Trib. Catania, sentenza 07/10/2024, n. 4477
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 4.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6234/2023 R.G.L., avente a oggetto ripetizione di indebito,
PROMOSSA DA
, con l'Abogado S A A M, la quale agisce di Parte_1
intesa con l'Avv. P S;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, con l'Avv. M N;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 31.5.2023 parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento impugnate, apparendo le ragioni esposte in sede di ricorso fondate e come tali meritevoli di accoglimento, ed apparendo altresì ingiustificata ed illegittima la pretesa creditoria costituente una rilevante somma di denaro, con la conseguente esposizione del ricorrente ad un notevole pregiudizio in suo danno;
- indi nel merito, accertare l'inesistenza del diritto della Controparte_1
di richiedere il pagamento delle somme intimate ut supra in quanto non ripetibili;
[...]
- e per tutte le motivazioni sopra esposte, dichiarare nulle/annullare, ovvero con qualsiasi
1
altra formula privare di efficacia le superiori intimazioni di pagamento prot. n. 23756 del
30/03/2023 e prot. n. 3040 del 19/01/2023 e tutti gli atti presupposti e conseguenti dichiarando non dovute le somme con essi richieste;
- conseguentemente condannare
CP_ l' resistente alla refusione di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente espone che è stato dipendente della
[...]
dal 1992 al 2019, con la qualifica di collaboratore esperto tecnico Controparte_1
categoria B3;
che, a seguito di progressione economica orizzontale del 2019, si è collocato in posizione utile e pertanto parte resistente gli ha erogato i relativi emolumenti economici;
che in data 10.4.2023 gli son state notificate le intimazioni di pagamento prot. n. 3040 del
19.1.2023 e prot. n. 23756 del 30.3.2023;
che con tali intimazione la parte resistente gli ha richiesto la restituzione della somma di € 456,81 corrisposta a titolo di emolumenti a seguito della predetta progressione economica;
che la graduatoria in questione è stata impugnata da alcuni dipendenti innanzi al giudice del lavoro di Catania con ricorso iscritto al n. R.G. 6391/2020;
che il predetto procedimento è stato definito con la sentenza n.
1174/2022 del Tribunale di Catania – sezione lavoro, con la quale è stato ordinato all'Amministrazione resistente di rielaborare la graduatoria in questione;
che con
Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 14.6.2022 è stata rielaborata la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale del 2019 e per l'effetto egli è passato dal
48° al 91° posto;
che a seguito di ciò l'Ente resistente, accertato l'errore, gli ha richiesto la restituzione degli emolumenti precedentemente corrisposti e quantificati nella somma di €
456,81;
che è illegittima la richiesta di ripetizione delle somme da lui percepite in buona fede;
che la richiesta di ripetizione delle somme è altresì illegittima per violazione art. 1 del
Protocollo CEDU.
Con memoria difensiva depositata in data 17.10.2023 si è costituita in giudizio la
, svolgendo difese volte al rigetto del ricorso e formulando, Controparte_1
quindi, le seguenti conclusioni: “...1)Preliminarmente confermare il rigetto della chiesta sospensione delle intimazioni di pagamento (peraltro semplici diffide) non rinvenendosi né il fumus boni iuris né il periculum in mora e non avendo tali atti alcuna esecutività;
2) nel merito, rigettare, per i motivi di diritto spiegati, le domande formulate, siccome inammissibili, prima ancora che infondate e non provate, sia in fatto che in diritto;
3) conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di ente pubblico, di oneri accessori come per legge”.
2
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 4.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
Nella specie, il ricorrente ha contestato le note prot. n. 3040 del 19.1.2023 e prot. n.
23756 del 30.3.2023, con cui la gli ha intimato “...di Controparte_1 provvedere alla corresponsione dell'importo dovuto pari ad euro 456,81, proponendo a codesto Servizio un eventuale piano di rateizzazione” (cfr. doc. nn. 1 e 2 di parte ricorrente).
A fronte di ciò, come detto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme percepite in buona fede e la violazione dell'art. 1 del protocollo
CEDU, senza invece contestare specificamente l'an del credito restitutorio fatto valere dall'amministrazione resistente.
L'assunto attoreo appare infondato.
2.2. Con riguardo a entrambi i