Trib. Foggia, sentenza 09/04/2024, n. 1183

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 09/04/2024, n. 1183
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1183
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 3431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/04/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S A, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI Parte_1 C.F._1
, eletti Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RICCIARDI ALFONSO
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. CORDELLA CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 20/04/2023 dipendente di con Parte_1 CP_1 inquadramento B1 del Mobi Ferroviarie e i di Org_1
Mista- adiva questa A.G. chiedendo: previa declaratoria di nullità per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE- delle disposizioni contrattuali ( 34. 8 Contratto Aziendale del ;
31. 5 Contratto Org_2
Aziendale FS 2012 e 2016) nella parte in cui limitano fisso (€ 12,80) l'ammontare della indennità di utilizzazione professionale giornaliera da riconoscere al personale di macchina;
previa declaratoria di inapplicabilità dell'art. 72.4 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016 (ed ai collegati artt. 70.3 CCNL Mobilità 2003 e 75.3 del CCNL Mobilità 2012 e 2016) e della Circolare 20/09/2003 laddove escludono la indennità per assenza CP_1 dalla residenza, la indennità per lavoro notturno, l'indennità di completamento corsa dal calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie;
similmente per l'Accordo Aziendale
1


20/10/2003 nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste- percepite con continuità- siano calcolate ai fini della retribuzione spettante nei giorni di ferie;
previo accertamento di spettanza, nei giorni di ferie, delle sopra indicate indennità di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale/condotta e chilometrica, per lavoro notturno, di completamento corsa nonché di quelle previste nell'accoro aziendale 20/10/2003, condanna di al pagamento della somma di € 17.542,61, come da conteggi richiamati CP_1 in ricorso, lo sopra indicato e con riferimento al periodo dal 1°/08/2007 al 31/12/2022, , ovvero della diversa somma ritenuta dovuta in base alle voci spettanti anche nei giorni di ferie.
Lamentava- richiamato il CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie (art 30: durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) (lett. O) del CCNL 2003) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione ) del presente CCNL ) la violazione della misura della retribuzione dovuta nel periodo di ferie e con specifico riferimento alle prime quattro settimane, nella quale devono necessariamente essere comprese tutte le voci retributive fisse e continuative;
ed infatti nei giorni di ferie l'Azienda è solita corrispondere le voci di cui agli articoli 30 e 68 del CCNL Mobilità 2016 e solo alcune delle voci retributive previste dagli articoli 14 e 31 dei Contratti Aziendali FS 2016;
omettendo di riconoscere sia le Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP) previste dall'articolo 31.4 dei Contratti Aziendali sia le altre voci legate alla prestazione lavorativa e percepite in modo continuativo e collegate alla esecuzione delle mansioni.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza in data 5-3-2024 questa A.G. chiedeva al ricorrente la riformulazione dei conteggi secondo il seguente criterio;

considerato che

il ricorrente lamenta che la convenuta non ha riconosciuto:
- Indennità di utilizzazione professionale;

- Indennità di assenza dalla residenza;

- Indennità per lavoro notturno;

- Indennità completamento fine corsa;

- Indennità accordo 20 ottobre 2003 con riferimento a prestazioni parzialmente coincidenti con il riposo settimanali.
Se si dice che il collegamento intrinseco con la professionalità (nella specie di macchinista) è tale quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa, la conseguenza è che l'indennità per lavoro notturno e domenicale non risultano “intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Con la ulteriore precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni (il riferimento è agli anni- 3- nei quali la soglia dei 28 giorni risulta superata).
Secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le
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suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.

PQM

Invita parte ricorrente a redigere un nuovo conteggio che escluda dalla base di calcolo il lavoro notturno e domenicale (inteso in senso ovviamente ampio) e determini il quantum per ciascun anno in ragione di quattro settimane (28 giorni).
A tale invito parte ricorrente dava riscontro con atto depositato in data 2-4-2024.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il fondamentale criterio di giudizio, nella materia che occupa, è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria.
Il lavoratore, secondo la Giurisprudenza, ha diritto a godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella portato dell'esercizio delle mansioni, pena- in contrario- un inammissibile effetto dissuasivo.
Sicchè ogni incomodo collegato alla esecuzione della mansioni deve necessariamente essere considerato ai fini dell'ammontare della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
diversamente le voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'esercizio delle mansioni.
Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22401 ha ribadito che relativamente alle 'ferie annuali retribuite', di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, si deve intendere che, per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione. Pertanto, il
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