Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 41
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 6802 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il dr Roberto PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di primo grado, iscritta al n. 6802 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17
settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti
TRA
Amissima Assicurazioni s.p.a. (cf 01677750158), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale PP Mazzini n. 45 presso lo
studio dell'avv. Paolo Garau che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio
allegato all'atto di citazione IN GA, procuratore speciale della società per atto di
RI BA, notaio in Monza in data 1 luglio 2016 rep. 92555 racc. 19328
APPELLANTE
E
Poste Italiane s.p.a. (cf 97103880585), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso lo studio dellavv. Donatella
Agostino che la rappresenta e difende per procura generale alle liti conferita per atto di
ER BR, notaio in Roma, in data 11 settembre 2020, rep 54368 racc. 15494
APPELLATA Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente la società Amissima Assicurazioni s.p.a. ha convenuto in
giudizio la società Poste Italiane s.p.a. per sentir dichiarare la illiceità del pagamento di due
assegni di traenza rispettivamente di euro 1.500 n. 408836867 non trasferibile emesso in favore di BI DAOL emesso per proprio conto dalla Banca Carige ed ottenere il
risarcimento delle somme che era stata costretta a pagare nuovamente, pari ad euro 1.500 oltre interessi.
A fondamento della domanda ha dedotto che tramite il servizio postale ordinario la Banca
Carige aveva inviato a BI DAOL l'assegno di traenza n. 408836867 per euro 1.500,
assegno che era stato incassato da tale NC DA che aveva contraffatto il nome del traente mediante cancellazione del nome originario e la indicazione del nome di
NC DA che, poi, aveva incassato l'assegno per il tramite di Poste Italiane ove lo stesso aveva aperto un conto, costringendola, così ad un secondo pagamento in favore
del DAOL per euro 1.532,21.
Tuttavia anche questo secondo assegno n. 408848676 non era stato incassato dall'originario traente e successivi controlli avevano consentito di accertare che detto
assegno era stato incassato presso Poste Italiane sempre mediante cancellazione del beneficiario originario ed indicazione, questa volta, del Nome ES AN come soggetto
al quale era stato pagato l'assegno.
Analoga situazione si era verificata nel caso dell'assegno di traenza n. 408851087 per
euro 600 emesso da Banca Carige in favore di BE Formato in quanto l'assegno previo inserimento nell'0assegno del nome di IE CI era stato dallo stesso
incassato. Anche in questo caso era stato necessario procedere ad un secondo pagamento.
RGAC 6802 ANNO 2020 Pag. 2 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Una terza vicenda aveva riguardato l'assegno di traenza n. 408834945 intestato a RI
TE sempre per il tramite di Banca Carige l'assegno 5901745892 di euro 600. Non
avendo il destinatario ricevuto l'assegno, erano stati eseguiti controlli che avevano
consentito di accertare che l'assegno era stata incassato presso Poste Italiane previa alterazione del nome in PP AR. Anche in questo caso era stato necessario
procedere ad un secondo pagamento.
Un quarto caso aveva interessato l'0assegno di traenza n. 408841708 emesso da Banca
Carige in favore di OS OV per l'importo di euro 1.000.
Anche in questo caso la beneficiaria del pagamento aveva indicato di non averlo ricevuto e
successivo controlli avevano consentito di accertare che l'assegno era stato incassato da tale AN TR che aveva sostituito il nome a quello originario. Anche in questo caso
era stato necessario emettere un ulteriore pagamento. Ha allegato agli atti la copia dell'assegno spedito e di quelli incassati la denunzia presentata dalla Assicurazioni in
relazione a tali vicende.
Non era stata prodotta documentazione in relazione ad accertamenti posti in essere in relazione alla consegna della spedizione della raccomandata né ad eventuali ricerche
poste in essere presso Poste Italiane al fine di tracciare le raccomandate né denunzie presentate dai destinatari in relazione al mancato ricevimento degli assegni
Ha dedotto in particolare che del fatto doveva rispondere Poste Italiane in quanto l'incasso dell'assegno era un fatto autonomo di produzione di danno che non si sarebbe verificato
nel caso della applicazione della diligenza necessaria da parte della stessa nella fase della negoziazione tenuto conto del fatto che l'assegno veniva girato per l'incasso in una piazza
diversa da quella di emissione.
Ha, inoltre dedotto la negligenza con la quale era stata attuata la negoziazione dei titoli
omettendo la utilizzazione di due documenti di identità al fine di accertare la identità del
prenditore.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società Poste Italiane s.p.a. contestando che fosse stato provato il danno, non essendo stato documentato il plurimo pagamento evidenziando come la eventuale
responsabilità avesse natura contrattuale. Inoltre ha evidenziato come non fosse stata
provata la esistenza dei titoli intestati ai dei soggetti indicati quali reali beneficiari dei pagamenti, ha contestando che gli atti prodotti dalla società fossero idonei a fornire la
prova della effettiva spedizione degli assegni da parte della Banca né che contenessero elementi specifici idonei a consentire a Poste italiane di individuare le singole questioni né
era stata fornita prova che nelle raccomandate fosse contenuto l'assegno, , né la prova della denunzia di smarrimento degli assegni stessi né la prova della emissione dell'asserito
secondo pagamento in favore dei beneficiari.
Nel merito ha evidenziato che la Banca, nel termine previsto, nulla aveva eccepito in
ordine al fatto che i numeri degli assegni negoziati si riferissero a diversi beneficiari.
Nel merito ha dedotto che erano state rispettale le necessarie misure per la identificazione
dei soggetti che incassavano gli assegni, tramite presentazione di documenti
apparentemente valii anche in considerazione dell'importo degli assegni stessi ribadendo che erano stati messi a disposizione dei sistemi di controllo tutte le informazioni sulla
negoziazione del titoli e sul soggetto che lo aveva presentato per l'incasso previste dalla vigente normativa senza che nel termine previsto fosse stata operata nessuna
segnalazione da parte della Banca emittente.
D'altra parte il fatto che l'assegno non fosse trasferibile era una caratteristica diretta ad
impedirne la circolazione ma in nessun modo incideva sulle modalità di messa a disposizione della somma nei confronti del soggetto che appariva il legittimo prenditore
dell'assegno di traenza,.
Di conseguenza la possibile fonte di responsabilità era collegata al mancato rispetto della
diligenza qualificata richiesta al soggetto che opera il pagamento dei titoli di credito in
favore del soggetto apparentemente titolare, escludendo in tale perizia una particolare
RGAC 6802 ANNO 2020 Pag. 4 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto
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