Trib. Torino, sentenza 03/01/2024, n. 108

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 03/01/2024, n. 108
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 108
Data del deposito : 3 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 16948/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A G Rel./Est. dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16948/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BASSU, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino, Galleria Enzo Tortora n.21, presso il difensore avv. FRANCESCA BASSU
ATTORE contro residente in Almese TO, Via Sonetto n. 51 ed , CP_1 Controparte_2
residente in Almese TO, Via Gublera n. 2

CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 15.12.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in data 9.3.2023
Per parte convenuta - contumace
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Atto di citazione del 3.9.2021 ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la sig.ra chiedendo di: - accertare e dichiarare il CP_1 Controparte_2 rapporto di paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice S.ra - accertare Persona_1 Pt_1
e dichiarare la mancata paternità del S. nei confronti dell'odierna attrice;
- per CP_1

l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Giaveno TO di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
All'udienza del 15.12.2021 parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace ed il
Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.05.2022 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
11/05/2022, letti gli atti processuali e preso atto delle istanze istruttorie, nominava il CTU dott. Per_2
, che accettava in data 22.05.2022, formulando il seguente quesito “Dica il CTU, esaminati gli
[...] atti ed all'esito delle indagini genetiche se sia possibile escludere che sig. sia il CP_1
padre biologico di e, in caso di non esclusione, fornisca la probabilità di Parte_1 attribuzione della paternità”. L'elaborato veniva depositato in data 4.11.2022 con le seguenti conclusioni “In assenza di campioni biologici di , non è possibile verificare la paternità CP_1 di quest'ultimo nei confronti di ”. Parte_1
Con successiva ordinanza del 22.11.2022 il Giudice, circa le istanze istruttorie della parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 del 16.3.2022, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli di prova a, b, c, d e l'interrogatorio formale sui capi a, b, c.
Terminata l'istruttoria con l'assunzione delle prove orali dinanzi al Giudice delegato per l'incombente in data 26.01.2023, alla successiva udienza del 28.02.2023 il Giudice assegnava alla parte ricorrente termine fino al 7.3.2023 per il deposito delle conclusioni definitive.
All'udienza del 14.03.2023 il Giudice, precisate le conclusioni come in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Parte ricorrente depositava la propria comparsa conclusionale in data 15.05.02023.
Con successiva ordinanza del 17.7.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo chiedendo alla parte ricorrente di depositare entro il 30.9.2023 copia integrale dell'atto di nascita relativo alla parte
. Parte_1
All'udienza cartolare del 3.10.2023 il Giudice, preso atto dell'integrazione documentale, rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando al Pm il termine di giorni 10 per le conclusioni.
§§§ *** §§§
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La domanda di disconoscimento di paternità, nel merito, deve essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni, coerenti con i principi espressi in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale ha in diverse occasioni ribadito il principio in base al quale le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio "utilizzabile" dal giudice del merito, tanto più nei procedimenti nei quali sono in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale
(Cass.
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