Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 176

TRIB Genova
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Genova
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 176
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 176
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 1352/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1352/2024 promossa dal sig.:
RO TO nato a [...], il [...], C.F.
[...], residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in Via Porta
D'Archi 12/24B presso e nello studio dell'Avv. Michela Artisci (PEC michela.artisci@ordineavvgenova.it) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cinzia Marcello (PEC cinzia.marcello@ordineavvgenova.it) in virtù di mandato in calce al ricorso
-ricorrente-

CONTRO
l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it), dall'avv.
IE Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in NO (Rep.
n. 37875)
-convenuto-
1
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Giudice ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a vedersi liquidare la prestazione assistenziale pensione/ reddito di cittadinanza nel periodo nel periodo dal 01 giugno 2019 al 31 agosto 2020 per i motivi di cui in premessa;

- conseguentemente, annullare il provvedimento di revoca di cui alle note datate 01/02/2022 e
24/01/2024 e, conseguentemente, dichiarare illegittimo il recupero della somma di Euro
7.497,58 con restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo”;
CONVENUTO:
Voglia il Tribunale Ill.mo respingere il ricorso proposto ex adverso perché infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, sfornito di prova. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 12.3.2024 il sig. RO TO ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire: dichiarare che ha diritto a vedersi liquidare la prestazione assistenziale pensione / reddito di cittadinanza per il periodo dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2020; conseguentemente, annullare il provvedimento di revoca della prestazione di cui alle note INPS datate 01/02/2022 e 24/01/2024; dichiarare pertanto illegittimo il recupero della somma di Euro 7.497,58 con restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
Secondo il ricorrente, infatti:
-con le menzionate note (datate 01/02/2022 e 24/01/2024, sub doc. 1 ric.) l'INPS gli ha comunicato “la revoca/decadenza” della prestazione assistenziale con la motivazione: “mancanza del requisito di residenza - non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”;
-ne è conseguita la richiesta di restituzione della somma di euro 7.497,58 relativa al reddito di cittadinanza percepito nel periodo dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2020;
2
-egli, in realtà, possiede “tutti i requisiti di legge per ottenere il riconoscimento del reddito di cittadinanza (requisiti anagrafici e reddituali) sia con riferimento al periodo oggetto della presente causa che per i successivi periodi”;
-effettivamente, risiedeva “di fatto” nel Comune di Genova anche nei due anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa (dal certificato storico di residenza prodotto risulta che è rientrato in Italia dalla Spagna solo con decorrenza 29.1.2018, ma aveva presentato domanda d'iscrizione nello schedario temporanei già a far data dal 5.4.2017, appena giunto nel Paese, dopo un periodo di residenza in Spagna), quanto meno a decorrere dall'aprile
2017, dapprima ospite in un appartamento di proprietà di un amico (sig. IA LI), sito in
Genova Piazza Portello 1 / 4, per poi trasferirsi in Vico Sinope 20/8 e, quindi, in Vico Sinope
20/7, sempre in Genova;

-la residenza effettiva in Genova è comprovata anche dal certificato storico rilasciato in data 12.4.2017 dal Centro per l'Impiego di Genova e dall'iscrizione all'Anagrafe sanitaria in data
12.4.2017; inoltre, in data 30.8.2017 egli ha presentato una denuncia di cessazione della circolazione di un motoveicolo intestatogli.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la
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