Trib. Torino, sentenza 11/03/2024, n. 1535
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Testo completo
N. R.G. 21044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21044/2021 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rizza Jessica Michela in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Garrone Eva in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 18.10.2023):
“Nel merito:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corresponsione di un contributo per il mantenimento del Pt_1 Per_ figlio (essendo il figlio maggiore economicamente autosufficiente), per complessivi € Per_2
100,00 mensili o altra somma mensile nella misura in cui questo l'Ill.mo Giudice reputerà giusta secondo il Suo equo apprezzamento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, ludiche, sportive e di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata fra i coniugi e/o necessitata e comunque pagina 1 di 7 documentata, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e
l'Ordine degli Avvocati di Torino.
In via istruttoria.
Si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei conti correnti bancari/postali e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del Signor CP_1
e del figlio maggiore e/o disporre indagini patrimoniali sugli stessi,
[...] Persona_3 atteso che dall'ISEE prodotto da parte avversa non risulta alcun reddito, diversamente da quanto dichiarato dal Signor ai Servizi incaricati. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A. E 15,00 % su diritti ed onorari come per legge”
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 18.10.2023):
“Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito della CP_1 Pt_1 stessa alla moglie, IG.ra , ex art. 152 c.
2. c.c.;
Parte_1
Porre a carico della IG.ra l'obbligo di corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento per i due figli, entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti pari ad € 300,00 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi in favore del IG. entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie non erogate dal SSN e delle spese scolastiche, sportive
e ricreative necessitate e/o concordate come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Con il favore delle spese di giudizio”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/05/2005.
Dalla relazione tra le parti sono nati i figli: (n. il 30.8.1998) e (n. il 5.7.2005). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 07/11/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso del secondogenito (oggi maggiorenne) con collocazione abitativa presso Per_1 il domicilio paterno, la ripresa graduale degli incontri con il minore e la previsione di un contributo economico a proprio carico per il mantenimento di di E. 100 al mese oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedendone l'addebito alla moglie. Domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo a sé del figlio con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo a carico della moglie per il mantenimento dei figli di E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 15.3.2022, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione abitativa presso il padre, cui veniva assegnata la casa coniugale, veniva regolamentata la graduale ripresa dei rapporti madre/figlio e veniva previsto a carico della un Pt_1 pagina 2 di 7
contributo economico per il mantenimento dei figli di E. 200 al mese (E. 100 al mese per figlio) oltre
50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 7.2.2023 venivano parzialmente respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Quanto alle istanze di esibizione ex art. 210 cpc e di indagini patrimoniali con riguardo al figlio reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, se ne conferma Per_2
l'inammissibilità per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del 7.2.2023 e perché, in ogni caso, superflue ai fini del decidere.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice nei riguardi della controparte, se ne
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21044/2021 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rizza Jessica Michela in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Garrone Eva in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 18.10.2023):
“Nel merito:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corresponsione di un contributo per il mantenimento del Pt_1 Per_ figlio (essendo il figlio maggiore economicamente autosufficiente), per complessivi € Per_2
100,00 mensili o altra somma mensile nella misura in cui questo l'Ill.mo Giudice reputerà giusta secondo il Suo equo apprezzamento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, ludiche, sportive e di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata fra i coniugi e/o necessitata e comunque pagina 1 di 7 documentata, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e
l'Ordine degli Avvocati di Torino.
In via istruttoria.
Si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei conti correnti bancari/postali e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del Signor CP_1
e del figlio maggiore e/o disporre indagini patrimoniali sugli stessi,
[...] Persona_3 atteso che dall'ISEE prodotto da parte avversa non risulta alcun reddito, diversamente da quanto dichiarato dal Signor ai Servizi incaricati. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A. E 15,00 % su diritti ed onorari come per legge”
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 18.10.2023):
“Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito della CP_1 Pt_1 stessa alla moglie, IG.ra , ex art. 152 c.
2. c.c.;
Parte_1
Porre a carico della IG.ra l'obbligo di corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento per i due figli, entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti pari ad € 300,00 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi in favore del IG. entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie non erogate dal SSN e delle spese scolastiche, sportive
e ricreative necessitate e/o concordate come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Con il favore delle spese di giudizio”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/05/2005.
Dalla relazione tra le parti sono nati i figli: (n. il 30.8.1998) e (n. il 5.7.2005). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 07/11/2021, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso del secondogenito (oggi maggiorenne) con collocazione abitativa presso Per_1 il domicilio paterno, la ripresa graduale degli incontri con il minore e la previsione di un contributo economico a proprio carico per il mantenimento di di E. 100 al mese oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedendone l'addebito alla moglie. Domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo a sé del figlio con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo a carico della moglie per il mantenimento dei figli di E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 15.3.2022, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione abitativa presso il padre, cui veniva assegnata la casa coniugale, veniva regolamentata la graduale ripresa dei rapporti madre/figlio e veniva previsto a carico della un Pt_1 pagina 2 di 7
contributo economico per il mantenimento dei figli di E. 200 al mese (E. 100 al mese per figlio) oltre
50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 7.2.2023 venivano parzialmente respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Quanto alle istanze di esibizione ex art. 210 cpc e di indagini patrimoniali con riguardo al figlio reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, se ne conferma Per_2
l'inammissibilità per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del 7.2.2023 e perché, in ogni caso, superflue ai fini del decidere.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice nei riguardi della controparte, se ne
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