Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5827
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5827
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3793/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Catania via Canfora n. 115, presso lo studio dell'avvocato
SANGRIGOLI GRAZIELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato ad Acireale (CT) via G. Carducci n. 5, presso lo studio dell'avvocato
SORACE GABRIELE SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 02/10/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa
senza termini alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e allegato al verbale
d'udienza e la causa è stata rimessa al Collegio senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio a Catania il 16/11/2022, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catania al N. 325, Parte 1, anno 2022, unione dalla quale sono nati i
figli (il 22/08/2016) e (il 16/06/2018). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato in crisi a causa di un quadro relazionale ormai
deteriorato, segnato da incompatibilità caratteriale e da un progressivo distacco emotivo e fisico,
che hanno reso insostenibile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento
condiviso dei figli e con collocamento presso la madre;
la regolamentazione Per_2 Per_1
degli incontri padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso;
l'assegnazione della casa
coniugale ai bambini per abitarvi con la madre;
la corresponsione a carico di di Controparte_1
un assegno mensile di euro 600,00 (seicento euro) a titolo di contributo per il mantenimento dei
figli e ovvero la somma ritenuta congrua dal decidente, oltre al 50%, alle spese Per_2 Per_1
straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive, mediche) sostenute nell'interesse dei figli secondo le
Linee Guida del Tribunale di Catania anno 2018;
il versamento dell'assegno unico, o qualsiasi altra
2
somma sotto forma di sussidio per i minori, in favore della madre nella misura del 100%;
nessun
contributo economico per la ricorrente.
Si è costituito in giudizio , rappresentando che nelle more è intervenuto un Controparte_1
accordo tra le parti e chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi.
All'udienza del 02/10/2024 i procuratori delle parti, alla presenza delle parti personalmente, hanno
chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi