Trib. Fermo, sentenza 14/02/2024, n. 114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 14/02/2024, n. 114
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 114
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati:
Dr. B C - Presidente
Dr. M T - Gdice
Dr. Lucia Rocchi - Gdice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1798 R.G. dell'anno 2023 promossa da:
nata il 18.05.1980 a Atessa (CH) (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in Porto Sant'Elpidio Via Catania, N°19 (FM), rappresentata e difesa dall'Avv. P
B del Foro di Fermo (C.F. ), elettivamente domiciliata in Fermo Via C.F._2
G. A n.22/24 - giusta procura in calce al ricorso pec:
– fax: 0734/228387. Email_1
e
nato il 18.07.1979 a FERMO (C.F. ) e Parte_2 C.F._3
residente a Magliano di Tenna (FM) Via Poggio San Gaetano, 12b, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. L B (CF: ), e C.F._4 dall'Avv. A A, (CF: ) entrambe del Foro di Fermo, in virtù C.F._5
di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3° c.p.c. da intendersi in calce al ricorso anche ai sensi dell'art. 18 comma 5° D.M. Gstizia n.44/2011 come sostituito dal
D.M. Gstizia n. 48/2013, tutti elettivamente domiciliati in Fermo Corso Cefalonia, n. 31, pec:
- Fax Email_2 Email_3
0734/220042.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e hanno presentato Parte_2 Parte_1
ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
PAGLIETA il 01/09/2012 alle seguenti condizioni:
1) I sig.ri ed continueranno a vivere separati, con reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto, liberi di fissare la residenza dove riterranno opportuno.
2) Casa familiare
La sig.ra a far data dalla separazione, vive con i figli ed nell'immobile Pt_1 Per_1 Per_2 locato di in Porto Sant'Elpidio, sito in Via Catania, N°19 dove continuerà a risiedere con i figli minori.
3) STATUIZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI
A) MODALITA' DI AFFIDAMENTO
I coniugi sono concordi sull'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita serena dei figli ed , consapevoli del fatto che anche in caso di disgregazione della Per_1 Persona_3
famiglia si possa garantire, nello spirito che ha ispirato il legislatore, il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per tale motivo, gli stessi intendono adottare un AFFIDO dei minori in modalità CONDIVISA, redigendo un comune PIANO GENITORIALE mediante il quale stabilire i tempi e le modalità di cura e di permanenza dei bambini presso ciascun genitore.
A.1) RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei minori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale ed Per_1
di volta in volta si verranno a trovare. Per_2
A.2) PROGRAMMA GENITORIALE
ed vivranno prevalentemente con la madre sig.ra nella casa Per_1 Persona_4 Pt_1 familiare di Porto Sant'Elpidio Via Catania, N°19, dove i bambini manterranno la residenza.
Il calendario di seguito prospettato, potrà essere dai genitori modificato congiuntamente, purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori .
Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minino 2 giorni) in forma scritta agli indirizzi email per la sig.ra e all'indirizzo Email_4 Pt_1
/ per il sig. o Email_5 Email_6 Parte_2
via whatsapp ed accettate in forma scritta.
Solo in caso di urgenze, come malattia improvvisa dei bambini ed esigenze da dichiarare esplicitamente, l'accordo potrà essere preso oralmente.
Resta inteso quindi che, senza un espresso consenso di entrambi i genitori, non potranno essere adottate modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di visita stabilite nel presente ricorso. Se la variazione proposta da un genitore si basa sull'incompatibilità del calendario con i turni lavorativi, l'altro potrà opporsi alla richiesta di modifica del calendario solo per giustificati motivi adeguatamente documentati.
A.3) CALENDARIO SETTIMANALE: TEMPI E MODALITA' DI PERMENENZA
DEI MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE -TRASPORTI
CALENDARIO A) Fino a che non andrà alla scuola media nel settembre 2024, il papà Per_1
starebbe con i
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