Trib. Milano, sentenza 12/11/2024, n. 4990

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 12/11/2024, n. 4990
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4990
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 12/11/2024 N. 5802/2024
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Latino e dall'Avv. Daniela Cesana
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli
RESISTENTE
SENTENZA CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di docente alle dipendenze del , ha convenuto in giudizio quest'ultimo Controparte_1 per il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte CP_2 del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente” in relazione
alle annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, nelle quali ha prestato servizio come docente precario.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere e ha ribadito la correttezza dell'operato del e la non violazione del principio di non discriminazione. CP_1
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione, all'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato e contestuali motivazioni depositate telematicamente.
***
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Deve essere disattesa l'eccezione formulata dal sulla carenza di interesse a CP_1 ricorrere per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente il 31 agosto 2024 ai fini del riconoscimento del bonus carta docente, in quanto la ricorrente ha depositato in data 26.09.2024 il contratto relativo all'anno 2024/2025 che attesta la permanenza della ricorrente nel sistema scolastico.
Parte ricorrente, pertanto, ha diritto all'ottenimento del bonus suddetto.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire proposta dal
, poichè la domanda consiste nell'accertamento del Controparte_1 diritto del docente a ricevere la prestazione economica cd. “Carta Elettronica del Docente”.
Ciò detto, l'art. 100 c.p.c. prescrive che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” la domanda di parte ricorrente è volta al conseguimento di un'utilità per l'appunto il beneficio economico per la formazione cd.
“Carta Elettronica del Docente”, pertanto sussiste l'interesse ad agire.
Neppure è fondata l'eccezione di decadenza poiché oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di poter usufruire, in condizioni di parità con gli altri docenti assunti a tempo indeterminato, del beneficio economico in discorso in quanto finalizzato alla formazione.
Giova ricostruire il dettato normativo inerente al beneficio denominato “Carta del Docente”: tale somma di danaro consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di
€ 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per
l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_3
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che ““Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
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