Trib. Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 1846
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.3.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10/04/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8901 /2023 vertente
TRA NO AN, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come in atti RICORRENTE
E GIEMME AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA SAN SEBASTIANO 55 82010 MOIANO rappresentato e difeso dall'avv. CIERVO MASSIMILIANO, come in atti RESISTENTE NONCHE' INPS, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ITALA DE BENEDICTIS, come in atti
OGGETTO: dimissioni – licenziamento orale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/07/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 23.8.2021 al 3.11.2021;
che in data 2.11.2021 prima rassegnava le proprie dimissioni e poi le revocava;
che chiedeva di rientrare a lavoro;
che iniziava a prestare nuovamente la propria attività lavorativa in data 24.11.2021 in forza di un contatto a tempo indeterminato con scadenza 31.1.2022 mai sottoscritto;
che la revoca delle dimissioni rendevano inefficace la cessazione del contratto a tempo indeterminato e nullo il contratto a tempo determinato che era seguito. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
1. In via principale, accertata l'esistenza di un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato tra il sig. TO EL e la GIEMME AMBIENTE S.R.L, con decorrenza dal 1 23/08/2021, ed accertata la revoca delle dimissioni per giusta causa inoltrate in data 02/11/2023, dichiarare la nullità e/o inefficacia della cessazione del contratto de quo, poiché avvenuta in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66;
2. di conseguenza, ordinare alla Giemme Ambiente srl unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., la reintegrazione del sig. TO EL nel suo posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto, tenendo in considerazione l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente il quale ha percepito una retribuzione inferiore a quanto previsto ex art. 36 Cost.
3. condannare altresì la GIEMME AMBIENTE S.r.l. UNIPERSONALE in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente sig. TO EL, delle differenze retributive maturare nel rapporto di lavoro, quantificate in € 4.069,43 per le causali indicate sia in narrativa che nella documentazione allegata, ovvero alla somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. All'udienza del 28/02/2024 parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla richiesta delle differenze retributive e chiedeva la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda formulata per il licenziamento illegittimo poiché comminato oralmente. Si costituiva la convenuta che resisteva al ricorso eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale e la nullità del ricorso. Nel merito di aver avuto rituale comunicazione delle dimissioni ma non anche della loro revoca;
che pertanto correttamente provvedeva alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato, che si concludeva alla sua naturale scadenza. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
1. SULL'INCOMPETENZA TERRITORIALE Osserva il Tribunale che parte ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della Giemme Ambiente srl dal 23.8.2021 al 3.11.2021 e dal
24.11.2021 al 31.1.2022, per effetto di un contratto a tempo determinato non sottoscritto tra le parti;
di aver eseguito, con mansioni di spazzino stradale, per tutto
2
il periodo la propria prestazione nel territorio di San EL (CE), dove la ditta era stata affidataria del servizio di raccolta rifiuti;
che parte convenuta eccepiva in via preliminare sul presupposto che la società resistente aveva come unica sede quella sita in Dugenta (BN) alla Via Nazionale 177/A dove, tra l'altro, era stato formalizzato il rapporto e sottoscritto il contratto, mentre nel Comune di S. EL, ove il TO ha svolto l'attività, non vi era alcuna sede aziendale, neppure secondaria e/o una dipendenza. che osserva il Tribunale nelle controversie soggette al rito del lavoro, per l'art. 413 c.p.c., comma 2 "Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto";
si tratta di tre fori concorrenti e alternativi lasciati alla scelta dell'attore;
che di recente la Corte di Cassazione ha affermato che, per la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., comma 2, "grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata,
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.3.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10/04/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8901 /2023 vertente
TRA NO AN, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come in atti RICORRENTE
E GIEMME AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA SAN SEBASTIANO 55 82010 MOIANO rappresentato e difeso dall'avv. CIERVO MASSIMILIANO, come in atti RESISTENTE NONCHE' INPS, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ITALA DE BENEDICTIS, come in atti
OGGETTO: dimissioni – licenziamento orale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/07/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo indeterminato dal 23.8.2021 al 3.11.2021;
che in data 2.11.2021 prima rassegnava le proprie dimissioni e poi le revocava;
che chiedeva di rientrare a lavoro;
che iniziava a prestare nuovamente la propria attività lavorativa in data 24.11.2021 in forza di un contatto a tempo indeterminato con scadenza 31.1.2022 mai sottoscritto;
che la revoca delle dimissioni rendevano inefficace la cessazione del contratto a tempo indeterminato e nullo il contratto a tempo determinato che era seguito. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
1. In via principale, accertata l'esistenza di un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato tra il sig. TO EL e la GIEMME AMBIENTE S.R.L, con decorrenza dal 1 23/08/2021, ed accertata la revoca delle dimissioni per giusta causa inoltrate in data 02/11/2023, dichiarare la nullità e/o inefficacia della cessazione del contratto de quo, poiché avvenuta in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66;
2. di conseguenza, ordinare alla Giemme Ambiente srl unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., la reintegrazione del sig. TO EL nel suo posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto, tenendo in considerazione l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente il quale ha percepito una retribuzione inferiore a quanto previsto ex art. 36 Cost.
3. condannare altresì la GIEMME AMBIENTE S.r.l. UNIPERSONALE in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente sig. TO EL, delle differenze retributive maturare nel rapporto di lavoro, quantificate in € 4.069,43 per le causali indicate sia in narrativa che nella documentazione allegata, ovvero alla somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. All'udienza del 28/02/2024 parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla richiesta delle differenze retributive e chiedeva la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda formulata per il licenziamento illegittimo poiché comminato oralmente. Si costituiva la convenuta che resisteva al ricorso eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale e la nullità del ricorso. Nel merito di aver avuto rituale comunicazione delle dimissioni ma non anche della loro revoca;
che pertanto correttamente provvedeva alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato, che si concludeva alla sua naturale scadenza. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
1. SULL'INCOMPETENZA TERRITORIALE Osserva il Tribunale che parte ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della Giemme Ambiente srl dal 23.8.2021 al 3.11.2021 e dal
24.11.2021 al 31.1.2022, per effetto di un contratto a tempo determinato non sottoscritto tra le parti;
di aver eseguito, con mansioni di spazzino stradale, per tutto
2
il periodo la propria prestazione nel territorio di San EL (CE), dove la ditta era stata affidataria del servizio di raccolta rifiuti;
che parte convenuta eccepiva in via preliminare sul presupposto che la società resistente aveva come unica sede quella sita in Dugenta (BN) alla Via Nazionale 177/A dove, tra l'altro, era stato formalizzato il rapporto e sottoscritto il contratto, mentre nel Comune di S. EL, ove il TO ha svolto l'attività, non vi era alcuna sede aziendale, neppure secondaria e/o una dipendenza. che osserva il Tribunale nelle controversie soggette al rito del lavoro, per l'art. 413 c.p.c., comma 2 "Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto";
si tratta di tre fori concorrenti e alternativi lasciati alla scelta dell'attore;
che di recente la Corte di Cassazione ha affermato che, per la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., comma 2, "grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata,
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