Trib. Oristano, sentenza 08/05/2024, n. 176
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE CIVILE in persona del dott. NI Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 599 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
EC TO OM, CA RI SA e EC
MA, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Filippo Bassu e Carlo De Cesaro, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla citazione
ATTORI
CONTRO
COMUNE DI MACOMER, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Valerio
Martis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 maggio 2021, NI ME SE, MA
OS AN e EO SE hanno convenuto in giudizio il Comune di
Macomer, per sentir accertare l'illegittimo trattamento dei dati personali di
NI ME SE, con la conseguente violazione della privacy, e condannare il Comune al pagamento, in favore degli attori, in quanto tutti danneggiati, al pagamento della somma di Euro 25.000,00, o quella diversa
1
accertata, a titolo di risarcimento dei danni, deducendo la pubblicazione dell'ordinanza in data 11 settembre 2018, istitutiva del divieto di accesso con mezzi su ruote all'interno della piazza Caduti sul Lavoro, con il nominativo di
NI ME SE, quale autore di un esposto, con gravi ripercussioni nei confronti del medesimo e della sua famiglia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Macomer, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo a MA OS AN e EO SE, contestando, comunque, il fondamento della domanda per insussistenza di violazione, di nesso di causalità e di danno e concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda stessa ovvero, in via subordinata, per la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, con passaggio dal procedimento ordinario a quello speciale, ex art. 10 del D.Lgs. n.
150 del 2011, trattandosi di controversia in materia di protezione dei dati personali, e ha stabilito, altresì, il termine per l'integrazione delle difese delle parti
e la comunicazione al Garante della pendenza della controversia.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Con l'atto introduttivo, i SE hanno esposto quanto segue: che
NI ME SE risiede con la sua famiglia, formata dalla moglie MA
OS AN e dal figlio EO SE, in un'abitazione prospiciente la piazza
Caduti sul Lavoro, a Macomer, da diversi anni teatro di continue violenze, schiamazzi e vandalismo;
che era stato presentato, in data 7 agosto 2018, a nome di alcuni residenti ed esercenti, un esposto alla Questura di Nuoro, poi trasmesso al Comune e protocollato;
che il Comune, in data 11 settembre 2018, aveva emanato un'ordinanza che istituiva il divieto di accesso all'interno della piazza con mezzi su ruote, poi pubblicata nell'albo pretorio, sia in versione cartacea che online, e nella stessa ordinanza aveva collegato il provvedimento ad una nota di
NI ME SE;
che la pubblicazione delle sue generalità integrava una palese e gravissima violazione della privacy, in quanto divulgazione non
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autorizzata dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del GDPR, avendo come effetto il disvelamento, peraltro errato, del fatto che l'impulso da lui provenisse, in modo tale che i destinatari finali dell'ordinanza avevano identificato in lui l'ispiratore e, in ultima istanza, il responsabile del divieto di accesso;
che la condotta posta in essere dal Comune aveva causato agli attori gravi ripercussioni, avendo gli stessi ricevuto improperi, minacce, danneggiamenti ed aggressioni, accompagnate da riferimenti all'esposto richiamato nell'ordinanza;
che mentre prima le condotte vandaliche avevano come vittima l'intera cittadinanza, successivamente gli occupanti della piazza, avendo identificato il SE, peraltro erroneamente, come il responsabile della stessa ordinanza, lo avevano danneggiato ed intimidito personalmente, con l'intenzione di rendere la vita sua e della sua famiglia insostenibile;
che dalla situazione ambientale sopradescritta, quindi, era derivato un perenne stato di ansia ed agitazione.
1.2. Con la comparsa di risposta, il Comune ha eccepito quanto segue: che
MA OS AN e EO SE erano carenti di legittimazione attiva, in quanto nell'ordinanza in questione erano assenti i loro nominativi;
che la pubblicazione della stessa ordinanza non aveva inciso sulle già note vicende, in quanto la gran parte dei fatti lamentati non si erano verificati per effetto dell'ordinanza de qua, ma in epoca ben antecedente, inserendosi in un contesto di ampia portata, risalente a diversi anni prima, in modo tale da privare l'atto amministrativo di efficacia causale;
che la situazione, in realtà, era migliorata e le condotte poste in essere da un gruppo di giovani, di minima portata, costituivano la lineare prosecuzione di quelle già verificatesi in epoca anteriore, dal che
l'esclusione di ogni legame eziologico tra la stessa ordinanza e le condizioni di ordine pubblico e sicurezza in cui si trovava la piazza;
che il nominativo del SE era stato rimosso, dopo la segnalazione da parte sua, e l'ordinanza dava atto del fatto che l'esposto era stato presentato anche da altri soggetti, dal che l'esclusione di ogni violazione della privacy;
che, comunque, in riferimento all'art. 82 GDPR, il diritto al risarcimento del danno non poteva ritenersi sussistente per la mera lesione del diritto al corretto trattamento dei dati personali, non sottraendosi alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno;
che la condotta
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dannosa era stata posta in essere, piuttosto, da soggetti terzi rispetto al Comune, gli unici contro cui poteva essere avanzata l'azione risarcitoria per le loro attività illecite.
1.3. Con la memoria integrativa, oltre a prendere posizione sulle predette eccezioni, gli attori hanno contestato il mutamento del rito, formulando riserva
d'appello, sul presupposto che non vi fosse stato un rapporto contrattuale a giustificare il trattamento dei dati personali e che in capo alla convenuta fosse sorta la responsabilità extracontrattuale per il fatto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE CIVILE in persona del dott. NI Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 599 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
EC TO OM, CA RI SA e EC
MA, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Filippo Bassu e Carlo De Cesaro, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla citazione
ATTORI
CONTRO
COMUNE DI MACOMER, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Valerio
Martis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 maggio 2021, NI ME SE, MA
OS AN e EO SE hanno convenuto in giudizio il Comune di
Macomer, per sentir accertare l'illegittimo trattamento dei dati personali di
NI ME SE, con la conseguente violazione della privacy, e condannare il Comune al pagamento, in favore degli attori, in quanto tutti danneggiati, al pagamento della somma di Euro 25.000,00, o quella diversa
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accertata, a titolo di risarcimento dei danni, deducendo la pubblicazione dell'ordinanza in data 11 settembre 2018, istitutiva del divieto di accesso con mezzi su ruote all'interno della piazza Caduti sul Lavoro, con il nominativo di
NI ME SE, quale autore di un esposto, con gravi ripercussioni nei confronti del medesimo e della sua famiglia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Macomer, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo a MA OS AN e EO SE, contestando, comunque, il fondamento della domanda per insussistenza di violazione, di nesso di causalità e di danno e concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda stessa ovvero, in via subordinata, per la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, con passaggio dal procedimento ordinario a quello speciale, ex art. 10 del D.Lgs. n.
150 del 2011, trattandosi di controversia in materia di protezione dei dati personali, e ha stabilito, altresì, il termine per l'integrazione delle difese delle parti
e la comunicazione al Garante della pendenza della controversia.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Con l'atto introduttivo, i SE hanno esposto quanto segue: che
NI ME SE risiede con la sua famiglia, formata dalla moglie MA
OS AN e dal figlio EO SE, in un'abitazione prospiciente la piazza
Caduti sul Lavoro, a Macomer, da diversi anni teatro di continue violenze, schiamazzi e vandalismo;
che era stato presentato, in data 7 agosto 2018, a nome di alcuni residenti ed esercenti, un esposto alla Questura di Nuoro, poi trasmesso al Comune e protocollato;
che il Comune, in data 11 settembre 2018, aveva emanato un'ordinanza che istituiva il divieto di accesso all'interno della piazza con mezzi su ruote, poi pubblicata nell'albo pretorio, sia in versione cartacea che online, e nella stessa ordinanza aveva collegato il provvedimento ad una nota di
NI ME SE;
che la pubblicazione delle sue generalità integrava una palese e gravissima violazione della privacy, in quanto divulgazione non
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autorizzata dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del GDPR, avendo come effetto il disvelamento, peraltro errato, del fatto che l'impulso da lui provenisse, in modo tale che i destinatari finali dell'ordinanza avevano identificato in lui l'ispiratore e, in ultima istanza, il responsabile del divieto di accesso;
che la condotta posta in essere dal Comune aveva causato agli attori gravi ripercussioni, avendo gli stessi ricevuto improperi, minacce, danneggiamenti ed aggressioni, accompagnate da riferimenti all'esposto richiamato nell'ordinanza;
che mentre prima le condotte vandaliche avevano come vittima l'intera cittadinanza, successivamente gli occupanti della piazza, avendo identificato il SE, peraltro erroneamente, come il responsabile della stessa ordinanza, lo avevano danneggiato ed intimidito personalmente, con l'intenzione di rendere la vita sua e della sua famiglia insostenibile;
che dalla situazione ambientale sopradescritta, quindi, era derivato un perenne stato di ansia ed agitazione.
1.2. Con la comparsa di risposta, il Comune ha eccepito quanto segue: che
MA OS AN e EO SE erano carenti di legittimazione attiva, in quanto nell'ordinanza in questione erano assenti i loro nominativi;
che la pubblicazione della stessa ordinanza non aveva inciso sulle già note vicende, in quanto la gran parte dei fatti lamentati non si erano verificati per effetto dell'ordinanza de qua, ma in epoca ben antecedente, inserendosi in un contesto di ampia portata, risalente a diversi anni prima, in modo tale da privare l'atto amministrativo di efficacia causale;
che la situazione, in realtà, era migliorata e le condotte poste in essere da un gruppo di giovani, di minima portata, costituivano la lineare prosecuzione di quelle già verificatesi in epoca anteriore, dal che
l'esclusione di ogni legame eziologico tra la stessa ordinanza e le condizioni di ordine pubblico e sicurezza in cui si trovava la piazza;
che il nominativo del SE era stato rimosso, dopo la segnalazione da parte sua, e l'ordinanza dava atto del fatto che l'esposto era stato presentato anche da altri soggetti, dal che l'esclusione di ogni violazione della privacy;
che, comunque, in riferimento all'art. 82 GDPR, il diritto al risarcimento del danno non poteva ritenersi sussistente per la mera lesione del diritto al corretto trattamento dei dati personali, non sottraendosi alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno;
che la condotta
3
dannosa era stata posta in essere, piuttosto, da soggetti terzi rispetto al Comune, gli unici contro cui poteva essere avanzata l'azione risarcitoria per le loro attività illecite.
1.3. Con la memoria integrativa, oltre a prendere posizione sulle predette eccezioni, gli attori hanno contestato il mutamento del rito, formulando riserva
d'appello, sul presupposto che non vi fosse stato un rapporto contrattuale a giustificare il trattamento dei dati personali e che in capo alla convenuta fosse sorta la responsabilità extracontrattuale per il fatto
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