Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 145
TRIB Avellino
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4737/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2018 promossa da:
AR CC, C.F. [...], in proprio e quale legale rappresentante della
R.G. Service s.r.l. (P.IVA 02946950645), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Petito (C.F.
[...]), presso il quale elettivamente domicilia in Lioni alla via S. Antonio n. 82;
OPPONENTE contro
VI CC, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Freda (C.F.
[...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Carlo del Balzo n.
59.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, AN RE, in proprio e quale legale rappresentante della R.G. Service s.r.l., spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da MA NE, mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 34.748,65, in forza dell'assegno bancario n.
9002204002, tratto sulla BCC dei Comuni Cilentani e che, passato all'incasso, rimaneva impagato per difetto di provvista, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge come sopra indicati, sospendere - anche inaudita altera parte - la esecuzione iniziata con la notifica dell'atto di precetto;
2) All'esito, affermare la irregolarità, la nullità, la illegittimità, la invalidità e la inefficacia - anche parziale - del contratto di locazione del
02.10.2017, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato, dichiarando che la opposta non aveva
pagina 1 di 8 diritto di iniziare e non ha diritto di proseguire nella preannunziata azione esecutiva;
3)
Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal RE, in proprio e nella sua qualità, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) Condannare NE MA alla refusione di spese e competenze di lite, con accessori come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente rappresentava che il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto fosse stato rilasciato in violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n.1736/33, in quanto l'assegno bancario veniva emesso il 02.10.2017 ma senza la indicazione della data e del luogo di emissione e che veniva invece completato e negoziato in data 09.08.2018, con conseguente nullità dello stesso titolo, poiché privo di efficacia cartolare.
Deduceva, inoltre, l'opponente come l'assegno bancario veniva rilasciato, al momento della sottoscrizione, con il ricevimento delle chiavi e di tutto quanto contenuto nell'immobile locato, ad esclusiva garanzia delle obbligazioni contenute nel contratto del 02.10.2017, mediante il quale veniva concesso in locazione alla parte opponente l'immobile in Mercogliano alla via Nazionale n. 299;
tuttavia, nessun credito poteva essere azionato dalla parte opposta, avendo AN RE provveduto a versare regolarmente e tempestivamente il canone mensile di 3.500,00, nonostante la pendenza, innanzi al Tribunale di Avellino, della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 237/2016
R.G.Es.Imm., riguardante il suddetto immobile. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione, con condanna al risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio MA NE, la quale deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 34.165,00, quale credito esistente al momento dell'intimazione di pagamento dipendente dall'omesso e/o parziale versamento dei canoni, dal mese di ottobre 2017 ad ottobre 2018, dalla differenza sul deposito cauzionale e dal prezzo di alcuni generi alimentari di cui all'inventario del 02.10.2017.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, con ordinanza del 17.02.2020 la scrivente, subentrata nella trattazione della lite, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, rinviando per l'assunzione delle ammesse prove orali all'udienza del 17.06.2020.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 10.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla qualificazione dell'azione
pagina 2 di 8
I motivi di opposizione formulati AN RE integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, laddove viene contestata l'idoneità dell'assegno bancario posto a fondamento dell'opposto atto di precetto ad avere efficacia cartolare, in quanto rilasciato in violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n.1736/33 (in tal senso, Cassazione
Civile, sentenza n. 191/1985: L'opposizione del debitore, rivolta a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post- datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli Atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere “in executivis”).
In particolare, nel caso in lite, l'odierna parte opponente deduce che l'assegno bancario indicato in premessa e su cui si fonda l'intimato atto di precetto sia stato rilasciato in funzione di garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato il 02.10.2017 con MA NE;
tuttavia, contrariamente agli accordi intervenuti, il titolo sarebbe stato contraffatto dalla parte opposta indicandovi la data ed luogo di emissione e portato all'incasso ma rimasto impagato per difetto di provvista.
2. Nel merito dell'opposizione
Al riguardo, come già precisato nell'ordinanza del 17.02.2020,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2018 promossa da:
AR CC, C.F. [...], in proprio e quale legale rappresentante della
R.G. Service s.r.l. (P.IVA 02946950645), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Petito (C.F.
[...]), presso il quale elettivamente domicilia in Lioni alla via S. Antonio n. 82;
OPPONENTE contro
VI CC, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Freda (C.F.
[...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Carlo del Balzo n.
59.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, AN RE, in proprio e quale legale rappresentante della R.G. Service s.r.l., spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da MA NE, mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 34.748,65, in forza dell'assegno bancario n.
9002204002, tratto sulla BCC dei Comuni Cilentani e che, passato all'incasso, rimaneva impagato per difetto di provvista, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge come sopra indicati, sospendere - anche inaudita altera parte - la esecuzione iniziata con la notifica dell'atto di precetto;
2) All'esito, affermare la irregolarità, la nullità, la illegittimità, la invalidità e la inefficacia - anche parziale - del contratto di locazione del
02.10.2017, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato, dichiarando che la opposta non aveva
pagina 1 di 8 diritto di iniziare e non ha diritto di proseguire nella preannunziata azione esecutiva;
3)
Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal RE, in proprio e nella sua qualità, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) Condannare NE MA alla refusione di spese e competenze di lite, con accessori come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente rappresentava che il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto fosse stato rilasciato in violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n.1736/33, in quanto l'assegno bancario veniva emesso il 02.10.2017 ma senza la indicazione della data e del luogo di emissione e che veniva invece completato e negoziato in data 09.08.2018, con conseguente nullità dello stesso titolo, poiché privo di efficacia cartolare.
Deduceva, inoltre, l'opponente come l'assegno bancario veniva rilasciato, al momento della sottoscrizione, con il ricevimento delle chiavi e di tutto quanto contenuto nell'immobile locato, ad esclusiva garanzia delle obbligazioni contenute nel contratto del 02.10.2017, mediante il quale veniva concesso in locazione alla parte opponente l'immobile in Mercogliano alla via Nazionale n. 299;
tuttavia, nessun credito poteva essere azionato dalla parte opposta, avendo AN RE provveduto a versare regolarmente e tempestivamente il canone mensile di 3.500,00, nonostante la pendenza, innanzi al Tribunale di Avellino, della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 237/2016
R.G.Es.Imm., riguardante il suddetto immobile. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione, con condanna al risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio MA NE, la quale deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 34.165,00, quale credito esistente al momento dell'intimazione di pagamento dipendente dall'omesso e/o parziale versamento dei canoni, dal mese di ottobre 2017 ad ottobre 2018, dalla differenza sul deposito cauzionale e dal prezzo di alcuni generi alimentari di cui all'inventario del 02.10.2017.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, con ordinanza del 17.02.2020 la scrivente, subentrata nella trattazione della lite, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, rinviando per l'assunzione delle ammesse prove orali all'udienza del 17.06.2020.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 10.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla qualificazione dell'azione
pagina 2 di 8
I motivi di opposizione formulati AN RE integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, laddove viene contestata l'idoneità dell'assegno bancario posto a fondamento dell'opposto atto di precetto ad avere efficacia cartolare, in quanto rilasciato in violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n.1736/33 (in tal senso, Cassazione
Civile, sentenza n. 191/1985: L'opposizione del debitore, rivolta a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post- datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli Atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere “in executivis”).
In particolare, nel caso in lite, l'odierna parte opponente deduce che l'assegno bancario indicato in premessa e su cui si fonda l'intimato atto di precetto sia stato rilasciato in funzione di garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato il 02.10.2017 con MA NE;
tuttavia, contrariamente agli accordi intervenuti, il titolo sarebbe stato contraffatto dalla parte opposta indicandovi la data ed luogo di emissione e portato all'incasso ma rimasto impagato per difetto di provvista.
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