Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2418
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Testo completo
N. 2579/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2579/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 21/11/2023 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Carmine che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
S. Pietro Clarenza, via delle Ortensie n. 12, elettivamente domiciliata in Catania, via Conte di Torino
45, presso lo studio dell'avv. Sandro Costanzo Piccinino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, ha premesso che con sentenza n. Parte_1
1227/2006 del 24/10/2006, questo Tribunale ha disposto l'obbligo in capo al medesimo di contribuire al mantenimento del figlio, , all'epoca minorenne. Persona_1
In particolare, ha dedotto di erogare un contributo al mantenimento del figlio pari a €310,00 mensili
nonostante il predetto svolga da tempo, da marzo 2019, attività lavorativa continuativa, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, ha allegato curriculum vitae del figlio, files audio e conversazioni telefoniche avvenute tra padre e figlio.
Per tale ragione, ha chiesto di modificare la sentenza revocando l'obbligo di versare a , Controparte_1
madre del figlio , il suddetto assegno di mantenimento per lo stesso. Ha altresì chiesto la Per_1
corresponsione delle somme indebitamente percepite dalla dal mese di marzo 2019 o dalla data CP_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio.
Con decreto del 29/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/11/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni per la costituzione in giudizio della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/11/2024, si è costituita in giudizio
la quale ha contestato la richiesta del ricorrente deducendo che il figlio , in Controparte_1 Per_1
realtà, ha svolto lavori saltuari e che sia tuttora alla ricerca di un impiego lavorativo.
Più nel dettaglio, la resistente ha rilevato che ha lavorato presso la società Persona_1 CP_2
dal 27.05.2019 al 26.07.2019 e per solo un mese presso la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2579/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 21/11/2023 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Carmine che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
S. Pietro Clarenza, via delle Ortensie n. 12, elettivamente domiciliata in Catania, via Conte di Torino
45, presso lo studio dell'avv. Sandro Costanzo Piccinino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, ha premesso che con sentenza n. Parte_1
1227/2006 del 24/10/2006, questo Tribunale ha disposto l'obbligo in capo al medesimo di contribuire al mantenimento del figlio, , all'epoca minorenne. Persona_1
In particolare, ha dedotto di erogare un contributo al mantenimento del figlio pari a €310,00 mensili
nonostante il predetto svolga da tempo, da marzo 2019, attività lavorativa continuativa, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, ha allegato curriculum vitae del figlio, files audio e conversazioni telefoniche avvenute tra padre e figlio.
Per tale ragione, ha chiesto di modificare la sentenza revocando l'obbligo di versare a , Controparte_1
madre del figlio , il suddetto assegno di mantenimento per lo stesso. Ha altresì chiesto la Per_1
corresponsione delle somme indebitamente percepite dalla dal mese di marzo 2019 o dalla data CP_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio.
Con decreto del 29/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/11/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni per la costituzione in giudizio della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/11/2024, si è costituita in giudizio
la quale ha contestato la richiesta del ricorrente deducendo che il figlio , in Controparte_1 Per_1
realtà, ha svolto lavori saltuari e che sia tuttora alla ricerca di un impiego lavorativo.
Più nel dettaglio, la resistente ha rilevato che ha lavorato presso la società Persona_1 CP_2
dal 27.05.2019 al 26.07.2019 e per solo un mese presso la
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