Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 25
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13442/2024, introdotta da
TRA
31/10/1983), con il patrocinio degli Avv.ti Luigina Bianchi AR
e Enrico Fioretti;
E
14/01/1981), con il patrocinio dell'avv. FUNARO CP_1 Pt_1
VINCENZINA;

NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10.04.2011 a
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00035, Pt_1 parte 2, serie A03 anno 2011), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati serbando il reciproco mutuo rispetto. 2) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Per_2 preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé ogniqualvolta lo desideri previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori:
a) i figli trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagno presso l'abitazione materna alle ore 21:30, ovvero ore 19:30 previo accordo con l'altro genitore, nonché dal pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola, fino alla mattina seguente allorquando li riaccompagnerà a scuola;
b) qualora e dovessero terminare l'orario scolastico simultaneamente, i Per_1 Per_2 coniugi concordato che il padre si recherà presso la scuola di per poi, Per_2 successivamente, prelevare la minore (che, nel frattempo, avrà fatto ritorno Per_1 autonomamente all'abitazione materna) presso l'abitazione della IG.ra (ubicata CP_1 nelle adiacenze dell'istituto scolastico dalla medesima attualmente frequentato);


c) i coniugi concordano che in caso di impossibilità paterna a tenere con sé i bambini nei Par giorni di sua spettanza, il IG. potrà recuperare – previo accordo con l'altro genitore
– i giorni perduti;
d) le Parti pattuiscono sin d'ora che, nel caso in cui dovesse frequentare la Per_2 Par scuola calcio “ (sita nelle adiacenze della casa del IG. ) il padre andrà a Per_3 prendere il minore all'uscita di scuola per riaccompagnarlo presso l'abitazione materna nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il weekend con il padre. Invece, nelle settimane il cui trascorrerà il fine settimana con la madre, quest'ultimo Per_2 pernotterà presso l'abitazione del padre il quale, la mattina seguente, lo riaccompagnerà a scuola;

e) durante le vacanze estive i minori e passeranno il proprio tempo sia Per_1 Per_2 con il padre che con la madre ed in specie:
• mese di giugno: dalla fine della scuola e fino al 30 giugno i bambini trascorreranno sette giorni con il padre da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, da aggiungersi al regime di visita ordinario;

• mese di luglio: i bambini e si trasferiranno presso la casa al mare dei Per_1 Per_2 nonni materni a Santa Severa e il padre potrà andarli a trovare ed averli con sé secondo Par l'ordinario regime di visita qui concordato tra i coniugi. Inoltre, il IG. trascorrerà con i figli – nelle settimane in cui non li
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