Trib. Oristano, sentenza 12/11/2024, n. 362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Oristano, sentenza 12/11/2024, n. 362
Giurisdizione : Trib. Oristano
Numero : 362
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa C M Presidente
dott. N S Giudice
dott. G B Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.235 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LA SILA 8 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. FLORE
SERGIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
), nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in VIA TIRSO 127 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. CUCCU ARIANNA
ANGIE che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Separazione personale tra i coniugi con autorizzazione a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;

- rinuncia reciproca alla domanda di addebito;

Pagina 1 Per_
- affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
dei medesimi presso il domicilio materno;

- diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre vedrà e starà coi figli due volte a settimana nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00, cena compresa, nonché a finesettimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 10.00 in periodo di vacanza) fino alla domenica alle 21, con pernottamento del sabato notte presso il padre e salva la possibilità di pernottamento anche la domenica durante il periodo estivo;
si precisa che nelle settimane in cui il weekend i figli staranno col padre essi pernotteranno presso di lui anche la notte del venerdì;
salvo diverso accordo, la madre accompagnerà i figli presso il padre il pomeriggio del martedì e sarà il padre a riaccompagnarli la sera nonché ad andarli a prendere e riaccompagnarli nelle ulteriori giornate;
festività alternate con la precisazione che durante il periodo natalizio, ad anni alterni quando la ricorrente si reca in Campania presso i familiari, ella potrà portare con sé i minori per tutto il periodo della sua permanenza;

- assegno a carico del resistente di euro 350,00 mensili complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 175,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della ricorrente, oltre 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da linee guida del CNF;

- impegno del resistente di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della ricorrente nonché di corrispondere mensilmente la metà delle spese condominiali alla ricorrente medesima;

- impegno della ricorrente di restituire l'elettrodomestico Folletto al resistente nonché di procedere immediatamente alla voltura delle utenze della casa coniugale;

- compensazione delle spese di lite.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione personale, con addebito a carico del marito . CP_1
Pagina 2
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornedo Vicentino il 23.05.2009 (atto n. 3.
Parte I, Anno 2009).
Per_ Dall'unione coniugale sono nati due figli: (27.08.2009) e (22.01.2012). Per_1
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il coniuge, senza alcun segnale che a ciò facesse presagire, avrebbe intenzionalmente abbandonato il tetto coniugale, interrompendo in modo repentino ed improvviso la vita matrimoniale, per trasferirsi presso l'abitazione della propria famiglia di origine.
Conseguentemente, il si sarebbe disinteressato alla vita familiare, facendo mancare sia il CP_1
Per_ sostegno morale che quello materiale anche nei confronti dei piccoli e In più occasioni Per_1 avrebbe, inoltre, sottratto alla disponibilità della famiglia l'unico mezzo di trasporto a disposizione, al fine di farne un uso esclusivo, esponendo in tal modo i familiari a serie difficoltà nella gestione delle incombenze della vita quotidiana.

Per questi motivi

, la stessa, ha formulato le seguenti domande:
Per_
“- Disporre affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento dei medesimi nella casa familiare sita in Terralba, Via Marceddì, 37/B, presso la madre;

- Disciplinare il diritto di visita del padre nei termini disposti nel piano genitoriale;

- Disporre in capo al Sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli non inferiore CP_1
ad euro 300,00 per ciascuno dei figli, a decorrere dalla presente domanda, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, da accreditarsi nel conto corrente intestato alla Sig.ra ;
oltre al contributo nella misura del 50% per le Parte_1

spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche, sportive, ricreative, previamente concordate e documentate;

- Assegnare la casa coniugale sita in Terralba (OR), Via Marceddì, 37/B, alla Sig.ra presso Pt_1
la quale la prole conserverà la residenza;

- Disporre che l' provveda al pagamento dell'assegno unico erogato in favore di entrambi i CP_2
ragazzi sul conto corrente personale della madre affinché lo impieghi nell'esclusivo interesse dei figli;

- Disporre un piano genitoriale nell'interesse dei minori, anche in considerazione delle esigenze illustrate nella espositiva;

- Accertare che l'autoveicolo Mercedes-Benz, Tg FA778TD è stato acquistato con il contributo economico di entrambi i coniugi, e per l'effetto, condannare il resistente a rimborsare CP_1
la
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