Trib. Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2449

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2449
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2449
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

R.G. 16270/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.5.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16270/2023 R.G. LAVORO
TRA
CO VA n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 05/01/1969 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso e dall'avv. Pasquale Rocco
OPPONENTE
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, (C.F. 80032590582 - P.IVA 02115531002), in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, dr. Diego Buono, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da
Brescia n°4, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella
RESISTENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente notificato, RA IV ha convenuto in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Napoli Nord la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 560/2023 del 03.11.2023 per il pagamento dell'importo di euro 46.262,65, a titolo di Contributi Obbligatori per le annualità contributive dal 2014 al 2020, nonché interessi come per legge e spese della procedura liquidate in € 1.300,00, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per
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legge. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la CIPAG aveva chiesto, in particolare,
l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della odierna parte opponente della somma complessiva di Euro 46.262,65 a titolo di Contributi soggettivi (art. 1 RC), integrativi (art. 2 RC) e di maternità riferiti agli anni di Imposta dal 2014 al 2020 non versati da RA IV.
A fondamento della presente opposizione, parte opponente ha dedotto quanto segue:
- Il sig. IV RA con modello 3/03 “AUTOCERTIFICAZIONE DI CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA' AUTONOMA DI LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA”, datato
02.07.2007, comunicava alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ai fini dell'esonero dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa la chiusura della propria partita IVA geometri
n.00392701215 alla data del 30.12.2006, a mezzo racc. a.r. n. 13077848109-1 del
31.07.2007 e ricevuta dalla Cassa in data 02.08.2007;

- dalla suddetta data di cessazione della partita IVA geometri, il sig. IV RA non ha mai più esercitato la professione di geometra neppure in maniera occasionale, come risultava dai modelli di dichiarazione dei redditi inviati all'Agenzie delle Entrate per gli anni di imposta relativi agli anni dal 2014 al 2020;

- che il ricorrente dal 2006 risulta solo iscritto all'Albo dei geometri, ma non risulta iscritto dalla suddetta data alla relativa Cassa previdenziale, non avendo più esercitato la libera professione di geometra neppure in maniera occasionale e neppure a titolo gratuito;

- Quindi, la Cassa con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2014 al 2020 al ricorrente sulla base di una presunzione di esercizio della professione di geometra, che in realtà non era mai stata effettuata neppure in forma occasionale da parte dell'opponente.
Ciò premesso, parte opponente ha dunque allegato che, in assenza di esercizio della libera professione da parte dell'opponente, doveva ritenersi ab origine insussistente il titolo idoneo alla richiesta monitoria, con la conseguente revoca del monitorio illegittimamente emesso.
Parte opponente ha in ogni caso eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla parte opponente.
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – rimasta contumace - la controversia, in mancanza di richiesta di prova orale, veniva istruita
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mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti.
Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata.
E' pacifico - in quanto non contestato - che l'opponente risulta iscritto all'Albo dei geometri dal 12/6/1991. E', altresì, pacifico che dal 30.12.2006 ha chiuso la sua partita Iva e che dal
17.7.2014 rivesta la carica di procuratore della società “VA ST DI
VA SA & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE” (c.f. 05765790638).
A tal proposito, alcune considerazioni di carattere generale appaiono necessarie.
L'art. 22 della L. n. 773/982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che
“L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. … L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della Cassa in ente con personalità giuridica di diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, cioè con decreto del
Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1.
Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la CIPAG – godono anche di autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24202/2009), che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza, fermo il quadro legale, è espressione della fonte regolamentare.
Tanto premesso, lo Statuto della Cassa in vigore fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che
“l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”.
Sul quadro così delineato, peraltro, è intervenuta la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della C.I.P.A.G., attuata con delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2003.
Ebbene l'art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, ai fini che qui interessano, che sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri iscritti in detto albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione;
tale esercizio si presume
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per tutti gli iscritti all'albo, salvo prova contraria da fornire secondo le modalità stabilite dal
Consiglio di Amministrazione con sua delibera.
Alla stregua delle delibere in atti (in particolare, n.

2-03 e n. 123-09) la suddetta prova contraria va fornita, da ultimo, con la sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, anche in forma societaria o associata ed anche in via occasionale e-o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa, e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra nonché la mancata titolarità di partita Iva per la professione di geometra.
Dalla suddetta clausola statutaria discende che è onere dell'interessato presentare alla
Cassa la prescritta autocertificazione e, se del caso, fornire in giudizio la prova di tale presentazione, superando in questo modo la presunzione di svolgimento di attività professionale.
Solo in caso di inadempimento di tale onere incombe sulla Cassa di provare la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione.
Con tale modifica si è inteso, invero, assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi. La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale, quale requisito indispensabile per la iscrizione alla Cassa, ma ne ha ridefinito la portata, includendovi anche i soggetti che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività. Pertanto, essa non può considerarsi contrastante con il quadro normativo vigente, considerata l'autonomia normativa di cui gode la Cassa, sia pure entro i limiti fissati dalla legge.
Ricapitolando: con la riforma del 2003, l'obbligo di iscrizione alla CIPAG ed il conseguente obbligo di contribuzione è stato in sostanza legato alla sola iscrizione all'Albo, presumendosi (salvo prova contraria) l'esercizio della professione e non essendo a tal fine necessario l'esercizio continuativo della stessa né la produzione di reddito.
Per effetto del mutato contesto normativo, si offrono, dunque, al geometra tre possibilità alternative: 1) esercitare attività professionale ed essere iscritto obbligatoriamente alla
Cassa con tutti gli oneri contributivi ed i diritti previdenziali che ne conseguono;
2) non esercitare alcuna attività professionale e cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione)
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del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di partita Iva, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla Cassa;
3) ovvero cancellarsi dall'Albo dei
Geometri e restituire il timbro professionale.
Ebbene, per le annualità oggetto di causa (2014-2020), non risulta che il ricorrente abbia presentato ogni anno idonea autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, essendo d'altronde rimasta immutata la carica societaria rivestita.
Invero, per le annualità 2014-2020, la Cassa Geometri ha ritenuto che l'avere rivestito tale carica per società che svolge (v. oggetto sociale da visura in atti) attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri abbia costituito una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale posseduta dal ricorrente, comportando, in conseguenza, l'obbligo di corrispondere i minimi contributivi.
Nel caso in esame, occorre, pertanto, dirimere la questione se la posizione di amministratore o socio unico o procuratore speciale di società operanti in un settore oggettivamente connesso con le attività tipiche della professione per la quale si è conseguita l'abilitazione e si mantiene l'iscrizione all'Albo legittimi, di per sé, l'imponibilità da parte della previdenza di categoria.
A sostegno della pretesa contributiva, la Cassa resistente ha, infatti, dedotto che si ha esercizio continuativo della professione di geometra anche attraverso il semplice disimpegno di incarichi gestori in società operanti nel settore specifico.
Orbene, è certamente condivisibile l'assunto, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la circostanza di essere amministratore di una società, essendo un geometra iscritto all'Albo, consente di presumere che l'amministratore, nello svolgimento della sua funzione gestoria, utilizzi le conoscenze dell'Ordine di appartenenza e renda perciò configurabile un esercizio della professione in senso sostanziale, potendosi ritenere ragionevole l'utilizzo delle competenze professionali possedute per gestire, quale amministratore o membro del
Consiglio di Amministrazione, una società che ha come oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di geometra. Si tratta, tuttavia, di una presunzione semplice, che
l'interessato può smentire ove comprovi che l'attività gestoria sia
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