Trib. Aosta, sentenza 11/11/2024, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Aosta, sentenza 11/11/2024, n. 150
Giurisdizione : Trib. Aosta
Numero : 150
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G C - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa G D L - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. M L e elettivamente domiciliati in PORTA
PRETORIA 19 11010 AOSTA presso lo studio dell'avv. M L
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, sostituire l'udienza con il deposito di
note scritte e pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:

1. Dichiarare il divorzio tra i coniugi autorizzando i medesimi a
vivere divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando la
trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile
competente per territorio affinché provveda alle necessarie
trascrizioni;
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2. Dichiarare che i sig.ri e sono entrambi Pt_1 Parte_2
autosufficienti per cui nessun assegno divorzile è da riconoscersi;

3. Affidare la figlia minore (C.F.: Persona_1
), nata ad [...] il [...] congiuntamente CodiceFiscale_3
ad entrambi i genitori per cui le decisioni di carattere ordinario
verranno assunte dal genitore presso il quale la stessa materialmente
si trova al momento della decisione da assumere. Le decisioni di
carattere straordinario verranno invece concordate tra i genitori
nell'esclusivo interesse della figlia;

4. La figlia minore verrà collocata prevalentemente c/o la madre che
abiterà con lei in Verres (AO) vicolo Evancon n. 3;

5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Giulia un giorno
ogni settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 (in mancanza
di diversi accordi il mercoledì) e potrà vedere e tenere con sé la
minore a settimane alternate, dal venerdì all'uscita da scuola alla
domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre verso le ore
21.00. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà vedere e tenere
con sé la figlia Giulia per due settimane consecutive e durante le
vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per
una settimana consecutiva in modo tale che Giulia passi il Natale con
un genitore ed il Capodanno con l'altro ad anni alterni (ma la
vigilia di Natale sempre con il genitore con cui non passerà il
Natale). Primo anno
Natale con la mamma.
Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e
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