Trib. Torino, sentenza 03/01/2024, n. 108
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Testo completo
N. R.G. 16948/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A G Rel./Est. dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16948/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BASSU, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino, Galleria Enzo Tortora n.21, presso il difensore avv. FRANCESCA BASSU
ATTORE contro residente in Almese TO, Via Sonetto n. 51 ed , CP_1 Controparte_2
residente in Almese TO, Via Gublera n. 2
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 15.12.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in data 9.3.2023
Per parte convenuta - contumace
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Atto di citazione del 3.9.2021 ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la sig.ra chiedendo di: - accertare e dichiarare il CP_1 Controparte_2 rapporto di paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice S.ra - accertare Persona_1 Pt_1
e dichiarare la mancata paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice;- per CP_1
l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Giaveno TO di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
All'udienza del 15.12.2021 parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace ed il
Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.05.2022 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
11/05/2022, letti gli atti processuali e preso atto delle istanze istruttorie, nominava il CTU dott. Per_2
, che accettava in data 22.05.2022, formulando il seguente quesito “Dica il CTU, esaminati gli
[...] atti ed all'esito delle indagini genetiche se sia possibile escludere che sig. sia il CP_1
padre biologico di e, in caso di non esclusione, fornisca la probabilità di Parte_1 attribuzione della paternità”. L'elaborato veniva depositato in data 4.11.2022 con le seguenti conclusioni “In assenza di campioni biologici di , non è possibile verificare la paternità CP_1 di quest'ultimo nei confronti di ”. Parte_1
Con successiva ordinanza del 22.11.2022 il Giudice, circa le istanze istruttorie della parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 del 16.3.2022, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli di prova a, b, c, d e l'interrogatorio formale sui capi a, b, c.
Terminata l'istruttoria con l'assunzione delle prove orali dinanzi al Giudice delegato per l'incombente in data 26.01.2023, alla successiva udienza del 28.02.2023 il Giudice assegnava alla parte ricorrente termine fino al 7.3.2023 per il deposito delle conclusioni definitive.
All'udienza del 14.03.2023 il Giudice, precisate le conclusioni come in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Parte ricorrente depositava la propria comparsa conclusionale in data 15.05.02023.
Con successiva ordinanza del 17.7.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo chiedendo alla parte ricorrente di depositare entro il 30.9.2023 copia integrale dell'atto di nascita relativo alla parte
. Parte_1
All'udienza cartolare del 3.10.2023 il Giudice, preso atto dell'integrazione documentale, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando al Pm il termine di giorni 10 per le conclusioni.
§§§ *** §§§
pagina 2 di 6
La domanda di disconoscimento di paternità, nel merito, deve essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni, coerenti con i principi espressi in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale ha in diverse occasioni ribadito il principio in base al quale le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio "utilizzabile" dal giudice del merito, tanto più nei procedimenti nei quali sono in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale
(Cass. 2815 del 2006;11844 del 2006;3709 del 2008). Invero, “anche nel giudizio di disconoscimento di paternità il rifiuto ingiustificato e reiterato deve essere valutato da un punto di vista probatorio quale elemento fondante l'azione, vista la difficoltà oggettiva di provare l'adulterio”. E ancora, più recentemente, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “ in tema di azione di disconoscimento di paternità, le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese “de relato”, anche “ex parte actoris”, sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal giudice del merito, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale (cfr. Tribunale Lecce sez.
II, 15/06/2020, n.1352), con la conseguenza che “essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art.
263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento” (Cfr. Cass. Cassazione civile sez.
I, 14/12/2017, n.30122).
Tornando al caso di specie, si rileva quanto segue.
In primo luogo, con riferimento alle prove testimoniali, dall'escussione del primo teste, S.
[...]
è emerso che la madre confessò al figlio che sua sorella era Tes_1 Controparte_2 Tes_1 Parte_1
stata concepita in una relazione intrattenuta con il S. fatto di cui lui aveva sempre Persona_1
sospettato. E' altresì emerso che tutti i parenti e i conoscenti notavano la somiglianza tra la sorella e il
Per_ S.
Dall'escussione del secondo teste, S.ra , è emerso che la stessa ha sempre sospettato Testimone_2
Per_ che vi fosse una relazione tra la sorella e il S. e, del pari, ha altresì sempre Controparte_2
sospettato che fosse la figlia di quest'ultimo;tanto è vero che, riporta la teste, “tutti quelli Parte_1 che erano a noi vicini notavano questa somiglianza”. Per_ I due testi escussi, oltre che concordare sul fatto di aver sempre nutrito il sospetto che il S. fosse il padre biologico di e oltre a riferire, entrambi, che tutte le persone vicine alla famiglia Parte_1
notavano la somiglianza tra i due, hanno concordato altresì sul fatto che gli stessi passavano molto tempo insieme. In sede di interpello la S.ra ha confermato tutte e tre le circostanze. Controparte_2
pagina 3 di 6 Per_ Inoltre, l'esame delle due sorelle ha permesso di cogliere il contesto familiare: il S. era proprietario di due unità immobiliari poste una sopra l'altra;è emerso che egli abitava in quella al primo piano mentre con la madre S.ra e il di lei coniuge S. Parte_1 CP_2 CP_1 abitavano al piano terra. La S.ra , madre dell'attrice, ha precisato che la di lei Controparte_2
Per_ famiglia viveva in comodato presso detta proprietà del S. e a specifica domanda ha risposto
““sono assolutamente sicura che sia figlia del S. ”. Parte_1 Persona_1
Infine, i parenti ed i conoscenti della famiglia avevano tutti notato la somiglianza tra Pt_1 Parte_1
Per_ e il S. l'uomo era anche fisicamente vicino alla famiglia pertanto è ragionevole che Pt_1
fosse un viso ben noto a chi la frequentava.
Dalla lettura degli atti, e in particolare dall'esame delle tre persone escusse, emerge in modo
Per_ inequivoco che tutti i soggetti coinvolti in questo procedimento (attrice, convenuti e il abitavano
Per_ nella stessa palazzina: il proprietario al piano di sopra e i coniugi al piano di Controparte_3
Per_ sotto. C' è sempre stata una vicinanza fisica mantenuta nel tempo e la assidua frequentazione del
Per_ con ;la vicinanza anche economica del nei confronti della famiglia , la Parte_1 Controparte_3 quale viveva in comodato gratuito nell'ulteriore alloggio di proprietà sottostante a quello abitato da lui.
A ciò si aggiunga che vanno valutati ai sensi dell'art. 116 c.p.c. anche la condotta della parte convenuta
che non si è costituita in giudizio e che non ha svolto difese o eccezioni. In particolare, CP_1
nella relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU in data 4.11.2022 si legg “il giorno 8 luglio
2022, indicato quale inizio di operazioni peritali, compaiono presso l' Organizzazione_1 dell'Università di Torino esclusivamente l'attrice e la di lei madre . Parte_1 Controparte_2
Non compare il convenuto . Stante l'impossibilità di acquisire un campione biologico di CP_1
raffronto da , si soprassiede al prelievo dalle presenti. Si concorda telefonicamente con il CP_1 legale della sig.ra l'invio mediante raccomandata di ulteriore avviso al convenuto, Parte_1
con indicazione di presentarsi per i prelievi il giorno 27 luglio 2022. Nonostante l'avviso risulti regolarmente notificato, come da appendice allegata1, il sig. non si è presentato per i CP_1 prelievi”.
In conclusione, tenuto conto del fatto che in sede di interpello la convenuta signora , madre CP_2 dell'attrice, ha confermato esattamente la ricostruzione fattuale di cui all'atto di citazione;che
l'istruttoria svolta, ove i testi riferiscono le medesime circostanze, è del tutto priva di contraddizioni;che la condotta processuale e in sede della disposta CTU da parte del signor deve essere Pt_1
valutata ex art. 116 c.p.c., la domanda di disconoscimento di paternità può essere considerata ampiamente provata e viene accolta.
pagina 4 di 6
Quanto al cognome , la parte attrice nulla domanda, quindi, il Tribunale ritiene che esso possa Pt_1
essere mantenuto dalla stessa, ben potendo presumere che esso, in considerazione della sua età rappresenti un chiaro segno distintivo della sua personalità.
Nulla è possibile decidere, invece, in questa fase, con riferimento alla contestuale domanda di parte attrice di “accertare e dichiarare il rapporto di paternità del S. nei confronti Persona_1 dell'odierna attrice S. ra “: invero, a mente dell'art. 235 c.c. (in nessun caso è ammesso un Pt_1
riconoscimento in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova), l'azione di disconoscimento della paternità è preliminare e pregiudiziale rispetto all'accertamento di altra paternità, alla luce delle presunzioni, di carattere assoluto, previste dagli artt. 231 e 232 c.c.;principio consolidato (cfr. Cass 17392/18) e ribadito dalla recentissima pronuncia SS.UU Civ. n.
8268/2023 del 22.3.2023, seppur riferita alla simultaneità dei due giudizi. La questione analizzata dalle
Sezioni Unite atteneva all'accertamento dei rapporti tra l'azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità (azione che tende a conseguire lo status di figlio), con specifico riferimento ai profili processuali. Nel richiamare le pronunce della Corte Costituzionale n. 177/2022, della Corte di Giustizia Europea del 6.12.2022, l'analisi, attuale, degli artt.253 e 269 c.c. alla stregua dei principi costituzionali (artt. 2,29 e 30 Cost.) e sovranazionali (art.8 Cedu), la Suprema Corte ha affermato come l'indagine, comunque, non possa prescindere dal rispetto della priorità logico - giuridica e dunque dalla pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento di paternità, da esperire necessariamente in via prioritaria, sicché – anche in ipotesi di simultanea pendenza dei due giudizi - si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c essendo la prima azione pregiudiziale rispetto alla seconda. In altri termini, stante l'attuale dettato normativo, il disconoscimento della paternità, accertato con sentenza passata in giudicato, si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento della paternità biologica e il diritto all'identità personale, correlato alla verità biologica, e presuppone che sia anteriormente e necessariamente rimosso lo stato figlio in cui il soggetto si trova, non essendo ammissibile un riconoscimento con esso in contrasto.
Alla luce delle predette considerazioni, ritenendo che le stesse considerazioni logico-giuridiche possano
e debbano trovare applicazione anche nel caso di contemporanea pendenza delle due domande dinanzi allo stesso Giudice (come nel caso che ci occupa), si dispone ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente procedimento con riferimento alla domanda di accertamento della domanda di paternità Per_ del signor affinchè possa decorrere il termine previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità del signor e la domanda di riconoscimento del Pt_1
pagina 5 di 6 Per_ signor risulti procedibile: si provvede come in dispositivo, anche con riferimento all'integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda di riconoscimento.
Le spese verranno decise al definitivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A G Rel./Est. dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16948/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BASSU, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino, Galleria Enzo Tortora n.21, presso il difensore avv. FRANCESCA BASSU
ATTORE contro residente in Almese TO, Via Sonetto n. 51 ed , CP_1 Controparte_2
residente in Almese TO, Via Gublera n. 2
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 15.12.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in data 9.3.2023
Per parte convenuta - contumace
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Atto di citazione del 3.9.2021 ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la sig.ra chiedendo di: - accertare e dichiarare il CP_1 Controparte_2 rapporto di paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice S.ra - accertare Persona_1 Pt_1
e dichiarare la mancata paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice;- per CP_1
l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Giaveno TO di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
All'udienza del 15.12.2021 parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace ed il
Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.05.2022 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
11/05/2022, letti gli atti processuali e preso atto delle istanze istruttorie, nominava il CTU dott. Per_2
, che accettava in data 22.05.2022, formulando il seguente quesito “Dica il CTU, esaminati gli
[...] atti ed all'esito delle indagini genetiche se sia possibile escludere che sig. sia il CP_1
padre biologico di e, in caso di non esclusione, fornisca la probabilità di Parte_1 attribuzione della paternità”. L'elaborato veniva depositato in data 4.11.2022 con le seguenti conclusioni “In assenza di campioni biologici di , non è possibile verificare la paternità CP_1 di quest'ultimo nei confronti di ”. Parte_1
Con successiva ordinanza del 22.11.2022 il Giudice, circa le istanze istruttorie della parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 del 16.3.2022, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli di prova a, b, c, d e l'interrogatorio formale sui capi a, b, c.
Terminata l'istruttoria con l'assunzione delle prove orali dinanzi al Giudice delegato per l'incombente in data 26.01.2023, alla successiva udienza del 28.02.2023 il Giudice assegnava alla parte ricorrente termine fino al 7.3.2023 per il deposito delle conclusioni definitive.
All'udienza del 14.03.2023 il Giudice, precisate le conclusioni come in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Parte ricorrente depositava la propria comparsa conclusionale in data 15.05.02023.
Con successiva ordinanza del 17.7.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo chiedendo alla parte ricorrente di depositare entro il 30.9.2023 copia integrale dell'atto di nascita relativo alla parte
. Parte_1
All'udienza cartolare del 3.10.2023 il Giudice, preso atto dell'integrazione documentale, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando al Pm il termine di giorni 10 per le conclusioni.
§§§ *** §§§
pagina 2 di 6
La domanda di disconoscimento di paternità, nel merito, deve essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni, coerenti con i principi espressi in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale ha in diverse occasioni ribadito il principio in base al quale le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio "utilizzabile" dal giudice del merito, tanto più nei procedimenti nei quali sono in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale
(Cass. 2815 del 2006;11844 del 2006;3709 del 2008). Invero, “anche nel giudizio di disconoscimento di paternità il rifiuto ingiustificato e reiterato deve essere valutato da un punto di vista probatorio quale elemento fondante l'azione, vista la difficoltà oggettiva di provare l'adulterio”. E ancora, più recentemente, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “ in tema di azione di disconoscimento di paternità, le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese “de relato”, anche “ex parte actoris”, sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal giudice del merito, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale (cfr. Tribunale Lecce sez.
II, 15/06/2020, n.1352), con la conseguenza che “essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art.
263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento” (Cfr. Cass. Cassazione civile sez.
I, 14/12/2017, n.30122).
Tornando al caso di specie, si rileva quanto segue.
In primo luogo, con riferimento alle prove testimoniali, dall'escussione del primo teste, S.
[...]
è emerso che la madre confessò al figlio che sua sorella era Tes_1 Controparte_2 Tes_1 Parte_1
stata concepita in una relazione intrattenuta con il S. fatto di cui lui aveva sempre Persona_1
sospettato. E' altresì emerso che tutti i parenti e i conoscenti notavano la somiglianza tra la sorella e il
Per_ S.
Dall'escussione del secondo teste, S.ra , è emerso che la stessa ha sempre sospettato Testimone_2
Per_ che vi fosse una relazione tra la sorella e il S. e, del pari, ha altresì sempre Controparte_2
sospettato che fosse la figlia di quest'ultimo;tanto è vero che, riporta la teste, “tutti quelli Parte_1 che erano a noi vicini notavano questa somiglianza”. Per_ I due testi escussi, oltre che concordare sul fatto di aver sempre nutrito il sospetto che il S. fosse il padre biologico di e oltre a riferire, entrambi, che tutte le persone vicine alla famiglia Parte_1
notavano la somiglianza tra i due, hanno concordato altresì sul fatto che gli stessi passavano molto tempo insieme. In sede di interpello la S.ra ha confermato tutte e tre le circostanze. Controparte_2
pagina 3 di 6 Per_ Inoltre, l'esame delle due sorelle ha permesso di cogliere il contesto familiare: il S. era proprietario di due unità immobiliari poste una sopra l'altra;è emerso che egli abitava in quella al primo piano mentre con la madre S.ra e il di lei coniuge S. Parte_1 CP_2 CP_1 abitavano al piano terra. La S.ra , madre dell'attrice, ha precisato che la di lei Controparte_2
Per_ famiglia viveva in comodato presso detta proprietà del S. e a specifica domanda ha risposto
““sono assolutamente sicura che sia figlia del S. ”. Parte_1 Persona_1
Infine, i parenti ed i conoscenti della famiglia avevano tutti notato la somiglianza tra Pt_1 Parte_1
Per_ e il S. l'uomo era anche fisicamente vicino alla famiglia pertanto è ragionevole che Pt_1
fosse un viso ben noto a chi la frequentava.
Dalla lettura degli atti, e in particolare dall'esame delle tre persone escusse, emerge in modo
Per_ inequivoco che tutti i soggetti coinvolti in questo procedimento (attrice, convenuti e il abitavano
Per_ nella stessa palazzina: il proprietario al piano di sopra e i coniugi al piano di Controparte_3
Per_ sotto. C' è sempre stata una vicinanza fisica mantenuta nel tempo e la assidua frequentazione del
Per_ con ;la vicinanza anche economica del nei confronti della famiglia , la Parte_1 Controparte_3 quale viveva in comodato gratuito nell'ulteriore alloggio di proprietà sottostante a quello abitato da lui.
A ciò si aggiunga che vanno valutati ai sensi dell'art. 116 c.p.c. anche la condotta della parte convenuta
che non si è costituita in giudizio e che non ha svolto difese o eccezioni. In particolare, CP_1
nella relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU in data 4.11.2022 si legg “il giorno 8 luglio
2022, indicato quale inizio di operazioni peritali, compaiono presso l' Organizzazione_1 dell'Università di Torino esclusivamente l'attrice e la di lei madre . Parte_1 Controparte_2
Non compare il convenuto . Stante l'impossibilità di acquisire un campione biologico di CP_1
raffronto da , si soprassiede al prelievo dalle presenti. Si concorda telefonicamente con il CP_1 legale della sig.ra l'invio mediante raccomandata di ulteriore avviso al convenuto, Parte_1
con indicazione di presentarsi per i prelievi il giorno 27 luglio 2022. Nonostante l'avviso risulti regolarmente notificato, come da appendice allegata1, il sig. non si è presentato per i CP_1 prelievi”.
In conclusione, tenuto conto del fatto che in sede di interpello la convenuta signora , madre CP_2 dell'attrice, ha confermato esattamente la ricostruzione fattuale di cui all'atto di citazione;che
l'istruttoria svolta, ove i testi riferiscono le medesime circostanze, è del tutto priva di contraddizioni;che la condotta processuale e in sede della disposta CTU da parte del signor deve essere Pt_1
valutata ex art. 116 c.p.c., la domanda di disconoscimento di paternità può essere considerata ampiamente provata e viene accolta.
pagina 4 di 6
Quanto al cognome , la parte attrice nulla domanda, quindi, il Tribunale ritiene che esso possa Pt_1
essere mantenuto dalla stessa, ben potendo presumere che esso, in considerazione della sua età rappresenti un chiaro segno distintivo della sua personalità.
Nulla è possibile decidere, invece, in questa fase, con riferimento alla contestuale domanda di parte attrice di “accertare e dichiarare il rapporto di paternità del S. nei confronti Persona_1 dell'odierna attrice S. ra “: invero, a mente dell'art. 235 c.c. (in nessun caso è ammesso un Pt_1
riconoscimento in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova), l'azione di disconoscimento della paternità è preliminare e pregiudiziale rispetto all'accertamento di altra paternità, alla luce delle presunzioni, di carattere assoluto, previste dagli artt. 231 e 232 c.c.;principio consolidato (cfr. Cass 17392/18) e ribadito dalla recentissima pronuncia SS.UU Civ. n.
8268/2023 del 22.3.2023, seppur riferita alla simultaneità dei due giudizi. La questione analizzata dalle
Sezioni Unite atteneva all'accertamento dei rapporti tra l'azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità (azione che tende a conseguire lo status di figlio), con specifico riferimento ai profili processuali. Nel richiamare le pronunce della Corte Costituzionale n. 177/2022, della Corte di Giustizia Europea del 6.12.2022, l'analisi, attuale, degli artt.253 e 269 c.c. alla stregua dei principi costituzionali (artt. 2,29 e 30 Cost.) e sovranazionali (art.8 Cedu), la Suprema Corte ha affermato come l'indagine, comunque, non possa prescindere dal rispetto della priorità logico - giuridica e dunque dalla pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento di paternità, da esperire necessariamente in via prioritaria, sicché – anche in ipotesi di simultanea pendenza dei due giudizi - si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c essendo la prima azione pregiudiziale rispetto alla seconda. In altri termini, stante l'attuale dettato normativo, il disconoscimento della paternità, accertato con sentenza passata in giudicato, si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento della paternità biologica e il diritto all'identità personale, correlato alla verità biologica, e presuppone che sia anteriormente e necessariamente rimosso lo stato figlio in cui il soggetto si trova, non essendo ammissibile un riconoscimento con esso in contrasto.
Alla luce delle predette considerazioni, ritenendo che le stesse considerazioni logico-giuridiche possano
e debbano trovare applicazione anche nel caso di contemporanea pendenza delle due domande dinanzi allo stesso Giudice (come nel caso che ci occupa), si dispone ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente procedimento con riferimento alla domanda di accertamento della domanda di paternità Per_ del signor affinchè possa decorrere il termine previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità del signor e la domanda di riconoscimento del Pt_1
pagina 5 di 6 Per_ signor risulti procedibile: si provvede come in dispositivo, anche con riferimento all'integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda di riconoscimento.
Le spese verranno decise al definitivo.
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