Trib. Siena, sentenza 22/10/2024, n. 121
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Testo completo
R.G.V.G n. 298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di EN in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott. Michele Moggi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 298/2024 R.G.VG, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970, riservata per la decisione all'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa su ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) in data 21.2.1977 e residente in [...]
e
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]
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entrambi elettivamente domiciliati in ZO (ME), Via Umberto I n. 62, presso lo studio dell'avv. Cristiano Bruno del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, che li rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso;
ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di EN (comunicazione avvenuta in data 1.2.2024).
Conclusioni delle parti: divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Pubblico Ministero: parere favorevole del 19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.1.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno presentato congiuntamente domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario contratto in ZO (ME), il 21.1.1991, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 206, P. II, Serie A, anno 1991.
Nell'atto introduttivo i ricorrenti hanno rappresentato che: dalla loro unione sono nati i figli
(Milano, 20.1.1993), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 Per_2
(Novara, 18.10.1996) e (Novara, 20.3.2002), maggiorenni e conviventi con la Persona_3
madre;
i coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, come da verbale di udienza presidenziale e decreto di omologa in atti;
lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi e sono trascorsi i termini di legge per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Alla luce di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto concordemente che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate