Trib. Ivrea, sentenza 08/11/2024, n. 1219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 08/11/2024, n. 1219
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 1219
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 210/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] Giacomo n. 7 e
, Parte_2 C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...] entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in calce al C.F._3 presente atto Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 02/10/2024” Collegio del 30.10.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT il 02/09/2024 del seguente letterale tenore:
“La scrivente difesa, nel richiamare quanto formulato, dedotto, capitolato e concluso nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 16.01.2024, insiste nelle conclusioni ivi indicate ed in particolare: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Nardodipace (VV) in data 07.08.2005 […] alle seguenti condizioni CONDIZIONI

1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;

2. Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre;

3. I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;

4. Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo gli accordi tra i coniugi e, in ogni caso, in difetto di accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana

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