Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 262

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 262
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 262
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 471/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 471/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso
l'avv. Marco Benedettini in sostituzione dell'Avv. Roveda per parte opponente.
È altresì comparsa l'avv. Semprini, per parte opposta, presente di persona.
È presente con l'avv. Semprini il dott. Stefano Morelli ai fini della pratica forense.
L'avv. Benedettini rileva l'irritualità delle note depositate da parte resistente in quanto non autorizzate.
L'avv. Semprini evidenzia che non è contestata la sussistenza del credito e che secondo controparte il
credito è stato contestato. Quanto al prestito di 15791,00 alla società evidenzia che è evidente Pt_2
che non è un credito personale al sig. e che pertanto non ha nulla a che vedere con la vicenda per CP_1
cui è causa. Quanto all'altro assegno di euro 10.907 evidenzia che questo è del 2014 quindi antecedente all'accollo da parte del sig. e che lo stesso è collegato ad un procedimento penale. Per tale Parte_1
motivo evidenzia che non c'è prova della compensazione di cui parla parte opponente.
pagina 1 di 9
Segnala, in ultimo, che il verbale di accollo fa prova fino a querela di falso e che, contrariamente a
quanto sostiene controparte, il verbale non fa riferimento solo alla dipendente ma a tutti i Per_1
dipendenti, come effettivamente scritto nell'atto.
Evidenzia che la prescrizione è stata interrotta con le raccomandate inviate personalmente dal nel CP_1
2018.
Per tali motivi si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Benedettini si riporta ai propri scritti ed evidenzia che non c'è prova della ricezione delle raccomandate da parte dell'opponente non essendo state allegate le ricevute di ricorso. Evidenzia che
c'è prova documentale del debito che il sig. aveva nei confronti di eurocop e che è altresì provata CP_1
la compensazione.
Evidenzia, in ogni caso, che l'accollo è interno e che pertanto il credito avrebbe dovuto essere avanzato
nei confronti della società e non del sig. personalmente. Parte_1
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 19.50.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 471/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROVEDA GUALTIERO e dell'avv. CANFORA JESSICA ( ) VIA C.F._2
GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA;
elettivamente domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA presso il difensore avv. ROVEDA GUALTIERO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMPRINI CP_1 C.F._3
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso il difensore avv. SEMPRINI ALESSIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a 1.
pagina 3 di 9
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2023 emesso Parte_1 nei suoi confronti da questo Tribunale a fronte di ricorso proposto da . CP_1
In sede monitoria il ricorrente ha dedotto di vantare un credito nei confronti di CP_1 Parte_1 già socio di OC soc. agricola coop., cancellata in data 6.04.2021 a seguito di liquidazione volontaria, in quanto egli si sarebbe accollato il debito della società nei confronti dei dipendenti, tra
i quali vi sarebbe anche esso ricorrente.
Tale credito sarebbe rappresentato dalle somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre – dicembre 2018, oltre tredicesima mensilità, e per i mesi gennaio – novembre 2019, oltre quattordicesima mensilità
In via preliminare l'opponente ha dedotto la carenza di titolarità del rapporto sostanziale posto alla base della richiesta di ingiunzione, quindi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Ha poi rilevato che l'accollo in questione aveva natura meramente interna,
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