Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1574/2022
promossa da
NA VI, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
CIANCIMINO VALERIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (cod. fisc. 80185250588), l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO
(cod. fisc. 80018500829) e l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di TA (cod. fisc.
91001430841), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: sospensione dal lavoro ed obbligo vaccinale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, la ricorrente indicata in epigrafe - premesso di
essere docente di attività motoria a tempo indeterminato presso l'istituto d'istruzione
superiore "Fermi" di TA dal 01/09/2017 con assegnazione provvisoria e dal 01/09/2018
-come titolare di cattedra – rappresentava di essere rimasta coinvolta in data 29/10/2021 in
un sinistro, con prognosi di infermità di circa 180 giorni, e di essere rientrata in servizio soltanto in data 02/05/2022.
Proponeva opposizione avverso i Provvedimenti Prot. 0009584 del 18/12/2021 e Prot.
0000068 del 05/01/2022, emessi dall'Istituto d'Istruzione, avente l'ultimo ad oggetto
"Accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale-Comunicazione e sospensione ai
sensi dell'art. 4 –ter c. 3 del D. L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021) - Prof.ssa Viviana
Bona nata a [...] il [...]".
Sosteneva la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del DPCM
17/12/2021, del D.L. 172/2021 e della normativa sui contratti collettivi di settore, nonché
l'invalidità e l'inapplicabilità delle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n.
1927 del 17/12/2021 e Prot. n. 1929 del 20/12/2021 per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione e per contrasto con il D.L. 44/2021, con il D.L. 172/2021 e con il DPCM del
17/12/2021 e per violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione.
Chiedeva di "In via principale: Accertare e dichiarare Il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel rapporto di lavoro dichiarato sospeso con effetto dalla data del provvedimento di sospensione del
05.01.2022 e fino alla data del provvedimento di revoca del 10/03/2022 e il diritto a ricevere le mensilità stipendiali sospese e non percepite. Per l'effetto: Condannare le amministrazioni convenute
ad emanare tutti gli atti necessari a consentire il reintegro della ricorrente nel rapporto di lavoro con
effetto retroattivo e il pagamento delle mensilità ingiustamente ed infondatamente sospese per il periodo gennaio 2022 e febbraio 2022 con ripristino di tute le prestazioni accessorie previdenziali e
contributive, nonchè ogni ulteriore emolumento conseguente e/o connesso, il tutto con gli interessi legali maturati e maturandi dalla data della sospensione all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria,
nonché valutandola ricorrenza degli estremi per il ristoro del danno morale subito da liquidare in via
equitativa.". Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano il Ministero dell'istruzione e del merito, l'ufficio scolastico regionale per la
Sicilia ambito territoriale di Agrigento e l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di
TA, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
del giudice amministrativo;
eccepivano, poi, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e nel merito argomentavano l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note
scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta ed afferente il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, giova richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza
adottata a Sezioni Unite n. 9403 del 05/04/2023, massimizzata nei termini che seguono "in
tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente
della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione
del