Trib. Taranto, sentenza 07/03/2024, n. 588
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro
LA Dott.ssa Maria LEONE in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nella causa di assistenza e previdenza promossa da:
RU MA, NA PE e NA VA,
con l'Avv. Bonanni
ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Lecce,
CONVENUTO
MINISTERO DELL'INTERNO, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Lecce
CONVENUTO
OGGETTO: benefici “Vittime del dovere".
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.10.22, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il MINISTERO DELLA DIFESA e il MINISTERO DELL'INTERNO, deducendo avere il proprio dante causa NA CO aver prestato servizio militare nel periodo ottobre
1975/ottobre 1976 presso la scuola VAM prima e la scuola SSAM poi. Hanno infine dedotto che lo stesso si è ammalato ed è poi deceduto, per patologie (adenocarcinoma del pancreas) per le quali, ritenendo la connessione, nella sua derivazione, con il servizio
militare, hanno presentato domanda per il riconoscimento in favore del medesimo dello status di vittima del dovere ai sensi dell'articolo 1904 del dlgs. n. 66 del 2010 e della restante legislazione in materia e, così, avendo ricevuto provvedimento negativo dall'Amministrazione, hanno riproposto le medesime istanze nelle conclusioni del ricorso, con domanda di condanna dei Ministeri convenuti.
Si sono costituiti il MINISTERO DELLA DIFESA e il MINISTERO
DELL'INTERNO, contestando la giurisdizione ed il merito dell'avversa azione e sostenendo la genericità delle deduzioni di parte ricorrente e come, in ogni caso, la fattispecie non sarebbe riconducibile all'ambito di applicazione delle norme invocate nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza di discussione, espletata una c.t.u., udita la discussione, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
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In primo luogo, occorre rilevare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, sub specie di giudice del lavoro, attesa la natura assistenziale dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere e soggetti equiparati (SSUU n.23300/16).
Analizzati i documenti prodotti dai ricorrenti è necessario sottolineare come non possa essere ritenuta, in alcun modo persuasiva, la tesi per la quale, per ottenere i benefici domandati, sarebbe sufficiente un'esposizione alle situazioni con le caratteristiche stabilite dalle norme in materia sulle "Vittime del Dovere" e una malattia compatibile, non essendo necessaria, invece, alcuna verifica di tipo eziologico tra tali due termini della fattispecie.
L'esame della normativa in materia, infatti, non consente, in alcun modo, di rinvenire una regola per cui si dovrebbe prescindere da quella esigenza di verifica del