Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10320

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10320
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 10320
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 40084 R.G. 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Flavia Bruschi (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 56;
C.F._2
-ricorrente-

contro

:
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Antonio Fontanesi n. 24;

-convenuto contumace-
(C.F. , in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via Federico Cesi n. 72;

-litisconsorte necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 40080/2022 e ritualmente notificato, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio ed il , in qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 litisconsorte necessario, chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta al Controparte_1 versamento, nei confronti del , delle quote di contribuzione relative alla Controparte_2 posizione individuale del sig. per i periodi tutti come sopra indicati;
Parte_1

B) Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente mediante corresponsione al Pensione , terzo chiamato, delle somme tutte CP_2 CP_2 analiticamente determinate nel conteggio in atti e complessivamente pari ad € 14.458,90 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.”.
A sostegno di queste domande il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di
[...] dal 5.09.2011 al 27.08.2018, giusto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, CP_1 qualifica di Operatore qualificato Mobilità, ha dedotto: che in data 1.02.2012 ha aderito al ND nazionale complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, denominato “ND Pensione Priamo”, come previsto dall'accordo sindacale 23.04.1998;
che in forza della suddetta adesione la si è obbligata a versare al ND CP_1 pensionistico complementare la contribuzione a carico del lavoratore (“quota lavoratore”), la contribuzione a carico del datore di lavoro (“quota azienda”), nonché la quota del TFR;
che dal mese di marzo 2012 al mese di aprile 2017 ha operato mensilmente sulle buste Controparte_1 paga di esso ricorrente le trattenute in favore del ND , come sopra specificate, ma ha poi CP_2 omesso di versare a quest'ultimo i contributi di sua competenza, tanto per la quota azienda che per la quota TFR.
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha convenuto in giudizio ed il Controparte_1
, quale litisconsorte necessario, affinché, accertato l'inadempimento della Controparte_2 società datoriale al versamento della contribuzione a carico dell'azienda, oltreché della quota di TFR, fosse condannata a versare al , per i titoli di cui sopra, la somma Controparte_2 complessivamente determinata - come da estratto contributivo in atti - pari ad
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