Trib. Lanciano, sentenza 07/12/2023, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 07/12/2023, n. 2
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 2
Data del deposito : 7 dicembre 2023

Testo completo

n° 652/2022 r.g.lav.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza con motivazione contestuale nella causa di previdenza obbligatoria pendente tra
AR LO, rappresentato e difeso dall'avv. Fulgenzio d'Annunzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lanciano, Via Umberto I n. 29, giusta procura in atti;

-ricorrente-
e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cassarino, Cristina Grappone ed Emanuela
Capannolo, come da procura generale alle liti Notaio Roberto Fantini del 23.01.2023 n. rep.
37590/7131, elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti,
Via D. Spezioli n. 12;

-resistente- nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella persona del suo Procuratore Speciale e
Responsabile Contenzioso Abruzzo, Elena Venditti, autorizzata con procura speciale del
28.04.2022, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 per rogito OT AN De CO, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pagnottella;

-chiamata in causa-


avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione dinnanzi al Giudice dichiarato territorialmente competente l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 083 2022 9000
6769 63 000, del complessivo importo di € 342.543,19, notificatagli in data 6.06.2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto:
A) l'avviso di addebito n. 383 2014 00000 4794 4000 asseritamente notificato il 28 giugno 2014;

B) l'avviso di addebito n. 383 2014 00008 8322 7000 il 10 novembre 2014;

C) l'avviso di addebito n. 383 2015 00005 8449 1000 il 26 novembre 2015;

D) l'avviso di addebito n. 383 2016 00004 1555 9000 asseritamente notificato il 10 giugno 2016;

E) l'avviso di addebito n. 383 2016 00018 6322 8000 asseritamente notificato il 22 dicembre 2016;

F) l'avviso di addebito n. 383 2019 00022 7438 9000 asseritamente notificato il 23 gennaio 2020;

G) l'avviso di addebito n. 383 2019 00022 7449 0000 asseritamente notificato il 23 gennaio 2020;
deducendo che parte del suddetto importo, pari ad €. 55.058,43, è presumibilmente dovuto all'INPS, a titolo di contributi ed accessori risalenti agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e lamentando la mancata notifica degli atti presupposti ed il decorso del termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di efficaci atti interruttivi.
L'INPS, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, ha chiesto di respingere l'avverso ricorso in quanto totalmente inammissibile, improponibile ed infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 03.03.2023 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha così concluso:
“-rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto stante la insussistenza dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per tutte le eccezioni non riconducibili al proprio operato;

Nel merito:
- rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, in particolare, accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Agenzia delle Entrate
Riscossione con conseguente rigetto di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. - in subordine e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria per fatto imputabile all'Ente Impositore, voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare comunque la legittimità e la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate Riscossione e manlevare e tenere indenne l'odierna resistente da ogni conseguenza pregiudizievole e porre ogni conseguenza sfavorevole in capo all'Ente Creditore in tema di condanna alle spese di lite stante la propria carenza di legittimazione passiva.”
A seguito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'opponente ha contestato l'esistenza di irregolarità che andrebbero ad inficiare il procedimento notificatorio degli atti notificati e vizi concernenti le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza.
Con ordinanza recante la data del 13.07.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 083 2022 9000 6769 63 000.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, è stata, dunque, fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra, in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Prendendo le mosse dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS, occorre rammentare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi:
a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46
;

b) l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 c.p.c. (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863;
Id. 8.7.2008, n.
18691);

c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583 e successive conf.).
Si ritiene, quindi, che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso
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