Trib. Como, sentenza 07/03/2024, n. 276
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N. R.G. 4742/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4742/2021 promossa da:
OB RO (c. f. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
Jessica Danelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Erba,, Via Leopardi, 7D
- parte attrice - nei confronti di
CUPO IMPEX SRLS (c. f. 05370380650), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Vincenzo
Arena, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Postiglione, Viale Martiri
Postiglionesi, 5
- parte convenuta -
CONFORMGEST SPA (C.F. 09789240018), con il patrocinio dell'Avv. Ketty
Zampaglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella, Via Repubblica, 41
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la qualifica di consumatore dell'attore e, per l'effetto, l'applicabilità al caso di specie della normativa cui al Codice del Consumo, con conseguente riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Como in forza degli artt. 33 e 66-bis del D. Lgs 206/2005;
2) Rigettare l'avversa domanda di improcedibilità per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento avente ad oggetto un contratto concluso tra professionista e consumatore.
Nel merito in via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Cupo Impex Srls a causa della difformità
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tra il bene promesso e quello venduto al signor TE e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di veicolo usato, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2021, per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Cupo Impex Srls alla restituzione al signor TE dell'integrale prezzo di vendita pari a € 7.400,00, oltre interessi legali dal pagamento (05.07.2021) sino alla data di introduzione del presente giudizio (26.11.2021) ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal 27.11.2021 al saldo effettivo;
2) Stante l'inidoneità del veicolo alla circolazione alla luce dei vizi occultati dal venditore e la conseguente necessità di demolizione - come attestato da New B Srl, centro convenzionato Conformgest Spa - autorizzare il signor TE alla demolizione del veicolo Fiat Strada, Tg GF421AS, con spese a carico di Cupo Impex Srls;
3) Condannare la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento del danno cagionato al signor TE in ragione di almeno euro 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per deposito presso New B
Srl - € 187,00 per tagliando veicolo del 13.07.21 - € 80,00 per filtro olio - € 450,00 per prima assicurazione del 05.07.21 - € 500,00 per bollo auto anni 2021-2023) ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia. Nel merito in via subordinata:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Cupo Impex Srls a causa della difformità tra il bene promesso e quello venduto al signor TE e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di veicolo usato, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2021, per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Cupo Impex Srls alla restituzione al signor TE dell'integrale prezzo di vendita pari a € 7.400,00, oltre interessi legali dal pagamento (05.07.2021) sino alla data di introduzione del presente giudizio (26.11.2021) ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal 27.11.2021 al saldo effettivo, con fissazione di un termine ultimo per la restituzione degli importi dovuti;
2) Subordinare la riconsegna del veicolo Fiat Strada, targato GF421AS, nello stato di fatto e nel luogo in cui attualmente si trova, alla previa restituzione del prezzo di vendita da parte della Cupo Impex Srls al signor TE;
3) Disporre che tutte le spese relative alla restituzione del veicolo Fiat Strada, targato
GF421AS, siano integralmente a carico della Cupo Impex Srls;
4) Disporre che le spese per la risoluzione del trasferimento di proprietà del veicolo Fiat
Strada, targato GF421AS, siano integralmente a carico della Cupo Impex Srls;
5) Condannare la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento del danno cagionato al signor
TE in ragione di almeno euro 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per deposito presso New B
Srl - € 187,00 per tagliando veicolo del 13.07.21 - € 80,00 per filtro olio - € 450,00 per prima assicurazione del 05.07.21 - € 500,00 per bollo auto anni 2021-2023), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
1) Rigettare tutte le avverse domande ed in specie le domande preliminari e di merito della convenuta, poiché infondate in fatto e in diritto;
2) In caso di accoglimento delle domande attoree, qualora l'intestato Tribunale ritenesse fondata la chiamata in causa in garanzia formulata, con domanda riconvenzionale, da Cupo
Impex Srls nei confronti di Conformgest Spa, condannare la terza chiamata:
a) Al pagamento, direttamente in favore del signor TE, di tutte le somme allo stesso riconosciute per i fatti di cui è causa;
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b) Al pagamento di tutte le spese di spettanza di Cupo Impex srls per la demolizione del veicolo Fiat Strada Tg GF421AS qualora autorizzata, ovvero alle spese di riconsegna del veicolo alla convenuta e di risoluzione del trasferimento di proprietà del mezzo Fiat Strada
Tg GF421AS;
3) Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e disattese, in particolare nella richiesta di
C.T.U. volta all'accertamento dei vizi di conformità del veicolo e della inidoneità alla circolazione.
Sin da ora ci si oppone a nuove produzioni e nuove domande ex adverso formulate sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Conclusioni di parte convenuta in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como, essendo inapplicabile, nella specie, la normativa del Codice del Consumo, con conseguente competenza a conoscere la vertenza de qua del Tribunale di Napoli e/o del
Tribunale di Salerno sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182, 4 comma, c.c.;
in via gradata e solo nella impossibile e denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiamata eccezione di incompetenza territoriale, autorizzare la chiamata in causa della società CONFORMGEST S.P.A. (p.iva 09789240018), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Biella alla via A. Vialardi di Verrone n. 39, con contestuale differimento della prima udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire alla società convenuta la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. fissando la data della nuova udienza;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità ovvero improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ovvero l'improponibilità e, comunque, l'illegittimità della domanda attorea per intervenuta decadenza del diritto di garanzia ex art. 1495 c.c.;
nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, e, comunque, infondata in fatto e diritto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare, anche in via riconvenzionale, la società CONFORMGEST S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di qualsiasi somma liquidata in favore dall'attore in ordine agli asseriti vizi e/o difetti del veicolo oggetto di vendita, oltre gli interessi e le spese legali in favore della Cupo Impex S.r.l. ovvero direttamente all'attore, oppure a garantire e manlevare la Cupo Impex S.r.l. da ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attore ovvero, in via ancora più gradata, condannare la Cupo Impex S.r.l., in solido con la società CONFORMGEST S.P.A., al pagamento in favore dell'attore di qualsiasi somma dovesse essergli riconosciuta in corso di causa per i vizi e/o difetti del veicolo compravenduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;
condannare l'attore al pagamento delle spese processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario. Conclusioni di parte terza chiamata
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Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.mo
Tribunale di Como: Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa refuse.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO TE ha convenuto in giudizio
Cupo Impex S.r.l.s., deducendo che:
- in data 17.06.2021 RO TE aveva stipulato con la convenuta un contratto di compravendita a distanza, relativo all'autoveicolo usato Fiat Strada – Telaio
ZFA17800007112041, per il prezzo, integralmente pagato dall'attore, di € 7.400,00, comprensivo di passaggio di proprietà, revisione e consegna a Como;
- la venditrice aveva rilasciato il certificato di conformità del veicolo e garanzia legale
e convenzionale ulteriore di 12 mesi prestata da Confromgest S.p.a.;
- alla data dell'introduzione del giudizio l'attore non aveva ancora ricevuto la carta di circolazione del veicolo;
- il mezzo era stato consegnato in data 05.07.2021 a Carimate, ma, subito dopo la consegna, l'attore si era avveduto di numerosi segni sulla carrozzeria;
dopo pochi chilometri, inoltre, si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4742/2021 promossa da:
OB RO (c. f. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
Jessica Danelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Erba,, Via Leopardi, 7D
- parte attrice - nei confronti di
CUPO IMPEX SRLS (c. f. 05370380650), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Vincenzo
Arena, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Postiglione, Viale Martiri
Postiglionesi, 5
- parte convenuta -
CONFORMGEST SPA (C.F. 09789240018), con il patrocinio dell'Avv. Ketty
Zampaglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella, Via Repubblica, 41
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la qualifica di consumatore dell'attore e, per l'effetto, l'applicabilità al caso di specie della normativa cui al Codice del Consumo, con conseguente riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Como in forza degli artt. 33 e 66-bis del D. Lgs 206/2005;
2) Rigettare l'avversa domanda di improcedibilità per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento avente ad oggetto un contratto concluso tra professionista e consumatore.
Nel merito in via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Cupo Impex Srls a causa della difformità
pagina 1 di 13
tra il bene promesso e quello venduto al signor TE e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di veicolo usato, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2021, per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Cupo Impex Srls alla restituzione al signor TE dell'integrale prezzo di vendita pari a € 7.400,00, oltre interessi legali dal pagamento (05.07.2021) sino alla data di introduzione del presente giudizio (26.11.2021) ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal 27.11.2021 al saldo effettivo;
2) Stante l'inidoneità del veicolo alla circolazione alla luce dei vizi occultati dal venditore e la conseguente necessità di demolizione - come attestato da New B Srl, centro convenzionato Conformgest Spa - autorizzare il signor TE alla demolizione del veicolo Fiat Strada, Tg GF421AS, con spese a carico di Cupo Impex Srls;
3) Condannare la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento del danno cagionato al signor TE in ragione di almeno euro 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per deposito presso New B
Srl - € 187,00 per tagliando veicolo del 13.07.21 - € 80,00 per filtro olio - € 450,00 per prima assicurazione del 05.07.21 - € 500,00 per bollo auto anni 2021-2023) ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia. Nel merito in via subordinata:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Cupo Impex Srls a causa della difformità tra il bene promesso e quello venduto al signor TE e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di veicolo usato, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2021, per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Cupo Impex Srls alla restituzione al signor TE dell'integrale prezzo di vendita pari a € 7.400,00, oltre interessi legali dal pagamento (05.07.2021) sino alla data di introduzione del presente giudizio (26.11.2021) ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal 27.11.2021 al saldo effettivo, con fissazione di un termine ultimo per la restituzione degli importi dovuti;
2) Subordinare la riconsegna del veicolo Fiat Strada, targato GF421AS, nello stato di fatto e nel luogo in cui attualmente si trova, alla previa restituzione del prezzo di vendita da parte della Cupo Impex Srls al signor TE;
3) Disporre che tutte le spese relative alla restituzione del veicolo Fiat Strada, targato
GF421AS, siano integralmente a carico della Cupo Impex Srls;
4) Disporre che le spese per la risoluzione del trasferimento di proprietà del veicolo Fiat
Strada, targato GF421AS, siano integralmente a carico della Cupo Impex Srls;
5) Condannare la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento del danno cagionato al signor
TE in ragione di almeno euro 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per deposito presso New B
Srl - € 187,00 per tagliando veicolo del 13.07.21 - € 80,00 per filtro olio - € 450,00 per prima assicurazione del 05.07.21 - € 500,00 per bollo auto anni 2021-2023), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
1) Rigettare tutte le avverse domande ed in specie le domande preliminari e di merito della convenuta, poiché infondate in fatto e in diritto;
2) In caso di accoglimento delle domande attoree, qualora l'intestato Tribunale ritenesse fondata la chiamata in causa in garanzia formulata, con domanda riconvenzionale, da Cupo
Impex Srls nei confronti di Conformgest Spa, condannare la terza chiamata:
a) Al pagamento, direttamente in favore del signor TE, di tutte le somme allo stesso riconosciute per i fatti di cui è causa;
pagina 2 di 13
b) Al pagamento di tutte le spese di spettanza di Cupo Impex srls per la demolizione del veicolo Fiat Strada Tg GF421AS qualora autorizzata, ovvero alle spese di riconsegna del veicolo alla convenuta e di risoluzione del trasferimento di proprietà del mezzo Fiat Strada
Tg GF421AS;
3) Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la convenuta Cupo Impex Srls al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti e disattese, in particolare nella richiesta di
C.T.U. volta all'accertamento dei vizi di conformità del veicolo e della inidoneità alla circolazione.
Sin da ora ci si oppone a nuove produzioni e nuove domande ex adverso formulate sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Conclusioni di parte convenuta in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como, essendo inapplicabile, nella specie, la normativa del Codice del Consumo, con conseguente competenza a conoscere la vertenza de qua del Tribunale di Napoli e/o del
Tribunale di Salerno sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182, 4 comma, c.c.;
in via gradata e solo nella impossibile e denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiamata eccezione di incompetenza territoriale, autorizzare la chiamata in causa della società CONFORMGEST S.P.A. (p.iva 09789240018), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Biella alla via A. Vialardi di Verrone n. 39, con contestuale differimento della prima udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire alla società convenuta la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. fissando la data della nuova udienza;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità ovvero improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ovvero l'improponibilità e, comunque, l'illegittimità della domanda attorea per intervenuta decadenza del diritto di garanzia ex art. 1495 c.c.;
nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, e, comunque, infondata in fatto e diritto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare, anche in via riconvenzionale, la società CONFORMGEST S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di qualsiasi somma liquidata in favore dall'attore in ordine agli asseriti vizi e/o difetti del veicolo oggetto di vendita, oltre gli interessi e le spese legali in favore della Cupo Impex S.r.l. ovvero direttamente all'attore, oppure a garantire e manlevare la Cupo Impex S.r.l. da ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attore ovvero, in via ancora più gradata, condannare la Cupo Impex S.r.l., in solido con la società CONFORMGEST S.P.A., al pagamento in favore dell'attore di qualsiasi somma dovesse essergli riconosciuta in corso di causa per i vizi e/o difetti del veicolo compravenduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;
condannare l'attore al pagamento delle spese processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario. Conclusioni di parte terza chiamata
pagina 3 di 13
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.mo
Tribunale di Como: Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa refuse.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO TE ha convenuto in giudizio
Cupo Impex S.r.l.s., deducendo che:
- in data 17.06.2021 RO TE aveva stipulato con la convenuta un contratto di compravendita a distanza, relativo all'autoveicolo usato Fiat Strada – Telaio
ZFA17800007112041, per il prezzo, integralmente pagato dall'attore, di € 7.400,00, comprensivo di passaggio di proprietà, revisione e consegna a Como;
- la venditrice aveva rilasciato il certificato di conformità del veicolo e garanzia legale
e convenzionale ulteriore di 12 mesi prestata da Confromgest S.p.a.;
- alla data dell'introduzione del giudizio l'attore non aveva ancora ricevuto la carta di circolazione del veicolo;
- il mezzo era stato consegnato in data 05.07.2021 a Carimate, ma, subito dopo la consegna, l'attore si era avveduto di numerosi segni sulla carrozzeria;
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