Trib. Potenza, sentenza 12/12/2024, n. 126
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Testo completo
R.G. N. 2079/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2079/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.8.1986 e residente a [...] alla contrada Santantuono n. 38/1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Battipaglia (SA) il 30.6.1988 e residente in [...] alla contrada Macchia S.P. 94 n.
78, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
1
R.G. N. 2079/2024 V.G.
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 21.10.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in BA (PZ) il 14.7.2017, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 27.9.2022,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n.
11132 del 19.10.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità