cui è dipendente dall'1.04.1992. Premette di essere stato inquadrato inizialmente nel Livello I del CCNL
Industria Chimica poi: nel Livello H dal mese di Luglio 1993;
nel Livello G da Aprile 1994;
nel Livello E2 da Novembre 1994;
nel Livello E1 da Gennaio 2015;
nel Livello D3 da Luglio
2016 con le mansioni, a far data da Aprile 2012, di Warehouse (Magazziniere). Quanto all'orario di lavoro riferisce che, dall'assunzione a Dicembre 2013, ha lavorato per 40 ore settimanali distribuite su due turni -6:00/14:00 o 14:00/22:00- dal lunedì al venerdì e, da
Gennaio 2014 in poi su tre turni -6:00/14:00 o 14:00/22:00 o 22:00/6:00- dal lunedì al venerdì.
Sostiene che, in virtù delle attività quotidianamente svolte in via di fatto (analiticamente descritte nel capitolo 8 della premessa del ricorso), aveva diritto ad essere inquadrato nel Livello C1 in quanto le predette mansioni comportano:
Il Controllo degli acquisti presso i fornitori;
nella risoluzione degli eventuali guasti delle linee onde evitare un fermo con accumulo in magazzino di materiale non necessario;
nella gestione dei problemi con l'utilizzo dei software informatici installati sugli hardware presenti nel Magazzino;
nel controllo delle giacenze di magazzino;
nel controllo conformità delle navette in affitto presso terzi e del numero da richiedere per eseguire i trasporti;
nella idoneità dei mezzi ad eseguire trasporti in sicurezza;
Il Coordinamento nella gestione dei rapporti con i fornitori per gli approvvigionamenti del magazzino;
della pianificazione dei flussi da magazzini esterni di materie prime in base ai piani produttivi;
delle rettifiche di inventario;
dell'imballaggi packaging dei prodotti chimici;
della pulizie contabili successive alla verifica delle giacenze di
Magazzino e delle differenze in termini monetari;
delle verifiche del reparto spedizione
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di materie prime e materiali imballaggio a terzi;
della gestione/aggiornamento TMS;
nelle partecipazioni ad alcune riunioni dei vari dipartimenti;
nel controllo dei dipendenti delle cooperative;
La Tenuta della contabilità del magazzino e la predisposizione dei relativi documenti contabili;
Impartire Direttive per la risoluzione di problematiche legate alla qualità dei materiali in arrivo dai fornitori decidendo se accantonarli, scartarli o riutilizzarli per arti Lotti;
nella gestione dei turni del personale della logistica;
nell'organizzazione e coordinamento delle attività svolte dl personale delle Cooperative che operavano nel Magazzino e dei reparti produttivi, illustrando le relative procedure ai responsabili delle cooperative medesime.
Precisa (cfr. capitoli 9-10-11) che dal Giugno 2004 ad Ottobre 2019, nei turni notturni che non prevedono la presenza del Coordinatore del Magazzino, ha svolto le predette mansioni in piena autonomia e senza alcun controllo e che, invero, anche nei turni diurni in cui è presente il Coordinatore, ha agito in autonomia posto che questi svolgeva solo una funzione di verifica e di controllo di procedure particolari.
Sostiene, infine, che da Novembre 2019 è stato illegittimamente demansionato in quanto la società convenuta, senza alcuna ragione plausibile, ha modificato le sue funzioni, svuotando la competenza professionale acquisita nel tempo, collocandolo sulle linee di produzione del Reparto Filling che in precedenza aveva coordinato, ingenerandogli così una grave frustrazione professionale.
Sulla base di tale premessa, sostiene di avere maturato nei confronti della società datrice di lavoro nel periodo innanzi indicato un credito per differenze retributive pari alla somma di € 77.782,54 lordi e a titolo di TFR di € 63.032,99 lordi, come calcolato nei conteggi analitici allegati al ricorso.
La società NO & SO S.p.A. (da qui in poi J&J) si costituisce tardivamente in giudizio ed eccepisce la prescrizione dell'azione promossa da ST LV per il riconoscimento della qualifica superiore, soggetta all'orinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Nel merito, resiste alle domande proposte dal lavoratore chiedendone il rigetto per l'infondatezza in fatto e in diritto. Premette che il ricorrente è stato inquadrato nel Livello D3 a seguito dell'Accordo aziendale del 9.11.2015 in virtù del quale veniva stabilito che i profili del personale di produzione e magazzino interessati al progetto di valorizzazione professionale potevano essere inquadrati nel Livello D3 dopo la relativa formazione e sulla base delle capacità, attitudini, impegno e comprovato completo esercizio delle attività previste da ogni singolo livello della matrice. Precisa, inoltre, che la composizione del Reparto di Logistica è mutata negli anni e, dal 2004, il
pagina 3 di 21
Reparto è composto da: un Logistic manager che ha il ruolo di responsabile;
un Logistic supervisor che, tra le altre attività , controlla gli inventari e le materie prime;
due
Coordinatori ruolo ricoperto fino al 30 novembre 2019 da DR HI e da IA AL
(quest'ultimo dal 16.02.2015);
quattro Logistic specialist;
sette Operatori di magazzino tra cui ST LV. Descrive, quindi, al capitolo 10 tutte le mansioni svolte dal ricorrente
e dagli operatori di magazzino dal 2004 al 2019 secondo le direttive impartite da DR
HI e da IA AL. Contesta, pertanto, tutte le allegazioni attore di cui ai capitoli da
8 a 13 e da 17 a 23 del ricorso. Sostiene, quindi, in conclusione, che i livelli E1 ed E2, prima, ed il livello D3, poi, descritti dal CCNL di Categoria fotografano esattamente il profilo lavorativo del ST da giugno 2004 ad ottobre 2019.
Infine, con riferimento al dedotto demansionamento riferisce che nel Giugno 2019 la società avviava una procedura di licenziamento collettivo per la riduzione del personale nei confronti di 70 dipendenti in esubero, tra cui la posizione del ricorrente. La procedura si concludeva con la sottoscrizione di un accordo sindacale in virtù del quale era prevista la possibilità di raggiungere accordi con uscite incentivanti per i dipendenti in esubero che manifestavano la volontà di non opporsi al licenziamento.
Considerato che
il ST non manifestava la volontà di accettare l'uscita incentivata, al solo fine di evitare il licenziamento, gli veniva affidata la mansione di Line operator presso il reparto produzione dell'unità Filling.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato al ricorso, con la prova per testi chiesta dal procuratore del ricorrente e con gli ulteriori documenti acquisiti al processo ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c.. Ed infatti, la società resistente, tardivamente costituta, decadeva dalle istanze istruttorie sia con riferimento alle cd prove costituite, che vanno quindi, stralciate dagli atti di causa, sia a quelle costituende.
All'udienza del 17.03.2022 il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva, per cui il giudicante non dava corso all'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., con la chiamata in giudizio dell'Ente previdenziale.
All'esito del deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art.
127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così individuato il thema decidendum del giudizio si impongono alcune precisazioni.
In primo luogo, si osserva che il procuratore del ricorrente alla lettera a) delle conclusioni chiede l'accertamento del diritto di ST LV ad essere inquadrato nel superiore
Livello C1 del CCNL Industria Chimica a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro
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tra le parti (1.04.1992);
alla lettera b) delle conclusioni propone la stessa domanda
(diritto all'inquadramento nella categoria C1) per il minor periodo da Giugno 2004 ad
Ottobre 2019;
alla lettera c) delle conclusioni chiede la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di € 77.782,54 a titolo di differenze retributive - senza indicare il periodo di maturazione del credito-;
alla lettera d) delle conclusioni chiede il riconoscimento del diritto all'accantonamento del TFR per la somma di €
63.032,99 per il periodo dall'1.04.1992 a Novembre 2020.
Ciò non di meno, nella parte in diritto del ricorso, il procuratore del ST (cfr. lett. A) si limita a dedurre la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed i livelli di inquadramento professionale che gli sono stati riconosciuti dalla società datrice di lavoro;
diversamente, al paragrafo 8 della premessa in fatto e alla lett. B) della parte in diritto del ricorso, deduce lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili nel livello C1, con decorrenza dal mese di Giugno 2004 e il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del corretto inquadramento contrattuale.
Ed infatti a pag. 9 del ricorso le differenze retributive rivendicate dal ST vengono espressamente quantificate con decorrenza da Giugno 2004, e scaturiscono dal raffronto della retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati in C1 raffrontate con quelle percepite dal ricorrente tenuto conto dell'inferiore inquadramento al livello E2 fino a dicembre 2014, al livello E1 da gennaio 2015 a giugno 2016 e al livello D3 da luglio 2016 al deposito del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che siano ammissibili, salvo poi verificarne la fondatezza, le sole domande proposte con riferimento al periodo Giugno 2004 - Ottobre 2019, oltre che la domanda di accertamento e risarcimento del danno da demansionamento proposta dal mese di Novembre 2019 in poi, per cui lo scrutinio demandato a questo giudicante va limitato al periodo innanzi indicato.
Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori sollevata dalla società resistente, è bene ribadire che, come detto, la J&J si è costituita tardivamente in giudizio (11.03.2022) quindi, ben oltre il termine di 10 giorni fissato dall'art. 416 c.p.c.
considerato che
la prima udienza di discussione veniva fissata per il 7.12.2021 (cfr. decreto ex art. 415 c.p.c.).
L'eccezione di prescrizione, pertanto, va ritenuta inammissibile, a prescindere dalle modalità della sua formulazione, perché nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra cui quella di prescrizione), ai sensi dell'art. 416, comma secondo,
c.p.c..
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Tanto premesso e precisato, e prima entrare nel merito del giudizio, è bene rammentare che l'art. 2103 c.c. così recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”.
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
1) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e
l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi
l'assunzione
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