Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 1751

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 1751
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1751
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

r.g. 5514/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.12.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5514/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. VIETRI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
( );
C.F._2
RICORRENTE

E
( ) - avv. BASSO Controparte_1 C.F._3
PAOLA ( ;
C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato, alle dipendenze della Controparte_2
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di titolarità del resistente, dal 02.05.2018 al 31.05.2019 quale addetto alle pulizie di cui al IV livello del ccnl di settore, senza essere stato formalmente assicurato ai fini contributivi. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 e di aver percepito unicamente €
5/10,00 giornaliere, senza 13ma mensilità e senza tfr. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 23.468,70, calcolati come da conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.05.2023, eccependo, in rito, la nullità del ricorso e, nel merito, l'inesistenza di subordinazione, rimarcando l'erroneità dei conteggi e la fittizietà delle buste paga allegate ex adverso.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è la giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre la controparte nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale
e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state sufficientemente descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di
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svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti
e il contratto collettivo preso come parametro economico, rimanendo, così, le questioni prospettate dalla parte resistente, confinate nella discussione sul merito della controversia.
Venendo al merito, va, anche in questo caso, effettuata una necessaria premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile
e continuativo inserimento nell'organizzazione
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