Trib. Potenza, sentenza 19/03/2024, n. 496
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Testo completo
Proc. n. 779/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 779/2015 R.G. in data 19/03/2015 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
TRA
DI NA PA, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Rando, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mauro Serra in Potenza alla via Nazario Sauro n. 44;
ATTORE
E
QUOTIDIANO DI PUGLIA S.P.A. e SC UD, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Barbara Laudisia e Daniela De Liguori, insieme con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Paola Valente in Potenza alla via Pretoria n. 133;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/12/2023, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, NN AT OD citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Quotidiano Di Puglia S.p.A. e
LA LA, nelle rispettive qualità, al fine di sentirne pronunciare, previo accertamento del carattere diffamatorio delle affermazioni riportate nell'articolo dal titolo
“Fermare protagonismo e forzature” pubblicato in data 13/08/2012 sul quotidiano “Nuovo
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Quotidiano di Puglia”, la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti (quantificati in
€ 200.000,00 o nella diversa somma di giustizia) e alla pubblicazione, a loro spese, su altro quotidiano a diffusione nazionale della sentenza emananda, oltre alla diffusione di articoli contenenti “la ricostruzione della figura e della personalità civile e morale della Dott.ssa
AT OD”, con vittoria delle spese di lite.
1.1. L'attrice esponeva che: 1) in data 13 agosto 2012, nello speciale del lunedì del Nuovo
Quotidiano di Puglia, veniva pubblicato un articolo a firma del direttore della testata LA
Scaramella, i cui passi fondamentali venivano così riportati in citazione: “La bufera provocata dagli ultimi dispositivi del gip AT OD sull'LV - ritenuti dai più irrituali, gravi, debordanti - e il conflitto evidente che si è venuto a creare, aprono ormai un grande interrogativo sulla compatibilità ambientale dell'inchiesta, sulla serenità di giudizio del Tribunale di TA rispetto agli sviluppi della vicenda.
Si è in presenza di un eccesso di interventismo e di una forzatura nei ruoli e nelle competenze che rischiano di alterare le normali dinamiche della dialettica nelle sedi giudiziarie. Sembra di assistere, ora dopo ora, a una partita di ping-pong con una sconcertante escalation di colpi per mettere nell'angolo l'avversario e ottenere un solo risultato: la fine dell'Ilva piuttosto che la sua sopravvivenza attraverso l'adeguamento e la sicurezza degli impianti. Una deriva pericolosissima che poteva e doveva essere scongiurata. …(...) Alla magistratura era stato chiesto di svolgere serenamente il suo ruolo, evitare di andare sopra le righe nelle conferenze stampa, utilizzare i giusti toni nelle dichiarazioni, seguire i procedimenti normali, tenersi lontana da protagonismi personalistici e ricerca di visibilità.
I giudici del Riesame avevano individuato e consegnato all' azienda un filo sottilissimo per riacciuffare il bandolo della matassa. Quel filo sottilissimo è stato spezzato dall'interpretazione fatta dal gip OD delle decisioni del Riesame, prima ancora che fossero note le motivazioni. …. La posta in gioco è troppo alta per essere lasciata in balia di forzature ed eccessi di protagonismo, ricerca di visibilità e partigianeria”;
2) l'articolo, nel suo tenore letterale, gettava indebite ombre sulla professionalità e sull'obiettività dell'attrice nel suo ruolo di Magistrato, lasciando falsamente intendere come vi fosse un obiettivo, da parte sua, di danneggiare uno specifico “avversario” attraverso un comportamento indebitamente improntato a protagonismo e faziosità, il tutto senza il supporto di debite basi giuridiche per tali affermazioni, anzi addirittura paventando
l'adozione di provvedimenti illegali da parte del GIP;
3) la portata di tali affermazioni
(tracimanti il corretto esercizio del diritto di cronaca) avevano cagionato un nocumento di
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tipo non patrimoniale, allegando, a supporto della richiesta risarcitoria, la diffusione nazionale e internazionale del quotidiano, la gravità delle affermazioni divulgate, la funzione pubblica rivestita, l'alterazione della propria libertà personale.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/06/2015, eccependo l'errata qualificazione giuridica della fattispecie e dei relativi presupposti scriminanti (trattandosi dell'esercizio del diritto di critica e non già di cronaca, vista la natura di editoriale dell'articolo contestato) e l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
pervenuta allo scrivente nel dicembre 2022, all'udienza del 14/12/2023, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Posta la premessa che immediatamente precede, all'esito del percorso processuale espletato deve addivenirsi ad una pronuncia di rigetto della domanda attorea, rivelatasi infondata per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
5. Parte attrice agisce, invero, a norma degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni a cagione del carattere asseritamente diffamatorio dell'articolo menzionato in premessa.
5.1. Orbene, non può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie azionata nel novero applicativo dell'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata datane dall'ormai pacifica giurisprudenza, secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale
(Cass. S.U. 11-11-2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).
In questa sede viene infatti lamentata la compromissione di rilevanti diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla reputazione, che trovano anzitutto guarentigia costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, risultando dipoi coniati e delineati dagli interpreti – nei loro confini ontologici e strutturali – sulla scorta della lettura sistematica di varie disposizioni, quali l'art. 10 c.c., l'art. 595 c.p., l'art. 97 della L. 633/1941 e l'art. 4 del d.lgs.
7/2016, da cui si sono ricavati i tratti essenziali dei diritti in parola: con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che
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ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero alla sua considerazione sociale.
5.2. La lesione di tali posizioni giuridiche può trovare scaturigine anche da attività assentite, ovvero dall'esercizio di altri diritti di pari rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo quello alla manifestazione del pensiero, sub specie del diritto di cronaca (nelle ulteriori declinazioni di critica e satira), tutelato dall'art. 21 Cost.;
onde, l'esigenza di individuare – in un'ottica di bilanciamento tra le frapposte posizioni giuridiche, ugualmente meritevoli di tutela, anche costituzionale – confini entro i quali il diritto di cronaca possa esercitarsi senza dar luogo ad aggressioni illegittime, sul profilo penalistico e su quello civilistico, dei diritti della personalità.
Tema d'indagine è, quindi, la riconducibilità o meno delle frasi riportate nell'elaborato giornalistico di cui si discute entro il paradigma normativo della “diffamazione a mezzo stampa”, fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 595, terzo comma, c.p.
In altri termini, occorre innanzitutto accertare se le frasi scritte dall'autore del testo siano suscettive di integrare un'offesa, realizzata col mezzo della stampa, alla reputazione dell'attrice.
5.3. Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata