Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 1364

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 1364
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1364
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1807/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1807/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Barsanti Mauceri si rimette a giustizia sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente
in memoria di costituzione;
per quanto riguarda le ulteriori eccezioni di parte resistente, si riporta alle
emergenze dello stato matricolare in atti, nonché alla giurisprudenza allegata alle note del 5.12.2024.
Per il resto, si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI ISETTA, con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA N. 5, FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2023, la docente , assunta a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze del , con decorrenza dal 1.09.2021, Controparte_2
presso il Liceo Scientifico Castelnuovo di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie e Controparte_2
fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2015/2016 – contratto dal 15/12/2015 al
30/06/2016, per n. 18 ore di sevizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Ist. Prof. per i
Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti - Peruzzi" di Firenze;
nell'a.s. 2016/2017 – n. 2 contratti dal
14/10/2016 al 21/11/2016, per n. 17 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto
Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze e dal 22/11/2016 al 30/06/2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, per classe di concorso A060 (Scienze Naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia), presso l'Ist. Prof. per i Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti" - Sez. coord. di Scandicci
(FI);
nell'2017/2018 – n. 3 contratti dal 05/10/2017 al 09/10/2017, con orario di servizio settimanale completo, per un posto normale, presso l'Istituto D'arte - Liceo Artistico di Porta Romana e S.f. di
Firenze;
dal 10/10/2017 al 30/06/2018, per n. 12 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso
A028 (Matematica e Scienze), presso la Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze e dall'11/10/2017 al
2
30/06/2018, per n. 6 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno psicofisico, presso la Scuola
Primo Grado “Pieraccini” di Firenze;
nell'a.s. 2018/2019 – n. 3 contratti, dal 27/09/2018 al 30/06/2019, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), presso la
Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze;
dal 27/09/2018 al 10/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
dall'11/06/2019 al 12/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il
Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2019/2020 – n. 4 contratti, dal 09/09/2019 al
09/09/2019, per n. 8 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze, dal 18/09/2019 al 10/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
dal 24/10/2019 al 30/06/2020, per n. 1 ora di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto Superiore "Sassetti - Peruzzi" di Firenze e dall'11/06/2020 al
11/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – n. 2 contratti, dal 28/09/2020 al 04/10/2020, per n. 17 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico e Linguistico Rodolico di
Firenze e dal 05/10/2020 al 30/06/2021, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso l'Istituto Superiore “Piero Gobetti -
Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli (FI);
v. i contratti da n. 1 a n. 7 e lo stato matricolare prodotti nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a ricevere il corrispettivo della Carta Docente pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ha prestato servizio a tempo determinato;

2- condannare il [...]

[...
[...] [
in persona del al pagamento in favore di Controparte_3 CP_4 [...]
della somma di € 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo Parte_1
determinato dall' a. s. 2015/16 e quindi fino al dì della pubblicazione della sentenza. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 cpc con aumento del 30% in ragione dell'applicazione del comma 1 bis lettera b dell'art. DM 147/2022.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei diritti azionati in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
(essendo il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale costituito dalla notifica del ricorso, avvenuta il 16.06.2023) e, nel merito, contestando la domanda con riferimento alle annualità 2018/2019
e 2019/2020, avendo le parti stipulato, nelle predette annualità, contratti per supplenze brevi e saltuarie, con un orario inferiore al 50% dell'orario di cattedra, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda l'annualità 2020/2021.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza su posto normale o di sostegno, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti depositati da parte ricorrente e
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