Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2024, n. 1204

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2024, n. 1204
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 1204
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1248+1354/2024R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] – BOSCONERO (TO), elettivamente domiciliato in
Torino Via San Quintino nr. 31, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello, giusta procura
alle liti in atti;

ricorrente
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata
in Torino, Via San Quintino n.40, presso lo studio dell'Avv. Stefania BERTACCHI che
la rappresenta e difende per delega in atti;

resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Pronunciare la separazione personale tra i signori e alle CP_1 Parte_1
seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale con gli arredi che la compongono, sita in Bosconero (TO) – Via Leoncavallo
CP_ CP_ Ruggero n. 2, di proprietà della OR viene assegnata alla medesima OR la
quale vi abiterà unitamente ai tre figli minori. Il signor si è già allontanato da tale Pt_1
abitazione ed ha già ritirato tutti i suoi effetti personali.
Per_ 2) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
con esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi che gli stessi trascorrono con
ciascun genitore.
3) La residenza anagrafica dei tre figli minori sarà presso l'abitazione materna.
4) Considerata l'attuale dislocazione dell'attività lavorativa del signor questi potrà Pt_1
vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola dei figli sino alla domenica sera, con
accompagnamento dei minori presso la casa materna alternativamente prima o dopo cena, a
seconda delle esigenze lavorative del padre e comunicandolo alla madre all'inizio del fine
settimana;

-durante il periodo infrasettimanale, allorquando si trova in Piemonte e comunicandolo alla
madre con almeno un giorno di preavviso;

-durante le vacanze natalizie, per il periodo di una settimana, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre. A prescindere da tale alternanza, ogni anno i
tre minori trascorreranno comunque indicativamente la Vigilia di Natale con la mamma ed il
Per_ pranzo del 25 con il papà. Per l'anno 2024 ed trascorreranno la prima Per_2 Per_3
settimana con la mamma e la seconda con il papà;

-le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori in via alternata con uno o con l'altro genitore.
La prossima Pasqua 2025 verrà trascorsa con il papà;

-nel periodo delle vacanze estive, i tre figli minori trascorreranno quindici giorni con il padre
durante il mese di agosto in periodo da concordare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno. In Per_ difetto di accordo, il signor potrà tenere con sé ed i primi quindici Pt_1 Per_2 Per_3
giorni di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari. Per agosto dell'anno
2025 i figli minori trascorreranno le prime settimane con la mamma e le ultime due con il papà.
5) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li tiene presso
di sé. Inoltre, il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre, Pt_1
prevalente collocataria, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
CP_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR
6) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori nella
percentuale del 50%.
7) Gli assegni unici relativi ai tre minori verranno percepiti dai genitori come per legge,
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