Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2024, n. 255
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 872 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Pistilli (codice fi- scale ;
fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata C.F._2 [...]
e Stefania Reho (codice fiscale ;
fax Email_1 C.F._3
certificata tica- Email_2 ta in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Vi- terbo, via Belluno n. 69 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
,
[...]
Anna Maria Volpi, dal Dottor CP_3
e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via CP_4 CP_2
n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene d mere diret- tamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: carta docenti ex lege 107/2015 e Retribuzione professionale docente CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ricorrenti ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.6.2023 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, negli aa.ss. e Controparte_5 ti in ricorso;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente);
che il predetto contributo alla formazione del docente era stato ri- servato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione;
che tale esclusione integrava una ipotesi di discriminazione. La ricorrente ha altresì agito per far accertare il proprio diritto a percepire la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti), così come percepita dai propri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o dagli incaricati a tempo indetermi- nato;
a sostegno di tale domanda ha esposto che il mancato pagamento della RPD nelle sup-
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plenze brevi violava la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo "accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di con- tratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
accertare e dichiarare il CP_1 diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel com- binato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conse- guenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il
[...]
al pagamento, per gli anni scolastici di cui ai contratti di cui al presente att Controparte_1 della ricorrente la somma di € 1.500,00 mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi. ed infine, dichiarare il diritto della ricorrente alla professionale CP_6 docenti per tutto il servizio prestato negli a.s. 2020/2021 e 2021/22;
condannare il Controparte_1
a corrispondere la professionale docenti maturata, oltre intere
[...] CP_6 ne al saldo Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano, sin da ora, antistatari". Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il Controparte_1 pr a in quanto unica legittimata sarebbe la Org_1 [...]
In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto Controparte_7 vamente alla domanda inerente la RPD. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disat- tesa, essendo il l'unico legittimato passivo in qualità di datore di lavoro Controparte_1 della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
DEL DIRITTO ALLA CARTA DOCENTI RICOSTRUZIONE NORMATIVA Nel merito, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magi- Controparte_8 strale, specialistica o a c si post lauream o a master univer- sitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mo- stre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_9 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modali- tà di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la forma- zione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono defi-
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nite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite Controparte_8 le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni or- dine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in pe- riodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non tra- sferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati ini- donei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modi- ficazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, il thema decidendum consiste nel verifi- care se la superiore disciplina, nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sia conforme o meno ai det- tati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Ebbene, è